CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezioni Unite – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 22/2020 del 7 aprile 2020 – Lega Italiana Beach Volley/Federazione Italiana Pallavolo

Decisione n. 22 

Anno 2020

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONI UNITE

 

composta da 

Franco Frattini - Presidente

Mario Sanino - Relatore

Dante D'Alessio

Massimo Zaccheo 

Attilio Zimatore - Componenti

ha pronunciato la seguente

                                                 DECISIONE

 

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 87/2019, presentato, in data 11 ottobre 2019, dalla Lega Italiana Beach Volley (LIBV), rappresentata e difesa dall'avv. prof. Astolfo Di Amato e dagli avv.ti Giorgio Pierantoni e Federica Fucito,

 

contro 

 

la Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV), rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Guarino, 

 

per l'annullamento 

 

della decisione della Corte Federale d'Appello FIPAV, pubblicata, unitamente alle motivazioni, con C.U. FIPAV n. 2/2019 dell'11 settembre 2019, con la quale il giudice endofederale di secondo  grado  ha  rigettato  il  reclamo  presentato  dalla  LIBV  e,  conseguentemente,  ha confermato la decisione del Tribunale Federale del 3 giugno 2019, di cui al C.U. n. 70/2019, con cui è stato rigettato il ricorso della predetta Lega avverso il provvedimento n. 42/19, assunto dal Consiglio Federale FIPAV con delibera del 7-8 marzo 2019, con la quale la FIPAV aveva revocato alla LIBV il riconoscimento quale Lega Nazionale, conferitole in data 2 novembre 2016, ai sensi dell'art. 65 dello Statuto FIPAV.

viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

vista la camera di consiglio tenutasi, in data 10 marzo 2020, con le modalità previste dal decreto del Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport, Franco Frattini, assunto in data 9 marzo u.s. (prot. n. 00187/2020), in base al quale, a fronte della particolare situazione contingente ed in ottemperanza alle misure governative adottate per il contenimento dell'emergenza epidemiologica in atto, “ciascun procedimento è deciso a porte chiuse sulla base degli atti depositati dalle parti e degli elementi acquisiti ai sensi degli articoli 59 e 60 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, salvo motivata istanza di discussione orale […], che può effettuarsi a distanza, attraverso lutilizzo di mezzi telematici o a mezzo skype”;

preso atto che nessuno dei difensori delle parti costituite ha rivolto formale e motivata istanza di discussione orale, ancorché in via telematica, secondo quanto disposto con decreto del Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport in data 9 marzo 2020;

acquisite, a mezzo PEC, le conclusioni formulate dalla Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dellart. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udito, nella suddetta camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. prof. Mario Sanino.

 

Ritenuto in fatto 

 

Con ricorso in data 11 ottobre 2019, la Lega Italiana Beach Volley - LIBV - impugnava la decisione della Corte Federale D’Appello della Federazione Italiana Pallavolo, pubblicata con

C.U. n.  2/2019 dell’11 settembre 2019. 

Con tale decisione, provvedendo sul ricorso ex artt. 35 e 36 del Regolamento Giurisdizionale FIPAV proposto dalla Lega Italiana di Beach Volley (di seguito, indicata LIBV” e Lega”) avverso la precedente decisione del Tribunale Federale FIPAV, adottata nella riunione del 29 maggio 2019, il reclamo della Lega veniva respinto, compensando le spese.

La ricorrente esponeva, in particolare, nell’atto introduttivo, quanto segue. 

  1. La Lega Italiana Beach Volley - LIBV - proponeva ricorso al Tribunale Federale, impugnando la delibera federale n. 42/19 assunta dal Consiglio Federale FIPAV in data 7-8 marzo 2019, avente ad oggetto la revoca del riconoscimento quale Lega Nazionale, conferitole in data 2 novembre 2016, ai sensi dell'art. 65 dello Statuto FIPAV.

Assumeva la ricorrente che la LIBV è un'associazione di diritto privato composta da società e associazioni sportive affiliate alla Federazione Italiana Pallavolo, che svolgono attiviinerenti esclusivamente all'esercizio della disciplina sportiva del Beach Volley e del Sitting Beach Volley e che, in tale veste, aveva ottenuto dalla FIPAV il riconoscimento. Precisava, poi, che, per l'impossibilità di un incontro per discutere della proposta di una convenzione ed in attesa di stipulare la stessa, indiceva una manifestazione sportiva denominata Campionato invernale LIBV 2016/2017”; per tale manifestazione, in data 30 novembre 2016, la FIPAV aveva inviato l'intimazione a non dare avvio all’evento sportivo, poiché organizzato in assenza di autorizzazione.

A tale diffida seguivano le dimissioni del Presidente LIBV che, nel ribadire l'infondatezza - sotto un profilo tecnico normativo - delle contestazioni mosse con la diffida, prendeva atto dell'atteggiamento ostruzionistico della Federazione, evidenziando come tale atto fosse espressione “di un problema politico insostenibile”.

Sosteneva poi - sempre la LIBV - di non aver ricevuto risposta per la sottoscrizione di altra convenzione dalla stessa predisposta e, in attesa dell'esito di un incontro avvenuto il 12 luglio, organizzava un'ulteriore manifestazione sportiva a carattere amatoriale (LIBV Summer Cup 2017”) alla quale, a seguito del diniego del richiesto patrocinio, dava comunque avvio.

La LIBV proseguiva, poi, la sua attiviindicendo la manifestazione sportiva a carattere amatoriale con la formula per società” denominata Major Series 2018-2019”; ma tale evento, a seguito della diffida in data 6 febbraio 2019 della FIPAV, veniva sospeso.

Nel comunicare la decisione, mediante pubblicazione sul proprio sito, la LIBV affermava che la stessa era stata assunta a seguito di proposte presentate e dell'impossibilidi trovare con la FIPAV opzioni collaborative per l'organizzazione di manifestazioni rivolte ai propri associati. Fissata dal Tribunale l'udienza di  discussione,  la FIPAV depositava  nei termini la delibera impugnata unitamente ad altri documenti, tra cui quelli richiamati ed allegati nella delibera stessa.

  1. All'udienza del 29 maggio 2019, la difesa della Lega eccepiva l'inammissibilità della produzione documentale effettuata direttamente dalla FIPAV nei termini di cui all'art. 37, n. 2, del Regolamento Giurisdizionale, poiché depositata quando parte resistente non avrebbe ancora nominato un proprio difensore. Tale condotta risulterebbe in violazione dell'art. 32 del Regolamento di Giustizia che impone la difesa tecnica del processo.

La difesa della FIPAV, sul punto, replicava come alcuni documenti facessero parte della delibera impugnata in quanto in essa richiamati e, comunque, come la semplice produzione documentale non avesse leso il diritto di difesa della ricorrente che aveva ricevuto in tempo la documentazione ed avrebbe potuto contestarla o motivare sul contenuto della stessa; in ogni caso, la facoltà di acquisire documentazione rientrava nei poteri istruttori del Tribunale Federale. Nel merito, i difensori delle parti concludevano chiedendo, rispettivamente, l’accoglimento ed il rigetto del ricorso.

All’esito della discussione il Tribunale rigettava il ricorso della LIBV. 

  1. Con reclamo ex art. 42 del Regolamento Giurisdizionale, la LIBV adiva la Corte Federale d'Appello per ottenere l'annullamento della decisione del Tribunale.

Il giudizio di secondo grado veniva discusso all'udienza del 25 luglio 2019 e la Corte assegnava termine fino al 5 settembre 2019 per il deposito di note illustrative, termine coltivato dalla sola LIBV.

La Corte Federale d'Appello respingeva il reclamo. 

  1. Con il ricorso a codesto Collegio di Garanzia per lo Sport - come anticipato - la LIBV ha impugnato la decisione di ultimo grado endofederale.
  2. Con decisione n. 97 del 2019, il Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione Terza, ha rimesso, ai sensi dell’art. 56 Codice di Giustizia Sportiva, la questione alle Sezioni Unite. In particolare, la Sezione ha richiesto l’esame delle Sezioni Unite, sul presupposto tale per cui «linsieme degli elementi di fatto e di diritto e, nello specifico, lincertezza e linsufficienza del quadro normativo di riferimento, suppongano un chiarimento sistematico da parte dellOrgano nomofilattico in ordine allesistenza o meno della stessa possibilità per lEnte Federale di revocare il provvedimento di riconoscimento, da un lato;  ed ove esista un potere  di revoca del riconoscimento a Lega Nazionale in capo alla Federazione, quale sia la disciplina applicabile».
  3. Le parti hanno quindi insistito nelle loro richieste davanti alle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia.

 

Considerato in diritto

 

  1. - Con il primo motivo, la ricorrente si duole della violazione dellart. 32 del RegolamentGiurisdizionale FIPAV.

In particolare, assume la LIBV di avere eccepito, all'udienza innanzi al Tribunale Federale del 29 maggio 2019, l'inammissibilità del deposito documentale della FIPAV, adducendo che lo stesso era stato effettuato direttamente dalla parte ed in un momento antecedente alla nomina di un difensore. La ricorrente, dunque, rilevava la violazione dell'art. 32 del Regolamento Giurisdizionale FIPAV, il quale prescrive che le parti non possano stare in giudizio se non col ministero di un difensore”.

La doglianza non è meritevole di accoglimento. 

Nessuna norma vieta ad una parte evocata in giudizio di produrre documentazione utile ai fini della decisione. Anzi, nel processo amministrativo è noto che la Amministrazione, il cui atto sia stato impugnato, è tenuta a produrre in giudizio originale e copia conforme dell’atto impugnato.  In ogni caso, la circostanza dedotta dalla ricorrente non ha certo pregiudicato il suo diritto di difesa.

Non è, quindi, censurabile il comportamento della Federazione, che avrebbe depositato  in giudizio documenti prima della sua formale costituzione in giudizio.

  1. - Con il secondo mezzo, la ricorrente muove diffuse e severe critiche alla revoca, pronunciata dalla Federazione, del riconoscimento della Lega.

La ricorrente singolarmente, nel contestare il potere di revoca del riconoscimento, assume testualmente che, “non essendo indicati nello Statuto i presupposti per la revoca del riconoscimento, così come invece avviene in maniera puntuale per i diversi provvedimenti della avocazione e del commissariamento, deve ritenersi che la revoca consegua al venir meno dei presupposti che hanno determinato il provvedimento di riconoscimento”.

Dunque, anche la ricorrente conferma che la Federazione abbia facoltà, proprio in virtù del suo potere di riconoscere una Lega, di procedere correlativamente alla sua revoca. Nel caso in esame, pertanto, trattasi proprio di verificare la legittimità di un provvedimento contrario a quello iniziale di riconoscimento, in base ad una rinnovata valutazione dei presupposti del precedente provvedimento. E così, invero, è accaduto nella fattispecie, dal momento che la Federazione ha ritenuto di indicare a supporto della revoca varie circostanze. In particolare, la Federazione faceva riferimento a quanto segue.

a) Nonostante il riconoscimento, nei rapporti successivamente avviati tra i due soggetti - FIPAV e Lega - non si è addivenuti ad una base comune di intenti sulla quale fondare una convenzione per lo svolgimento di attiviufficialmente riconosciute dalla FIPAV, come invece avviene per prassi consolidata con le altre Leghe.

Contrariamente a quanto è lecito attendersi nellambito di rapporti tra soggetti dell’OrdinamentSportivo, i massimi esponenti della LIBV più volte hanno assunto posizioni, anche pubblicamente, di aperto e ingiustificato contrasto con quelle istituzionali rappresentate dalla Federazione.

b) A fronte delle suddette difficoltà di rapporti, la LIBV ha avanzato la pretesa di gestire attività sportiva di evidente rilevanza federale in totale autonomia, non curante della posizione della Federazione.

In data 30 novembre 2016, la FIPAV ha diffidato la LIBV a voler cessare immediatamente ogni attivifinalizzata che, senza alcuna autorizzazione, era in procinto di indire, indicando, tra l’altro, tra le società partecipanti, anche un “Club Italia”, denominazione palesemente riconducibile all’ambito dei Club Federali.

In data 1° giugno 2018, la FIPAV ha nuovamente diffidato invano la LIBV a voler cessare immediatamente ogni attività di organizzazione di Circuiti Nazionali di Beach Volley in qualunque modo denominati ed in qualunque contesto e, in particolare, l’evento denominato Campionato LIBV - Major Series 2019, configurato come un circuito nazionale di multilivello sul territorio italiano.

c) Con comunicazioni indirizzate agli Associati alla LIVB, in data 8 e 16 febbraio 2019, sono state esternate posizioni in plateale contrapposizione con la Federazione.

Da tali considerazioni, assolutamente rilevanti anche ai fini del generale obbligo di rispetto delle regole dell’ordinamento federale pur richiamato nell’art. 65 dello Statuto, la FIPAV non ha potuto trarre altra conseguenza se non quella di rilevare che più non sussistevano i presupposti che a suo tempo avevano giustificato il riconoscimento e che la LIBV ha preteso di affermarsi come vera e propria titolare della disciplina, anziché come ente strumentale al servizio delle società (affiliate alla FIPAV). Tale atteggiamento della LIBV non poteva che risultare contrario alle finalità di interesse comune delle società aderenti alla stessa LIBV, inducendo a valutazioni complessive in ordine alla capacità della stessa LIBV di fungere da soggetto rappresentativo delle società sportive aderenti.

Sussistono, in definitiva, i presupposti per l’adozione del provvedimento di revoca del riconoscimento e, conseguentemente, non sono meritevoli di accoglimento le doglianze della ricorrente.

2.1 - In prospettiva generale, questo Collegio non può non osservare come sussista in ogni caso un ordinario potere di revoca in capo all’autorizzante (in questo caso una Federazione), per eventi riscontrati durante l’esercizio delle attività autorizzate (nel caso di specie, quelle della Lega).

Invero, qualora fra due soggetti od organi intercorra un rapporto di sovraordinazione, con finalità di coordinamento e controllo, la funzione di controllo è connaturale alla stessa posizione sovraordinata; pertanto, l’organo “superiore” è legittimato, per ciò solo, a vigilare sullattività del controllato. Questi, dunque, può esercitare ipso iure i relativi poteri di annullamento, riforma o revoca degli atti del controllato, adottando, nei confronti dello stesso,  provvedimenti sanzionatori, avocativi o disciplinari.

Basti pensare non solo alla relazione intercorrente tra Ministeri ed enti pubblici strumentali, ma anche, nella prospettiva del “nostro” ordinamento settoriale, al potere di revoca del riconoscimento a fini sportivi concesso alle FSN da parte del CONI in caso di sopravvenuta mancata corrispondenza ai requisiti per il riconoscimento, di recente affrontato in senso positivo anche a livello UE (cfr., Conclusioni dell’Avvocato Generale presso la Corte di giustizia dell’Unione europea Gerard Hogan nelle Cause riunite C-612/17 e C-613/17).

Vieppiù considerando che, nella prospettazione della ricorrente, il potere di revoca sembrerebbe non sussistere sol perché non specificamente disciplinato, laddove, come visto, è principio generalissimo dell’Ordinamento quello dell’esercizio del potere di controllo da parte del soggetto sovraordinato, con finalità di coordinamento e garanzia per gli sportivi praticanti e pur nel rispetto dell’autonomia del soggetto controllato, che legittima l’adozione di un contrarius actus”, espressione, tra le altre, della potestà autorizzativa dell’ente controllante.

  1. - Con il terzo mezzo, la LIBV assume che il riconoscimento a suo tempo operato dalla FIPAV abbia indotto una situazione di legittimo affidamento, che non consentirebbe un provvedimento di revoca per lesione della posizione giuridica di legittima aspettativa”.

La tesi è chiaramente infondata. 

Ed invero, il comportamento  successivo  al riconoscimento della  Lega, suscettibile  di innumerevoli contestazioni, di fatto assolutamente gravi, non può certo essere preclusivo di un potere della Federazione di verifica del venir meno del rapporto fiduciario che presiedeva all’originario

riconoscimento

4- Con un quarto e ultimo motivola LegBeach Volley denunciin realtà vari asseriti vizi della decisione dellCorte di Appello Federale. Trattasi, peraltro, di argomenti tutti non meritevoli di considerazione.

a) In primo luogola ricorrente assume singolarmente che il Giudice Federale avrebbe errato iquanto l’esercizio di attività amatoriale non sarebbe soggetto ad alcuna autorizzazione, per conseguenza, non sarebbe necessaria alcuna comunicazione per potersi svolgere.

Trattasi di tesi assolutamente errata. Einverol’art. 65 dellStatuto della Federazione esclude che la Lega possa organizzarein proprioqualunque attività sportiva di competenza federale anche meramente amatoriale. 

Ma non basta: lStatuto, sia con l’art. 1, comma 5, sia con l’art. 2, comma 4, ribadisce che non possa svolgersi alcuna attività se non autorizzata dalla FIPAV, nonché che tutti i dirigenti sono soggetti agli obblighi derivanti dalle norme e daregolamenti federali.

b) Si duoleinoltrela ricorrente degli apprezzamenti espressi nei confronti dei suoi dirigenti. 

Al di là dellinfondatezza del rilievo, trattasi peraltro di argomenti non  determinanti ai fini dell’accoglimento del reclamo.

È sufficiente, al riguardo, osservare  che non può certimpedirsi all’Organo decisionale di valutare la condotta dei  dirigenti  della  Lega  in  relazione  ai principi che  presiedono all’ordinamento sportivo.

c) Ne consegue che non appaiono assolutamente suscettibili di critica gli apprezzamenti della decisionimpugnata in ordine ai principi di lealtà e probità, che sarebbero stati violati dai dirigenti della Lega ricorrente.

 

P.Q.M. 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni Unite

 

Respinge il ricorso. Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

 

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 10 marzo 2020. 

 

Il Presidente                                                                                  Il Relatore

F.to Franco Frattini                                                                       F.to Mario Sanino

 

Depositato in Roma, in data 7 aprile 2020.

Il Segretario

  1. to Alvio La Face
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