CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Terza- coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 24/2020 del 21 maggio 2020 – Ugo Fagiolo/Federazione Ciclistica Italiana
Decisione n. 24
Anno 2020
IL COLLEGIO DI GARANZIA TERZA SEZIONE
composta da
Massimo Zaccheo - Presidente
Aurelio Vessichelli - Relatore Giulio Bacosi
Roberto Carleo
Leonardo Ferrara - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 61/2018, presentato, in data 30 luglio 2018, dal sig. Ugo Fagiolo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele Lo Russo e Pietro Annese,
contro
la Federazione Ciclistica Italiana (FCI), rappresentata e difesa dall’avv. Nuri Venturelli,
avverso
la decisione/comunicato della Corte Federale di Appello - Sezione II - FCI, di cui al C.U. n. 8 del 3 luglio 2018, che ha respinto il ricorso iscritto al R.G. n. 3/2018 promosso dallo stesso ricorrente per l’annullamento della deliberazione del Consiglio Federale n. 323 del 21 dicembre 2017 ed il successivo comunicato, della deliberazione Presidenziale n. 94 del 10 novembre 2017, della deliberazione Presidenziale n. 87 del 6 ottobre 2017, della deliberazione del Consiglio Federale FCI n. 261 del 18 settembre 2017, con i quali veniva disposto il commissariamento del Comitato Regionale Umbria, con nomina, a Commissario Straordinario, del Vice Presidente Vicario FCI, Daniela Isetti e, a Vice Commissario Straordinario, dell’avv. Carlo Moriconi.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell'udienza del 28 novembre 2018, i difensori della parte ricorrente - sig. Ugo Fagiolo - avv.ti Pietro Annese e Michele Lo Russo, nonché l’avv. Nuri Venturelli, per la resistente FCI;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. Aurelio Vessichelli.
Ritenuto in fatto
- Questa Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport ha già deciso un precedente ricorso del signor Ugo Fagiolo proposto per l’annullamento della deliberazione del Consiglio Federale della FCI n. 210, in data 9 agosto 2017, di commissariamento del Comitato Regionale Umbria, con nomina a Commissario Straordinario del Vice Presidente Vicario FCI, Daniela Isetti, e, a Vice Commissario Straordinario, dell’avv. Carlo Moriconi, nonché del comunicato n. 15, in data 10 agosto 2017, a firma del Segretario Generale, con cui è stato reso noto il detto commissariamento.
- Con la decisione n. 61 del 2018, depositata il 24 settembre 2018, questa Sezione, in effetti, dichiarava quel ricorso del sig. Ugo Fagiolo improcedibile (rectius inammissibile); in particolare, il Collegio rilevava che nelle more del giudizio la Federazione aveva adottato la deliberazione n. 323 in data 21 dicembre 2017, con cui, in base ad un rinnovato esame della specifica vicenda fattuale e sulla scorta degli esiti della specifica attività ispettiva svolta, aveva disposto “nuovamente il commissariamento del Comitato Regionale Umbria per gravi irregolarità amministrative e di gestione, nonché per gravi e ripetute violazioni dell’ordinamento”. Veniva, pertanto, dedotto che l’adozione del nuovo provvedimento di commissariamento aveva deprivato il ricorrente dell’interesse a ricorrere e sul provvedimento successivamente disposto si era trasferito l’interesse del Fagiolo all’annullamento, evidenziandosi che il nuovo provvedimento era frutto di una rinnovata espressione della funzione amministrativa “resa, peraltro, evidente dal più diffuso corredo motivazionale posto a sostegno del nuovo commissariamento rispetto a quello originario".
- Con il presente ricorso il signor Ugo Fagiolo ha adito nuovamente questo Collegio di Garanzia dello Sport per invocare la riforma della decisione/comunicato della Corte Federale di Appello - Sezione II - FCI, di cui al C.U. n. 8 del 3 luglio 2018, che ha respinto il ricorso iscritto al R.G. n. 3/2018, promosso dallo stesso ricorrente per l’annullamento della deliberazione del Consiglio Federale n. 323 del 21 dicembre 2017 ed il successivo comunicato, della deliberazione Presidenziale n. 94 del 10 novembre 2017, della deliberazione Presidenziale n. 87 del 6 ottobre 2017, della deliberazione del Consiglio Federale FCI n. 261 del 18 settembre 2017, con i quali veniva disposto il commissariamento del Comitato Regionale Umbria, con nomina a Commissario Straordinario del Vice Presidente Vicario FCI, Daniela Isetti, e, a Vice Commissario Straordinario, dell’avv. Carlo Moriconi.
A sostegno del ricorso ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione di varie norme di legge e/o principi di diritto, nonché l’omessa e insufficiente motivazione sotto plurimi profili.
- La Federazione Ciclistica Italiana si è costituita in giudizio per resistere al ricorso e contestarne la ammissibilità e la fondatezza, eccependo essenzialmente la violazione dell’ambito proprio del giudizio di legittimità instaurato, dato che parte ricorrente, pur avendo apparentemente dedotto violazioni di norme e principi di diritto, avrebbe chiesto sostanzialmente al Collegio di rivalutare nel merito la gravità dei fatti che hanno portato il Consiglio Federale all’adozione del rinnovato provvedimento di commissariamento.
- La causa è stata, poi, chiamata e discussa all’udienza pubblica del 28 novembre 2018 e, quindi, trattenuta in decisione.
Considerato in diritto
- Il ricorso è in parte inammissibile e in parte infondato e soggiace alla relativa declaratoria.
Le doglianze del ricorrente Fagiolo sono affidate a sette distinti motivi di ricorso che riproducono sostanzialmente le censure formulate dinanzi al Giudice d’appello, censure che nel presente giudizio di legittimità innanzi al Collegio di Garanzia sono ammesse, come noto, “esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti”.
- Con il primo motivo, il ricorrente lamenta che la Corte Federale ha, nella sentenza impugnata, espressamente dubitato della sussistenza in capo al Fagiolo della legittimazione ad impugnare la delibera del Consiglio Federale in esame.
Il motivo è inammissibile in quanto rivolto ad una affermazione dei Giudici che non ha i caratteri propri della statuizione, non ha contenuto decisorio, in quanto la Corte non ha, in conseguenza della stessa, dichiarato inammissibile il ricorso, ma lo ha rigettato nel merito.
- Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 16, comma 2, lett. J), e 18 dello Statuto Federale FCI per avere la Corte d’Appello, sostanzialmente, considerato non perentorio, ma ordinatorio, il termine di 60 giorni previsto dalla norma citata per la convocazione dell’Assemblea elettiva da parte del Commissario Straordinario e per non avere, conseguentemente, considerata illegittima la disposta proroga del Commissariamento quando era trascorso il suddetto termine dei sessanta giorni.
Il motivo è infondato. Preliminarmente questo Collegio osserva che se, da un lato, la procedura di commissariamento è di natura temporanea (come opportunamente ribadito nella Sentenza 1972/14, con cui il Giudice Amministrativo ex multis ha precisato che "il Commissariamento è un fatto eccezionale che il soggetto legittimato a disporlo non può reiteratamente prorogare, dovendo l’amministrazione del soggetto commissariato essere affidata agli organi democraticamente eletti"), dall’altro, ogni valutazione in merito resta riservata all’insindacabile giudizio del solo soggetto istituzionalmente preposto a valutare se le irregolarità gestionali riscontrate si rivelino tali da pregiudicare l’interesse dell’ordinamento sportivo ad una corretta gestione delle attività.
Ragionevolezza e proporzionalità, in siffatto contesto, assurgono a canoni di valutazione del corretto esercizio della funzione di controllo, sia in rapporto alla decisione di avvio della procedura di commissariamento, sia in relazione alla decisone di proroga.
In tale prospettiva il richiamo alla temporaneità del commissariamento è connaturata al fatto che detta procedura permette di sostituire e supplire all’assenza degli organi ordinari, in attesa di futura nomina o ricostituzione; diversamente, l’organizzazione straordinaria diverrebbe sostanzialmente stabile, in contrasto con quei caratteri di temporaneità che devono caratterizzarne la durata. Tale ricostruzione dell’istituto, che questo Collegio condivide, non consente di considerare perentorio il termine previsto dall’art. 16, comma 2, lett. J, in esame, bensì puramente ordinatorio, al di là del termine “dovrà" utilizzato nella norma in esame. Inoltre, come già statuito da questa sezione con la decisione n. 61 del 2018, depositata il 24 settembre 2018, dalla quale questo collegio non intende discostarsi, il nuovo provvedimento impugnato dal Fagiolo è frutto di una rinnovata espressione della funzione amministrativa, resa, peraltro, evidente dal più diffuso corredo motivazionale posto a sostegno del nuovo commissariamento rispetto a quello originario.
- Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia omessa o insufficiente motivazione della sentenza in ordine alla sussistenza dei presupposti per la legittima emanazione del provvedimento di commissariamento.
In sostanza, il Fagiolo lamenta che la Corte d’Appello non avrebbe sufficientemente motivato in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’emanazione del nuovo provvedimento di commissariamento.
Il motivo è inammissibile in quanto, per le ragioni esposte sopra, sub punto 3, inammissibilmente si chiede al Collegio di rivalutare nel merito la gravità dei fatti che hanno portato il Consiglio Federale all’adozione del rinnovato provvedimento di commissariamento.
- Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta la violazione, da parte della Corte d’Appello, dell’art. 30 dello Statuto Federale in tema di incompatibilità a ricoprire cariche federali: in sostanza, l’odierno ricorrente riproduce, anche in questo caso, le doglianze già espresse dinanzi ai Giudici endofederali, relative all’eccepita incompatibilità del Vice Presidente Federale e di Presidente di una società affiliata alla nomina a Commissario Straordinario e a Vice Commissario Straordinario del Comitato Regionale.
Il motivo di ricorso è inammissibile per assoluta carenza di determinatezza; il Fagiolo, infatti, rispetto ad una chiara e corretta statuizione della Corte d’Appello Federale, che sul punto afferma la non conferenza e non applicabilità delle incompatibilità previste dall’art. 30 richiamato con l’ipotesi in esame di nomina a Commissario e Vice Commissario Straordinario di Comitato Regionale, si limita a riprodurre inammissibilmente la censura proposta dinanzi al Tribunale ed alla Corte d’Appello Federale, senza aver esplicitato dinanzi a questo Collegio di Garanzia la violazione di norme di diritto o la omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia.
Il motivo è comunque infondato in quanto la nomina a Commissario Straordinario (o a Vice) da parte del Consiglio Federale, nell’ambito di una procedura di commissariamento, appunto straordinaria, è ipotesi diversa nella forma e nella sostanza da quelle richiamate dall’art. 30 dello Statuto della FCI.
- Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 18, n. 3, dello Statuto Federale e dell’art. 14, nn. 5 e 7, del Regolamento Organico in tema di mancato inserimento all’ordine del giorno della riunione del Consiglio Federale del punto relativo al Commissariamento del Comitato Regionale Umbro. Il motivo è inammissibile per le stesse ragioni che portano alla dichiarazione di inammissibilità del punto precedente: anche in questo caso il Fagiolo si limita a riprodurre inammissibilmente la censura proposta dinanzi al Tribunale ed alla Corte d’Appello federali, senza aver esplicitato dinanzi a questo Collegio di Garanzia la violazione di norme di diritto o la omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia: risulta, al contrario, che la Corte d’Appello ha correttamente rilevato il regolare inserimento, all’ordine del giorno della seduta del Consiglio Federale, del punto relativo al commissariamento del Comitato Regionale Umbro.
- Analoga declaratoria di inammissibilità consegue per il sesto motivo di ricorso relativo a denuncia di violazione dell’art. 2, comma 13, dello Statuto Federale. Il motivo è esemplarmente inammissibile in quanto articolato con la seguente carente motivazione: “Un punto, questo, su cui la Corte d’Appello nulla dice in concreto a smentita di quanto evidenziato dal ricorrente“. Pure in questo caso il ricorrente manca di aver esplicitato dinanzi a questo Collegio di Garanzia la violazione di norme di diritto o la omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, tentando inammissibilmente di chiedere al Collegio di rivalutare nel merito la gravità dei fatti che hanno portato il Consiglio Federale all’adozione del rinnovato provvedimento di commissariamento.
- Con il settimo motivo, il ricorrente lamenta il mancato consenso al deposito dei motivi aggiunti presentati all’udienza del 15 febbraio 2018. Il motivo è inammissibile per palese indeterminatezza della censura mossa rispetto a quanto congruamente statuito sul punto dalla Corte d’Appello, tenuto conto di quanto preliminarmente osservato sub punto 1.
- Il ricorso proposto va, pertanto, come detto, dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato.
Sussistono, in ogni caso, giusti motivi per compensare per intero tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Terza Sezione
Dichiara il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato. Spese compensate.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 28 novembre 2018.
Il Presidente Il Relatore
F.to Massimo Zaccheo F.to Aurelio Vessichelli
Depositato in Roma, in data 21 maggio 2020.
Il Segretario
F.to Alvio La Face