CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezioni Unite – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 27/2020 del 26 giugno 2020 – Cosenza Calcio s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Professionisti Serie B – Trapani Calcio s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionae Professinisti Serie B – F.C. Rieti s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Italiana Calcio Professionistico -Rimini F.C. s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Italiana Calcio Professionistico – A.Z. Picerno s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Italiana Calcio Professionistico – Olbia Calcio 1905 s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Italiana Calcio Professionistico – Alma Juventus Fano 1906 s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Italiana Calcio Professionistico -A.C. Gozzano Calcio sr.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Italiana Calcio Professionistico

Decisione n. 27 

Anno 2020

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONI UNITE

 

composta da 

Franco Frattini - Presidente e Relatore

Mario Sanino

Dante D’Alessio

Manuela Sinigoi

Massimo Zaccheo - Componenti e Relatori

ha pronunciato la seguente

nei giudizi iscritti:


DECISIONE

-  al  R.G.  ricorsi  n.  24/2020,  presentato,  in  data  15  giugno  2020,  della  F.C.  Rieti  S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Schilirò, 

contro

 

la Federazione  Italiana  Giuoco  Calcio  (FIGC), rappresentata  e difesa  dall'avv.  Giancarlo Viglione, 

 

nonché contro

 

la  Lega  Italiana  Calcio  Professionistico  (Lega  Pro),  rappresentata  e  difesa  dagli  avv.ti Francesco Bonanni e Manuel Sandoletti,

 

la società Rende Calcio 1968 S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Aita,

 

l'A.S. Bisceglie S.r.l., la Sicula Leonzio S.r.l. e la AZ Picerno S.r.l., non costituite in giudizio, 

 

avverso

 

il Comunicato Ufficiale della FIGC n. 209/A dell’8 giugno 2020, con il quale il Consiglio Federale, in virtù dei poteri attribuiti dall’art. 218, comma 1, del decreto - legge 19 maggio 2020, n. 34, ha deliberato la retrocessione della ricorrente e l’ammissione ai play out delle società Rende Calcio 1968 S.r.l., AS Bisceglie S.r.l., Sicula Leonzio S.r.l. e AZ Picerno S.r.l.; 

 

  1. al R.G. ricorsi n. 25/2020, presentato, in data 15 giugno 2020, dalla società Rimini F.C. S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Federica Ferrari e Cesare Di Cintio,

 

contro 

 

la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata  e difesa  dall'avv. Giancarlo Viglione, 

 

nonché contro 

 

la Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Bonanni e Manuel Sandoletti, 

 

il Ravenna Football Club 1913 S.p.A., l’Imolese Calcio 1919 S.r.l., la F.C. Arzignano Valchiampo S.r.l., l’Alma Juventus Fano 1906 s.r.l., non costituite in giudizio, 

 

avverso

 

la delibera della FIGC, pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 209/A dell’8 giugno 2020, nella parte relativa alle retrocessioni ed ai play out, nonché avverso ogni altro provvedimento consequenziale e connesso;

 

al R.G. ricorsi n. 26/2020, presentato, in data  15 giugno 2020, dalla AZ Picerno S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Flavia Tortorella,

 

nei confronti 

 

della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Viglione, 

 

per l’annullamento 

 

 

della delibera del Consiglio Federale FIGC, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 209/A dell’8 giugno 2020, rubricato “Modalidi prosecuzione e di conclusione del campionato di Lega Pro nonché di definizione degli esiti della stagione sportiva 2019/2020, e di ogni altro atto presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente alla predetta decisione; 

 

al R.G. ricorsi n. 27/2020, presentato, in data 15 giugno 2020, dalla società Trapani Calcio s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Flavia Tortorella,

 

contro 

 

la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata  e difesa  dall'avv. Giancarlo Viglione, e con notifica effettuata anche nei confronti della Lega Nazionale Professionisti Serie B, Benevento Calcio S.r.l., F.C. Crotone S.r.l., Frosinone Calcio S.r.l., Pordenone Calcio S.r.l., Spezia Calcio S.r.l., A.S. CittadellS.r.l., U.S. Salernitana 1919 S.r.l., A.C. ChievoVerona, Empoli F.C. S.p.A., Virtus Entella S.r.l., A.C. Pisa 1909, A.C. Perugia Calcio S.r.l., S.S. Juve Stabia S.r.l., Delfino Pescara 1936 S.r.l., Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A., Venezia F.C. S.r.l., U.S. Cremonese S.p.A., Cosenza Calcio S.r.l., A.S. Livorno Calcio S.r.l., non costituite in giudizio, 

 

avverso

 

la delibera assunta dal Consiglio Federale FIGC, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 208/A dell’8 giugno 2020, rubricato Modalidi prosecuzione e di conclusione del campionato di Serie B nonché di definizione degli esiti della stagione sportiva 2019/2020, e avverso ogni altro atto presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente alla predetta decisione;

 

al R.G. ricorsi n. 28/2020, presentato, in data 15 giugno 2020, dalla società Cosenza Calcio s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Federica Ferrari e Cesare Di Cintio,

 

                                                                 nei confronti

 

della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Viglione, e con notifica effettuata anche nei confronti della Lega Nazionale Professionisti Serie B, Benevento Calcio S.r.l., F.C. Crotone S.r.l., Frosinone Calcio S.r.l., Pordenone Calcio S.r.l., Spezia Calcio S.r.l., A.S. Cittadella S.r.l., U.S. Salernitana 1919 S.r.l., A.C. Chievo Verona, Empoli F.C. S.p.A., Virtus Entella S.r.l., A.C. Pisa 1909, A.C. Perugia Calcio S.r.l., S.S. Juve Stabia S.r.l., Delfino Pescara 1936 S.r.l., Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A., Venezia F.C. S.r.l., U.S. Cremonese S.p.A., Trapani Calcio 1905 S.r.l., A.S. Livorno Calcio S.r.l., non costituite  in giudizio,

 

avverso

 

il Comunicato Ufficiale FIGC n. 208/A dell’8 giugno 2020, nei limiti di cui al presente ricorso, nonché avverso ogni altro provvedimento consequenziale e connesso; 

 

al R.G. ricorsi n. 29/2020, presentato, in data 15 giugno 2020, dalla società Olbia Calcio 1905 s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Porzio e Alessandro Dal Molin,

 

contro

 

la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata  e difesa  dall'avv. Giancarlo Viglione, 

 

e nei confronti

 

della Associazione Sportiva Giana Erminio s.r.l., non costituita in giudizio,

 

per l’annullamento, 

 

previa sospensione, del Comunicato Ufficiale n. 209/A del Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio dell’8 giugno 2020, pubblicato in pari data, recante Modalidi prosecuzione e di conclusione del Campionato di Lega Pro noncdi definizione degli esiti della stagione sportiva 2019/2020, nella parte relativa alle retrocessioni ed ai play out; 

 

al R.G. ricorsi n. 30/2020, presentato, in data 15 giugno 2020, dalla società Alma Juventus Fano 1906 s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Porzio e Alessandro Dal Molin,

 

contro

 

la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata  e difesa  dall'avv. Giancarlo Viglione, 

 

e nei confronti

 

della società Carpi F.C. 1909 S.r.l., non costituita in giudizio,  

 

per l’annullamento, 

 

previa sospensione, del Comunicato Ufficiale n. 209/A del Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio dell’8 giugno 2020, pubblicato in pari data, recante Modalidi prosecuzione e di conclusione del Campionato di Lega Pro noncdi definizione degli esiti della stagione sportiva 2019/2020; 

 

al R.G. ricorsi n. 31/2020, presentato, in data 15 giugno 2020, dalla società A.C. Gozzano Calcio S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Christian Peretti e Alex Casella,

 

contro

la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata  e difesa  dall'avv. Giancarlo Viglione, 

 

e contro 

 

la Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Bonanni e Manuel Sandoletti, 

 

per l’annullamento,

 

previa istanza cautelare per la sospensione dell’efficacia esecutiva, della decisione del Consiglio Federale della FIGC, pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 209/A dell’8 giugno 2020, in ordine alle Modalidi prosecuzione e di conclusione del Campionato di Lega Pro nonché di definizione degli esiti della stagione sportiva 2019/2020e di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, annesso, connesso, collegato e conseguente. 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

 

uditi, nell’udienza del 19 giugno 2020, celebrata in videoconferenza tramite la piattaforma Microsoft Teams, giusta il decreto del Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport, Franco Frattini (prot. n. 00334 del 29 maggio 2020):

 

quanto al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 24/2020, il difensore della parte ricorrente - F.C. Rieti S.r.l. - avv. Antonio Schilirò; l'avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC; gli avv.ti Francesco Bonanni e Manuel Sandoletti, per la resistente Lega Pro, nonché l'avv. Gaetano Aita, per la resistente Rende Calcio 1968 S.r.l.;

 

quanto al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 25/2020, i difensori della parte ricorrente - Rimini F.CS.r.l. - avv.ti Federica Ferrari e Cesare Di Cintio; l'avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC, nonché gli avv.ti Francesco Bonanni e Manuel Sandoletti, per la resistente Lega Pro;

 

quanto al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 26/2020, il difensore della parte ricorrente - AZ Picerno S.r.l. - avv. Flavia Tortorella; l'avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC; gli avv.ti 

Francesco Bonanni e Manuel Sandoletti, per la resistente Lega Pro, noncl'avv. Gaetano Aita, per la resistente Rende Calcio 1968 S.r.l.; 

 

quanto al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 27/2020, il difensore della parte ricorrente - Trapani Calcio s.r.l. - avv. Flavia Tortorella, nonché l'avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC;

 

quanto al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 28/2020, i difensori della parte ricorrente - Cosenza Calcio s.r.l. - avv.ti Federica Ferrari e Cesare Di Cintio, nonché l'avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC;

 

quanto al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 29/2020, i difensori della parte ricorrente - Olbia Calcio 1905 s.r.l. - avv.ti Alberto Porzio e Alessandro Dal Molin, nonché l'avv.  Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC;

 

quanto al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 30/2020, i difensori della parte ricorrente - Alma Juventus Fano 1906 s.r.l. - avv.ti Alberto Porzio e Alessandro Dal Molin, nonché l'avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC;

 

quanto al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 31/2020, i difensori della parte ricorrente - A.C. Gozzano Calcio S.r.l. - avv.ti Christian Peretti e Alex Casella, nonché l'avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC;

 

uditi, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, i relatori, Presidente Franco Frattini, prof. avv. Mario Sanino, cons. Dante D'Alessio, cons. Manuela Sinigoi, prof. avv. Massimo Zaccheo. 

 

Ritenuto in fatto

 

 

 

  1. Come ben noto, la gravissima emergenza epidemiologica causata dal virus Covid-19 ha determinato una imprevedibile quanto straordinaria sospensione della stagione sportiva calcistica 2019/2020.

In tale contesto, la Federazione Italiana Giuoco Calcio deliberava, dapprima con C.U. n. 179/A del 10 marzo 2020, poi, successivamente, con i C.U. n. 182/A del 2 aprile 2020 – C.U. n. 184/A del 14 aprile 2020 – C.U. n. 193/A del 4 maggio 2020 – C.U. n. 195/A del 18 maggio 2020, la sospensione di tutte le competizioni calcistiche sino al 14 giugno 2020.

Il 5 maggio 2020, il Presidente della FIGC convocava per il successivo 20 maggio il Consiglio Federale, con all’ordine del giorno: “Circolare UEFA n. 24 del 24 aprile 2020, determinazioni in ordine alle modalidi conclusione dei campionati stagione sportiva 2019/2020”.

Il 19 maggio 2020, il Governo emanava il decreto - legge n. 34 che, all’art. 218, rubricato “Disposizioni processuali eccezionali per i provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, ha conferito  alle Federazioni l’amplissima  delega in ordine  alla possibilità  di emanare provvedimenti relativi allannullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, ivi compresa la definizione delle classifiche finali, per la stagione sportiva 2019/2020, nonché i conseguenti provvedimenti relativi allorganizzazione, alla composizione e alle modalidi svolgimento delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la successiva stagione sportiva 2020/2021; ciò anche “in deroga alle vigenti disposizioni dellordinamento sportivo”.

  1. Con C.U. n. 196/A del 20 maggio 2020, la FIGC deliberava, da un lato, di “adoperarsi affinché i campionati organizzati da Lega Serie A, Lega B, Lega Pro vengano riavviati e portati a conclusione”, dall’altro, ove fosse stato impossibile portarli a termine con il formato ordinario, che gli stessi fossero conclusi secondo un “formato diverso; nonché disponendo la proroga del termine della stagione sportiva 2019/2020 dal 30 giugno 2020 al 30 agosto 2020, con termine di conclusione dei Campionati al 20 agosto 2020.

In particolare, si legge: 4. Precedentemente alla ripresa delle singole competizioni secondo il calendario ordinario, il Consiglio Federale determinerà i criteri di definizione degli esiti delle competizioni laddove, in ragione dellemergenza epidemiologica da Covid-19, le stesse dovessero essere nuovamente sospese in via definitiva; 5. nel caso in cui le competizioni possano essere riavviate ma sia preventivamente appurata la impossibilidi concludere le stesse con la disputa di tutte le partite già previste dal calendario ordinario, il Consiglio Federale indicheun formato diverso (brevi fasi di playoff e/o playout) al fine di individuare lesito delle competizioni, ivi incluse promozioni e retrocessioni, determinando altresì i criteri di definizione degli esiti delle competizioni laddove, in ragione dellemergenza epidemiologica da Covid-19, le stesse dovessero essere nuovamente sospese in via definitiva; 6. nella denegata ipotesi in cui, in ragione dellemergenza epidemiologica da Covid-19, non fosse possibile riavviare le competizioni o, una volta riprese con il calendario ordinario o con un formato diverso, le stesse dovessero essere nuovamente sospese in via definitiva, i criteri di definizione degli esiti dellcompetizioni, ivi comprese promozioni e retrocessioni, verranno individuati dal Consiglio Federale in base alla classifica cristallizzatasi al momento della definitiva interruzione anche applicando oggettivi coefficienti correttivi che tengano conto della organizzazione in gironi della competizione e/o del diverso numero di gare disputate dalle società”.

In data 22 maggio 2020, veniva approvato dalle competenti Autorisanitarie governative il protocollo sanitario finalizzato al contenimento della emergenza epidemiologica da COVID-19 adottato dalla FIGC e relativo alle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti per le squadre di calcio professionistiche e degli arbitri, mentre, il successivo 24 maggio, veniva approvato il protocollo sanitario relativo alle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistiche in modalità a porte chiuse finalizzata al contenimento della emergenza epidemiologica da COVID-19.

Ed è il 28 maggio 2020 che il Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport comunicava la possibilidi riavviare i Campionati a decorrere dal 20 giugno 2020, sebbene con la limitazione a “porte chiuse. In tal guisa, il Presidente federale convocava per l’8 giugno 2020 il Consiglio Federale con il seguente punto all’ordine del giorno: Competizioni ufficiali professionistiche e dilettantistiche 2019/2020: provvedimenti conseguenti.

  1. Per quanto concerne la Lega di Serie B, il Consiglio Federale, all’unanimidei presenti aventi diritto al voto, adottava, “nell'esercizio dei poteri attributi dall'art. 218, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, la delibera di cui al Comunicato Ufficiale n. 208/A, quivi impugnata dalle Società Trapani Calcio s.r.l. e Cosenza Calcio s.r.l.

In questo C.U., oltre a disporsi che il Campionato di Serie B venisse “riavviato in data 20 giugno 2020 secondo il calendario ordinario come comunicato dalla Lega di Serie B, si è previsto, per quanto in questa sede di interesse, che: “4. nel caso in cui a causa di provvedimenti relativi alla emergenza epidemiologica da COVID – 19, alla prevista data del 20 giugno 2020 non fosse possibile riavviare il Campionato, ma non fosse accertata la impossibilidi riavviarlo successivamente a tale data secondo il calendario ordinario o secondo un formato diverso (brevi play – off e play – out), il Consiglio Federale entro il termine del 10 luglio 2020 verificherà la possibilidi riavviarlo e concluderlo entro il 20 agosto 2020 secondo il calendario ordinario o secondo un formato diverso (brevi play – off e play – out), le cui modaliverranno definite dallo stesso Consiglio Federale. Laddove, entro lo stesso 10 luglio 2020, il Consiglio Federale dovesse verificare la impossibilidi riavviare e concludere il Campionato entro il 20 agosto 2020 secondo il calendario ordinario o secondo un formato diverso (brevi play – off e play – out), il Consiglio Federale definil'esito del Campionato in base alla classifica come cristallizzatasi alla data di sospensione del Campionato di cui al C.U. n. 179/A del 10 marz2020, con l'utilizzo dei criteri correttivi di cui all'allegato 1, con promozione in Serie A delle prime tre squadre classificate e retrocessione in Serie C delle ultime quattro squadre classificate; 5. nel caso in cui a causa di provvedimenti relativi alla emergenza epidemiologica da COVID – 19, alla prevista data del 20 giugno 2020 non fosse possibile riavviare il Campionato, ma non fosse accertata la impossibilidi riavviarlo successivamente a tale data secondo il calendario ordinario o secondo un formato diverso (brevi play – off e play – out), il Consiglio Federale entro il termine del 10 luglio 2020 verificherà la possibilidi riavviarlo e concluderlo entro il 20 agosto 2020 secondo il calendario ordinario o secondo un formato diverso (brevi play – off e play – out), le cui modalità verranno definite dallo stesso Consiglio Federale. Laddove, entro lo stesso 10 luglio 2020, il Consiglio Federale dovesse verificare la impossibilidi riavviare e concludere il Campionato entro il 20 agosto 2020 secondo il calendario ordinario o secondo un formato diverso (brevi play – off e play – out), il Consiglio Federale definil'esito del Campionato in base alla classifica come cristallizzatasi alla data di sospensione del Campionato di cui al C.U.

n. 179/A del 10 marzo 2020, con l'utilizzo dei criteri correttivi di cui all'allegato 1, con promozione in Serie A delle prime tre squadre classificate e retrocessione in Serie C delle ultime quattro squadre classificate; 6. nel caso in cui, ai sensi del comma 5, il Campionato dopo essere stato riavviato secondo il calendario ordinario, successivamente sospeso e riavviato secondo un formato diverso (brevi play-off o play-out), venga nuovamente sospeso a causa di provvedimenti relativi alla emergenza epidemiologica da COVID-19 e, pertanto, non sia possibile concludere lo stesso entro il termine del 20 agosto 2020, il Consiglio Federale definilesito del Campionato in base agli eventuali esiti definitivi determinati dai play – off o dai play – out di cui al formato diverso già disputati e, per le eventuali residue promozioni e/o retrocessioni da individuare, ove il formato sia intervenuto a regular season ancora in corso, in base alla classifica delle sole squadre ancora in lizza nei play-off o nei play-out come cristallizzatasi alla data di sospensione del Campionato occorsa durante la regular season, con l'utilizzo dei criteri correttivi di cui all'allegato 1; ovvero, laddove il formato diverso sia intervenuto nel corso dello svolgimento dei play-off e play-out previsti dal calendario ordinario, la terza squadra da promuovere in Serie A verrà individuata tra quelle ancora in lizza nelle gare di play – off di cui al formato diverso in base alla classifica cristallizzatasi al termine della regular season, la quarta squadra da retrocedere in Serie C sarà individuata in base alla classifica cristallizzatasi al termine della regular season, fatti salvi gli esiti dei play-out già disputati; 7. nel caso in cui, successivamente alla sospensione di cui al C.U. n. 179/A del 10 marzo 2020, il Campionato sia stato riavviato secondo un formato diverso (brevi play – off e play – out), ma venga nuovamente sospeso a causa di provvedimenti relativi alla emergenza epidemiologica da COVID-19 e, pertanto, non fosse possibile concludere lo stesso secondo il formato diverso entro il termine del 20 agosto 2020, il Consiglio Federale definilesito del Campionato in base agli eventuali esiti definitivi determinati dai play – off o dai play – out di cui al formato diverso già disputati e, per le eventuali residue promozioni e/o retrocessioni da individuare, in base alla classifica delle sole squadre ancora in lizza nei play-off o nei play-out come cristallizzatasi alla data di sospensione del Campionato di cui al C.U. n. 179/A prima del riavvio dello stesso, con l'utilizzo dei criteri correttivi di cui all'allegato 1”.

  1. Diversamente, per quanto riguarda la Lega Pro, è necessario osservare quanto segue.

Con lettera del 18 maggio 2020, in vista della seduta del Consiglio Federale prevista per il 20 maggio 2020, il Presidente della Lega Pro, sulla base delle votazioni espresse dai club associati nell’Assemblea delle Società di Lega Pro, riunitasi in data 7 maggio 2020 (52 voti favorevoli su 59), comunicava alla Federazione che la stessa Assemblea aveva “deciso di richiedere al Consiglio Federale ladozione di una delibera che, in conseguenza della oggettiva impossibilidi portare a termine le competizioni ufficiali di Serie C della stagione sportiva 2019/2020, disponga: I) La definitiva sospensione di tutte le competizioni ufficiali di Serie C della stagione sportiva 2019/2020. II) Il blocco delle retrocessioni dal Campionato di Serie C alla serie inferiore al termine della stagione 2019/2020, a seguito della definitiva sospensione di tutte le competizioni ufficiali. III) La promozione alla serie superiore delle tre società sportive che, al momento della sospensione del campionato di Serie C 2019/2020, si trovavano al primo posto nella rispettiva classifica di girone: lindividuazione della società meglio posizionata in classifica dovrà avvenire tramite applicazione di coefficienti tecnici di perequazione derivanti, rispettivamente, dal numero di partite di regular season disputate e dai punti in classifica nel rispettivo girone. Considerato che al momento della sospensione del campionato le società partecipanti a ciascun girone non avevano disputato lo stesso numero di partite di regular season, per garantire omogeneità nelladozione del criterio della migliore classificata” si dovrà applicare un coefficiente moltiplicatore, ottenuto dal rapporto tra il numero totale delle gare di regular season disputate  dalle singole società. Tale risultato  del coefficiente  dovrà essere moltiplicato per i punti in classifica delle società con meno gare nel rispettivo girone di appartenenza. []. IV) La non adozione della procedura di ripescaggio per lammissione al Campionato Serie C 2020/2021 in quanto, a seguito del blocco delle retrocessioni, il numero di società aventi titolo a richiedere lammissione al campionato nella prossima stagione sarebbe maggiore rispetto a quello previsto dal format ordinario federale. V) Lindividuazione della quarta società, che per norma federale al termine della stagione sportiva 2019/2020 deve essere ammessa alla serie superiore, in forza del seguente criterio: previa esclusione delle società prime classificate in ciascuno dei tre gironi (con i criteri di cui alla proposta III), individuazione della società meglio posizionata in classifica nei tre gironi, al momento della sospensione del campionato 2019/2020, tramite applicazione di coefficienti tecnici di perequazione derivanti, rispettivamente, dal numero di partite di regular season disputate e dai punti in classifica nel rispettivo girone. Considerato che al momento della sospensione del campionato le società partecipanti non avevano disputato lo stesso numero di partite di regular season, per garantire omogeneità nelladozione del criterio della migliore classificata” si dovrà applicare un coefficiente moltiplicatore, ottenuto dal rapporto tra il numero totale delle gare di regular season disputate dalle singole società. Tale risultato del coefficiente dovrà essere moltiplicato per i punti in classifica delle società che hanno disputato un minor numero di gare.

In data 30 maggio 2020, il Presidente della Lega Pro comunicava al Presidente Federale la impossibilità oggettiva di concludere il Campionato secondo il calendario ordinario evidenziando, inoltre, le difficoltà che le squadre di Lega Pro avrebbero incontrato nel rispettare i protocolli sanitari indicati: In vista del prossimo Consiglio Federale, rilevo come, alla luce del calendario del Campionato di Serie C e della complessa situazione dei club di Lega Pro, che peraltro avevano già deliberato in Assemblea la proposta da sottoporre al Consiglio Federale di sospendere definitivamente le competizioni, sia chiara l'impossibilità oggettiva di «concludere le competizioni con la disputa di tutte le partite già previste dal calendario ordinario». Infatti, per disputare tutte le gare previste dal format ordinario (finale Coppa Italia, regular season e fase play), sarebbero necessari, in totale, 23 turni, talchè non sarebbe possibile  completare la competizione entro il 31 agosto 2020, termine ultimo stabilito dal Consiglio Federale per la chiusura della stagione 2019/2020. A fianco di tale oggettiva impossibilità, non possono non considerarsi le difficoltà che una ripresa delle competizioni comporterebbe per le nostre società, come chiaramente emerse nelle ultime due Assemblee di Lega Pro: trattasi, in via principale, di problematiche afferenti la tutela della salute, posto che molte società non potrebbero seguire tutte le prescrizioni del protocollo sanitario; basti pensare alla impossibilida parte dei medici sociali di assentarsi dal loro lavoro primario per il periodo prescritto, ovvero alla oggettiva difficoltà nell'approvvigionamento di tamponi soprattutto in alcune regioni. A queste occorre poi aggiungere le difficolrelative agli spostamenti in alcune regioni che, ancora oggi, registrano un rischio contagio superiore  alla media. Infine, ma non per importanza, l'elevato impatto economico che l'applicazione del protocollo sanitario comporterebbe per i nostri club in un periodo di crisi già di per sé molto complesso.

  1. In tale contesto, relativamente alla Lega Pro, l’8 giugno 2020 il Consiglio Federale, con 18 voti favorevoli su 21 e con il voto favorevole della rappresentanza della Lega Pro, adottava, nell'esercizio dei poteri attributi dall'art. 218, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34”, la delibera di cui al Comunicato Ufficiale n. 209/A, quivi impugnata da Rieti, Rimini, Picerno, Olbia, Alma Juventus Fano, Gozzano.

In detto C.U. si è stabilito che: “2. Il Campionato di Lega Pro non viene riavviato secondo il calendario ordinario. L'esito del Campionato verrà individuato utilizzando la classifica finale dei tre gironi di Lega Pro di cui all'allegato 2, che è parte integrante della presente delibera, definita in base alla classifica di ciascun girone come cristallizzatasi  alla data  di sospensione del Campionato con l'utilizzo dei criteri correttivi di cui all'allegato 1, che è parte integrante della presente delibera, e, ove possibile, attraverso lo svolgimento di play – off e play – out come di seguito disciplinati; 3 le promozioni al Campionato di Serie B sono determinate nel seguente modo: - le squadre classificate al primo posto di ciascun girone in base alla classifica di cui all'allegato 2 sono promosse direttamente in Serie B; - è promossa in Serie B come quarta squadra la vincitrice dei play – off. 

I play – off verranno disputati a decorrere dal 1° luglio 2020 dalle 27 squadre che alla data della sospensione del Campionato di cui al C.U. n. 179/A del 10 marzo 2020, si sono classificate dal secondo al decimo posto dei tre gironi in base alla classifica di cui all'allegato 2 e dalla vincitrice della Coppa Italia, la cui finale si svolgein data 27 giugno 2020. Nel caso in cui la squadra vincitrice della Coppa Italia si sia classificata tra le prime dieci del girone, ai play-off avrà accesso la squadra classificatasi all'undicesimo posto del girone in cui milita la squadra vincitrice della Coppa Italia; - i play - off si svolgeranno secondo il Regolamento di cui all'allegato 3, che fa parte integrante della presente delibera; - nel caso in cui, a causa di provvedimenti governativi relativi alla emergenza epidemiologica da COVID – 19 o in ragione del rispetto dei protocolli sanitari finalizzati al contenimento della stessa emergenza epidemiologica da COVID-19 emanati dalla F.I.G.C. e validati dalle Autorità sanitarie e governative competenti (di seguito “provvedimenti relativi alla emergenza epidemiologica da COVID-19), non fosse possibile riavviare il Campionato con la disputa dei play – off , è promossa in Serie B come quarta squadra la migliore classificata dei tre gironi secondo la classifica di cui all'allegato 2; - nel caso in cui i play – off dovessero avere inizio ma essere sospesi a causa di provvedimenti relativi alla emergenza epidemiologica da COVID – 19 e, pertanto, non fosse possibile concludere gli stessi entro il 20 agosto 2020, è promossa in Serie B come quarta squadra la migliore classificata dei tre gironi secondo la classifica di cui all'allegato 2 tra le squadre ancora in lizza nei play-off; 4. le retrocessioni al Campionato di Serie D sono determinate nel seguente modo: - le squadre classificate all'ultimo posto di ciascun girone in base alla classifica di cui all'allegato 2, sono retrocesse direttamente al Campionato di Serie D; - le ulteriori sei retrocessioni al Campionato di Serie D sono determinate a seguito della disputa dei play – out tra le squadre classificate al penultimo, al terzultimo, al quartultimo e al quintultimo posto di ogni girone in base alla classifica di cui all'allegato 2; - i play – out si svolgono secondo il Regolamento di cui all'allegato 3; - nel caso in cui, a causa di provvedimenti relativi alla emergenza epidemiologica da COVID – 19, non fosse possibile concludere il Campionato con la disputa dei play – out, sono retrocesse in Serie D le squadre classificate all'ultimo, penultimo e terzultimo posto di ogni girone secondo la classifica di cui all'allegato 2; - nel caso in cui lo svolgimento dei play – out dovesse essere sospeso a causa di provvedimenti relativi alla emergenza epidemiologica da COVID – 19 e, pertanto, non fosse possibile concludere gli stessi entro il 20 agosto 2020, sono retrocesse in Serie D le squadre classificate all'ultimo, penultimo e terzultimo posto di ogni girone secondo la classifica di cui all'allegato 2, fatti salvi gli eventuali esiti definitivi determinati dai play – out già disputati; 5. alle società della Lega Pro che, pur avendone titolo, decideranno di non prendere parte ai play-off o ai play–out dandone comunicazione nei termini previsti dal Regolamento  di cui all'allegato 3, verrà inflitta esclusivamente la sanzione della perdita della gara non disputata; 6. anche al fine di non modificare nel corso della presente stagione sportiva il numero delle promozioni e delle retrocessioni come individuato dalle norme federali allatto dellavvio della stagione sportiva 2019/2020 e di evitare le conseguenti ripercussioni sullordinamento dei Campionati professionistici per la stagione sportiva 2020/2021, così da rispettare quanto prescritto dalle vigenti disposizioni federali, il numero delle promozioni e delle retrocessioni previsto dalle norme federali allatto dellavvio della stagione sportiva 2019/2020 per i Campionati professionistici rimane invariato [].

6. Le motivazioni a sostegno dei Ricorsi, tanto avverso il C.U. n. 208/A quanto avverso il C.U. n. 209/A FIGC dell8 giugno 2020, verranno diffusamente analizzati nelle motivazioni. Si sono costituiti in giudizio la Federazione Italiana Giuoco Calcio, che ha chiesto la reiezione dei ricorsi, e la Lega Pro, che ha concluso chiedendo al Collegio di Garanzia dello Sport, nell’adozione del provvedimento finalizzato a dirimere la controversia per cui è giudizio, di tener giusto conto dellnecessidi ultimare le Competizioni Ufficiali di Serie C nella stagione sportiva 2019/2020, nel rispetto del principio di regolarità sportiva ed agonistica delle stesse.

 

Considerato in diritto 

I. La vicenda sottoposta allesame del Collegio di Garanzia, cui la legge ha – in questa situazione determinata dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 – attribuito in via eccezionale competenza in unico grado “estesa al merito”, pone anzitutto l’esigenza di individuare natura e portata degli interessi in gioco che, sia il legislatore nazionale, sia gli organismi sportivi, hanno necessariamente tenuto in considerazione.Per i campionati professionistici la doverosa considerazione dellinteresse primario alla salute pubblica ha, evidentemente, costituito il principio guida che le istituzioni responsabili hanno seguito anche laddove, con la decisione di riprendere i campionati, sono state introdotte deroghe e formaliidonee a non sacrificare il valore del merito sportivo, del calcio giocato e, non ultimo, l’impegno anche economico sostenuto e da sostenere da parte delle società sportive. Nel momento in cui si è deciso di sospendere le competizioni, nessuna squadra partecipante ai Campionati di Serie B e di Lega Pro era matematicamente promossa o retrocessa. Ne consegue che i provvedimenti adottati dalla Federazione non hanno inciso su posizioni che già allora potevano considerarsi consolidate, bensì su posizioni che, di converso, potevano definirsi fluttuanti ed instabili, poiché fondate sulla mera probabilidi mantenere quella collocazione in classifica al termine della stagione, come pure di poterla migliorare o anche peggiorare.

Al momento della decisione sulla ripresa delle competizioni fino alla fine di agosto 2020, le decisioni oggi contestate sono state assunte in presenza di visioni diverse, che si sono nel tempo, almeno in parte, modificate, e che portavano istanze, anche piuttosto radicali, come il “blocco delle retrocessioni”, ovvero semplicemente alternative alle scelte su cui, infine, nel voto di Consiglio Federale, la maggioranza qualificata favorevole è stata raggiunta, con il voto, significativamente favorevole per quanto qui interessa, della rappresentanza della Lega di riferimento.

La questione di fondo su cui il sindacato “esteso al merito” di questo Giudice Sportivo deve essere esercitato è l’ambito, la ragionevolezza e la proporzionalità della scelta cui indubbiamente la FIGC era titolata ex art. 218 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, in quanto espressione del potere di organizzazione dei campionati, della loro conclusione e dei loro esiti, con  soluzioni  tali  da  garantire  la  tenuta  complessiva  del  sistema  sportivo  del  calciprofessionistico, e nella considerazione del merito sportivo come principio guida indefettibile (tale argomento può ritenersi utile anche in relazione alle osservazioni della A.C. Gozzano Calcio S.r.l.).

Le plurime censure proposte, toccando questioni di fondo comuni alle ricorrenti e proposte con riferimento alle squadre sia del Campionato di Serie B sia di quello di Lega Pro, devono essere esaminate quali temi di principio di diritto sportivo, anche nell’esercizio del potere nomofilattico del Collegio di Garanzia dello Sport a Sezioni Unite. 

 

II. 

Con riferimento alla presunta mancata considerazione, nei provvedimenti impugnati, del merito sportivo, viene innanzitutto dedotta la violazione di quanto stabilito dalla Circolare UEFA 24/2020 del 24 aprile 2020.

La censura non è fondata. 

Detta circolare delineava, in piena emergenza epidemiologica, uno scenario ideale, uno “scenario preferibileed una “opzione estrema”, in merito alla conclusione dei campionati: “data lattuale situazione imprevista e senza precedenti causata da Covid-19 le associazioni nazionali e le leghe si trovano ad affrontare una situazione in cui il completamento delle loro competizione nazionali è a rischio [] lo scenario ideale, qualora la situazione pandemica lo consenta, è di completare le competizioni nazionali attualmente sospese consentendo alle squadre di calcio di qualificarsi per le competizioni UEFA per club in base al merito sportivo nel loro formato originale. Se questo risultato non fosse possibile, in particolare a causa di problemi di calendario, [] sarebbe preferibile che le competizioni nazionali sospese riprendessero con un formato diverso in modo tale da permettere comunque alle società di qualificarsi sulla base del merito sportivo determinato dal completamento di tali competizioni con il diverso formato. Lopzione estrema dovrebbe prevedere, in caso di impossibilidi completare le competizioni nazionali, lindividuazione delle squadre titolate a partecipare alle coppe europee per club sulla base del merito sportivo, per quanto possibile in queste circostanze eccezionali […] la procedura per individuare i club dovrebbe basarsi su principi oggettivi, trasparenti e non discriminatori”.

Trattasi, a ben vedere, di linee guida che conferivano alle Federazioni calcistiche nazionali degli spunti, generali, rispetto al tema della prosecuzione/conclusione dei campionati; le stesse, pertanto, non possono essere considerate come mandatory directives tali da essere di diretta applicabilinei singoli ordinamenti giuridici sportivi.

Da un lato, la stessa Circolare, come detto, indica opzioni e non stabilisce prescrizioni invalicabili.

In secondo luogo, come si chiarirà più avanti, la scelta della FIGC è stata, ricorrendone le condizioni, di optare per una delle tre indicate dalla stessa UEFA, e ciquella “intermedia: ripresa delle competizioni con un formato diverso” tale da permettere alle squadre di qualificarsi sulla base del merito sportivo.

In terzo luogo, con l’art. 218, d.l. 34/2020, alla FIGC è stata attribuita la potestà di adottare, in deroga alle disposizioni vigenti dell’ordinamento sportivo, disposizioni per la prosecuzione e la conclusione dei campionati.

Da tali brevi riferimenti, ritiene il Collegio che, proprio a seguito delle tre opzioni indicate dalla UEFA, l’ordinamento italiano abbia costruito regole speciali, con necessaria copertura legislativa primaria (che, come detto, mai una circolare UEFA avrebbe garantito), affinché l’opzione “formato diverso” e “garanzia del merito sportivo” si potesse concretizzare.

La censura, dunque, (in merito alla quale si sono intrattenute tutte le ricorrenti, ma specificamente la A.C. Gozzano Calcio S.r.l. con i motivi sub B e F) non coglie nel segno poiché, come i successivi motivi chiariscono, si fa questione non di aver disatteso la Circolare UEFA – giacché, invece, se ne è raccolta una delle tre opzioni indicative – ma di avere, semmai, non ragionevolmente disciplinato la sostanza del “formato diverso” perché violativo del “merito sportivo”, che pure rappresenta l’obiettivo dichiarato del C.U. impugnato. 

 

III. 

Con un secondo articolato motivo, viene adombrata la irragionevolezza, da cui scaturirebbe l’illegittimidei CC.UU. impugnati, delle misure in concreto adottate, e rispetto ad esse si sollecita a questo Collegio un sindacato nell’ambito della discrezionalità che ha condotto la FIGC, escluse le molte opzioni alternative, a stabilire regole derogatorie per la “regular seasondel Campionato Lega Pro e ad introdurre, secondo quanto lamentano le squadre di Serie B ricorrenti, criteri di imprevedibilied incertezza nell’ulteriore possibile nuova sospensione, tali da ingenerare incertezze assolute a fronte di onerosi impegni alle stesse imposti (tra l’altro, si veda il motivo sub D della A.C. Gozzano Calcio).

Lart. 218, comma 1, del decreto-legge – 19 maggio 2020, n. 34, recante “Disposizioni processuali eccezionali per i provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici”, dispone che “In considerazione delleccezionale situazione determinatasi a causa della emergenza epidemiologica  da  COVID-19,  le  federazioni  sportive  nazionali,  riconosciute  dal  Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), possono adottare, anche in deroga alle vigenti disposizioni dell'ordinamento sportivo, provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione  e alla conclusione delle competizioni  e dei campionati, professionistici e dilettantistici, ivi compresa la definizione delle classifiche finali, per la stagione sportiva 2019/2020, nonché i conseguenti provvedimenti relativi all'organizzazione, alla composizione e alle modalidi svolgimento delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la successiva stagione sportiva 2020/2021”.

Trattasi di una norma dello Stato, di chiusura, che evidentemente non lascia alcun dubbio circa la possibilità delle Federazioni di emanare provvedimenti inerenti ai campionati che si svolgono sotto la loro egida.

La questione è, dunque, rivolta allo scrutinio sull’esercizio della scelta, in deroga, operata dalla Federazione.

Le scelte operate dalla FIGC nei comunicati ufficiali impugnati sono espressione di una discrezionalità tecnica che può essere sindacata in questa sede giudiziale solo allorché sia “macchiata” da manifesta irragionevolezza ed illogicità. Invero, secondo l’insegnamento della giurisprudenza amministrativa in tema di discrezionalità esercitata dalla commissione aggiudicatrice che, mutatis mutandis, ben può attagliarsi alla presente fattispecie, “La discrezionalità tecnica esercitata dalla C.S.A. non implica una manifestazione di volontà, vale a dire unattividi scelta e di ponderazione tra più interessi pubblici e privati, ma è una manifestazione di giudizio, consistente in un'attività diretta alla valutazione e allaccertamento di fatti. La Commissione, nell'effettuare le valutazioni e nell'attribuire i punteggi, in linea di massima, applica concetti non esatti, ma opinabili, con la conseguenza che può ritenersi illegittima solo la valutazione che, con riguardo alla concreta situazione, è manifestamente illogica, vale a dire che non sia nemmeno plausibile, e non già una valutazione che, pur opinabile nel merito, sia da considerare comunque ragionevole(T.A.R. Lazio – Roma, sez. I^, 6 febbraio 2020, n. 1581).

La valutazione tecnico-discrezionale operata dalla Federazione risulta insindacabile in questa sede giurisdizionale (rectius giustiziale) salvo che per ragioni legate alla eventuale (e soprattutto dimostrata)  manifesta  e  macroscopica  erronei o  irragionevolezza  del  suo  operato  (in argomento, Con. Stato, sez. V^, 30 dicembre 2019, n. 8909 e Id., 26 novembre 2018, n. 6689). Tale sindacato rimane, pertanto, limitato ai soli casi di macroscopiche illegittimità, quali errori di valutazione gravi ed evidenti, oppure valutazioni abnormi.

Con riferimento alla Lega Pro, si è previsto che il Campionato non venisse riavviato secondo il calendario ordinario; il suo esito viene così individuato utilizzando la classifica finale dei trgironi di Lega definita in base alla classifica di ciascun girone come cristallizzatasi alla data di sospensione del Campionato, con l’utilizzo di determinati criteri correttivi e, ove possibile, attraverso lo svolgimento di playoff e playout per determinare le squadre destinate alla promozione/retrocessione. Quanto alle retrocessioni, la delibera impugnata prevede la retrocessione diretta dell’ultima classificata e la partecipazione ai playoff e playout per le quattro squadre classificatesi dal penultimo al quintultimo posto.

Osserva il Collegio che, in questo frangente, la discrezionalità della Federazione, nell’utilizzo del potere derogatorio attribuitole dal legislatore statale, è stata esercitata in modo non irragionevole, nello spazio che la norma di legge consentiva, secondo criteri razionali che salvaguardassero al massimo il risultato conseguito precedentemente  sul campo, nel bilanciamento con le esigenze di salute pubblica. Senza contare che le prescrizioni ivi contenute si collocano esattamente nel solco delle linee di indirizzo della UEFA.

La scelta, per la Lega Pro, di adottare – occorrendo per la conclusione della stagione 23 turni, incompatibili con la conclusione entro il 31 agosto 2020 – un formato diverso di “brevi playoff e playoutnon può dirsi irragionevole giacché:

i) si mantiene l’impianto generale delle promozioni/retrocessioni;

ii) non si incide su situazioni già consolidate, poiché nessuna delle 60 squadre aveva matematicamente conseguito la promozione o era retrocessa;

iii) lautomatismo in promozione e in retrocessione riguarda la prima e l’ultima di ogni girone;

iv) i playout per la retrocessione non prevedono anche la partita di ritorno, proprio per limitare il numero delle gare e quindi nuove occasioni di rischio per la salute e oneri significativi di sanificazione.

La scelta, contestata, di non bloccare le retrocessioni, che avrebbe portato ad un aumento notevole nell’organico per la stagione successiva e che già figurava nella delibera 196/A C.F. non impugnata, pare in realal Collegio ragionevole, giacché la tenuta complessiva  del sistema sportivo va considerata nella interrelazione tra le varie categorie di Campionati e tra la stagione attuale e quella successiva, sicché un formato diverso, più vicino possibile a quello che, come di regola, prevede promozioni, retrocessioni, playoff e playout (ancorché resi “brevidal potere derogatorio riconosciuto dalla legge), sfugge all’invocato sindacato di questo Collegio che, ad accogliere la pretesa ricorrente, dovrebbe sostituire la sua funzione di “giustizia sulla fattispecie” a quella di “costruzione di una fattispecie”, cidi unazione di governo dell’organizzazione sportiva che sfugge a qualsivoglia giudice ove, come nel caso in esame, la lamentata  irragionevolezz no emerge De resto  riprov dell no manifestirragionevolezza dei provvedimenti adottati, può rilevarsi come tale presunta irragionevolezza venga sostenuta e declinata nei vari ricorsi secondo criteri soggettivi, confacenti ciascuno alla particolare posizione ed allo specifico interesse di ognuna delle parti, talvolta finanche in contrasto rispetto a quelli delle altre parti, tanto che ciò che si palesa irragionevole ed è proposto in alternativa da parte di un ricorrente, risulta all’opposto ragionevole per talaltro. In tal guisa, viene alla luce una sorta di irragionevolezza soggettiva - fondata su mere valutazioni individuali che, come tali, non tengono conto dellinsieme - e mai oggettiva, realmente connessa a considerazioni obiettive e funzionali all’unied alla coerenza sistemica. Ne consegue che tali valutazioni soggettive non possono essere accolte.

Né può essere lamentata una disparidi trattamento per la diversa scelta (di proseguire i campionati) effettuata per la Serie A e per la Serie B, tenuto conto delle differenti problematiche organizzative e sciali prese in considerazione. 

 

IV.

 Per quanto riguarda, poi, la censura delle squadre militanti in Serie B, Cosenza e Trapani, il profilo attiene alla contraddittorietra il C.U. n. 196/A, punto 4 – il quale prescriveva che prima della ripresa delle competizioni si sarebbe dovuto precisare quali sarebbero stati i potenziali effetti di una nuova sospensione per emergenza sanitaria prima della fine del campionato – e la mancanza di alcune indicazioni nellatto impugnato, sicché le squadre sarebbero chiamate ad impegni gravosi senza che si possano, come attendevano, ipotizzare i vari scenari connessi a diversi esiti conclusivi, in caso anticipati, del campionato.

A prescindere dal rilievo che, come eccepisce la FIGC, Trapani ha ripreso a giocare, dubitandosi con ciò del suo persistente interesse a coltivare la censura, questa non ha fondamento. La delibera n. 208/A, impugnata, ha funzione integrativa del C.U. n. 196/A, e dunque – intervenuta la legge nazionale conferente alla FIGC il potere di deroga al formato e alla “regular season” - con la decisione di riprendere il campionato si precisa che, in caso di nuova sospensione prima del 20 agosto, la conclusione prevederebbe un formato diverso” con brevi playoff e playout, cioè esattamente quanto accade, non irragionevolmente, per il campionato di Lega Pro.

Non possono, dunque, le squadre ricorrenti partecipanti oggi alla Serie B dolersi della incertezza di prospettiva o della violazione del citato C.U. n. 196/A, giacché appunto l’esito – denegato ma considerato – di una nuova sospensione della Serie B sarebbe quello che già ora, con regola diversa e non irragionevole, è stabilito per concludere il campionato di Lega Pro.

V. 

Vi sono, conclusivamente, censure volte a contestare la violazione dell’art. 49 delle NOIF. 

La delibera impugnata individua e disciplina il "formato diverso" con il quale il Campionato si dovrà concludere alla luce dell’impossibilità oggettiva di concluderlo secondo il calendario ordinario.

Orbene, tale formato, pur ispirandosi a quello ordinario, costituisce a tutti gli effetti un modello nuovo e diverso, con una propria autonomia.

I playoff e i playout previsti dal suddetto formato per individuare le quattro squadre da promuovere in Serie B e le nove squadre da retrocedere sono altra cosa rispetto ai playoff e ai playout disciplinati dall'art. 49 delle NOIF che, non a caso, non viene mai richiamato nella delibera de qua.

Non si deve dunque muovere da un raffronto con l’art. 49 per stabilire se il provvedimento impugnato è legittimo o meno, in quanto si tratta di una disposizione che – regolando il formato ordinario – non trova nel caso di specie applicazione. Costituirebbe, pertanto, un errore di prospettiva domandarsi se la delibera impugnata violi o meno una norma che non si applica. Lart. 49 costituisce, piuttosto, un mero parametro di riferimento sul quale è stato costruito un modello nuovo, pensato al fine di consentire il superamento delle difficoltà che rendevano oggettivamente impossibile la conclusione del campionato secondo il formato ordinario; un modello pienamente consentito, in quanto espressione dell’ampia discrezionalità e dei poteri derogatori riconosciuti alla Federazione dall’art. 218 del d.l. 34/2020.

Tale norma – giova evidenziare – ha carattere eccezionale, attribuendo alle Federazioni, in considerazione delleccezionale situazione determinatasi a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19il potere di adottare, anche in deroga alle vigenti disposizioni dellordinamento sportivo, provvedimenti relativi allannullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, ivi compresa la definizione delle classifiche finali, per la stagione sportiva 2019/2020”.

È, quindi, evidente che la Federazione aveva certamente il potere di derogare al modello ordinario, e lo ha fatto; e una deroga, per definizione, implica la disapplicazione della norma regolare.

Ne consegue che la delibera impugnata non è sindacabile sotto il profilo della sua legittimità se non sotto il profilo della manifesta illogicità; vizio che, tuttavia, nel caso di specie non si ravvisa, in quanto il modello che la Federazione ha creato nell’ottica di salvaguardare il più possibile il risultato conseguito sul campo e assumendo come parametro di riferimento le regole individuate all’inizio del Campionato, appare logico e razionale (e con ciò si risponda alle doglianze sub B, C e D della A.C. Gozzano Calcio).

Osserva, infine, il Collegio, al di là di tali aspetti, che siffatto nuovo formato è altresì coerente se lo si osserva nell’ambito del bilanciamento tra esigenza di giocare” e tutela della salute, atteso che è prevista la disputa di una gara unica, evitando così ulteriori trasferte che potrebbero aumentare il rischio di nuovi contagi.

La conclusione sul punto è che, nell’equilibrio difficile tra posizioni individuali di legittima aspirazione di ciascuna società sportiva, il modello prescelto appare:

a) tale da non stravolgere l’ordinario sistema di cui anche l’art. 49 cit. è espressione;

b) necessariamente derogatorio rispetto alle regole ordinarie, giacché l’imprevedibilità e gravità della pandemia hanno richiesto, in tempi strettissimi, cambiamenti eccezionali e, speriamo, irripetibili nellorganizzazione delle competizioni sportive;

c) ragionevolmente orientato a salvaguardare il merito sportivo, non essendovi, al momento della sospensione, alcuna situazione già definita nel senso della promozione o della retrocessione;

d) volto a corrispondere alle richieste associative di tutela prioritaria della salute, e quindi armonizzando con essa interessi, societari o associativi, la cui piena soddisfazione inevitabilmente non si è potuta conseguire.

Fermo restando quanto sin qui osservato, si evidenzia inoltre, per quanto riguarda, nello specifico, il ricorso contraddistinto dal n. R.G. 24/2020 proposto dalla società F.C. Rieti S.r.l., che:

  • il principio del merito sportivo”, di cui la ricorrente lamenta la violazione nell’ambito del primo motivo di ricorso, trascende il mero risultato agonistico e involge, non solo la prestazione sportiva nel suo complesso, ma anche il comportamento tenuto dai partecipanti durante il dispiegarsi dell’intera competizione (rectius, campionato), che – si rammenta - deve essere improntato al rispetto dei principi della lealtà, della correttezza e della probità “in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva” (art. 4 CGS FIGC), principi non derogabili nemmeno in una situazione di “straordinaria eccezionalità”, come quella venutasi a creare in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Ne deriva che chi, come la ricorrente, è stato sanzionato ai sensi dell’art. 8, comma 1, del CGS FIGC con la “penalizzazione di uno o più punti in classifica”, deve patirne le conseguenze afflittive, a prescindere dai tempi e modi in cui viene portata a conclusione la competizione. Questo anche a salvaguardia della “par condiciotra tutte le società partecipanti alla competizione stessa.

  • Le sorti delle altre squadre fuoriescono dal perimetro dell’interesse a ricorrere dell’esponente, laddove, come nel caso di specie, non viene allegata la sussistenza di alcuna diretta correlazione tra la propria posizione in classifica (e le conseguenze che ne derivano) e l’invocata retrocessione delle prime.

VI. 

Vale richiamare, per i soli contenziosi riguardanti le società Rimini e Rieti, che la FIGC ha adombrato, rispetto ad essi, l’ammissibilidei relativi ricorsi per omessa notifica degli stessi alle contro interessate società Monza, Vicenza e Reggina.

La censura è infondata. Si rammenta che il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport sulle controversie di cui all’art. 218 del d.l. 19 maggio 2020,

n. 34, stabilisce, all’art. 2, comma 2, che “Il giudizio è introdotto tramite ricorso trasmesso, a mezzo di posta elettronica certificata, sia alla parte intimata che alla Federazione di appartenenza, se diversa dalla parte intimata”.

Lart. 3, comma 2, riconosce poi agli eventuali controinteressati la facoldi costituirsi nel termine perentorio di tre giorni dalla data di pubblicazione della notizia del ricorso sul sito internet del CONI.

Dalla lettura delle disposizioni precedenti emerge con tutta evidenza che non sussiste alcun obbligo in capo al ricorrente di trasmettere il ricorso altresì ai controinteressati, e che pertanto, ai fini dell’ammissibilidel ricorso medesimo, è necessario e sufficiente che lo stesso sia notificato alla parte intimata.

Nel caso di specie, la controparte è la FIGC; avendo le ricorrenti assolto l’onere di notifica nei confronti della stessa, i ricorsi sono da ritenersi, al pari degli altri in discussione in questa sede, ammissibili.

VII. 

Per queste complessive e assorbenti ragioni, pretermesse altre questioni che il Collegio ritiene non rilevanti ai fini della presente pronuncia, i ricorsi sono respinti, ricorrendo non di meno i presupposti per la compensazione delle spese. 

 

                                               PQM 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni Unite 

 

Quanto ai giudizi iscritti al R.G. ricorsi n. 27/2020, presentato, in data 15 giugno 2020, dalla società Trapani Calcio s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio, ed al R.G. ricorsi n. 28/2020, presentato, in data 15 giugno 2020, dalla società Cosenza Calcio s.r.l. nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, avverso la delibera assunta dal Consiglio Federale FIGC, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 208/A dell’8 giugno 2020.

 

Riuniti i ricorsi di cui in epigrafe per connessione oggettiva. Respinge i ricorsi.

Spese compensate.

 

Quanto ai giudizi iscritti al R.G. ricorsi n. 24/2020, presentato, in data 15 giugno 2020, della F.C. Rieti S.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro la Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro); al R.G. ricorsi n. 25/2020, presentato, in data 15 giugno 2020, dalla società Rimini F.C. S.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro la Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro); al R.G. ricorsi n. 26/2020, presentato, in data 15 giugno 2020, dalla A.Z. Picerno S.r.l. nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC); al R.G. ricorsi n. 29/2020, presentato, in data 15 giugno 2020, dalla società Olbia Calcio 1905 s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC); al

R.G. ricorsi n. 30/2020, presentato, in data 15 giugno 2020, dalla società Alma Juventus Fano 1906 s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC); al R.G. ricorsi n. 31/2020, presentato, in data 15 giugno 2020, dalla società A.C. Gozzano Calcio S.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e contro la Lega Italiana Calcio Professionistico, tutti avverso la delibera assunta dal Consiglio Federale FIGC, pubblicata con Comunicato Ufficialn. 209/A dell’8 giugno 2020. 

 

Riuniti i ricorsi di cui in epigrafe per connessione oggettiva. Respinge i ricorsi.

Spese compensate. 

 

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

 

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 19 giugno 2020.

 

Il Presidente e Relatore                                                         I Relatori

F.to Franco Frattini                                                              F.to Mario Sanino 

                                                                                              F.to Dante D'Alessio

                                                                                                  F.to Massimo Zaccheo

                                                                                                  F.to Manuela Sinigoi 

 

Depositato in Roma, in data 26 giugno 2020.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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