CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 29/2020 del 9 luglio 2020 – USD Corato Calcio 1946/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti

Decisione n. 29

 

Anno 2020

 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE

 

 

 

 

composta da

 

Mario Sanino - Presidente e Relatore

Guido Cecinelli

Pier Giorgio Maffezzoli

Angelo Maietta

Giuseppe Musacchio - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

 

 

 

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 51/2020, presentato, in data 25 giugno 2020, della USD Corato Calcio 1946, rappresentata e difesa dagli avv.ti Cesare Di Cintio e Federica Ferrari,

 

 

contro

 

 

 

la  Federazione  Italiana  Giuoco  Calcio  (FIGC),  rappresentata  e  difesa  dagli  avv.ti  Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli,

 

 

la Lega Nazionale Dilettanti (LND), rappresentata e difesa dall'avv. Lucio Giacomardo,

 

 

 

avverso

la delibera della Lega Nazionale Dilettanti, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 324, emesso in data 18 giugno 2020, con la quale la Lega ha disciplinato le linee guida straordinarie relative alla individuazione delle Società promosse e retrocesse nei propri Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali della Stagione Sportiva 2019/2020, emessa in forza della delibera del Consiglio Federale della FIGC, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 214/A del 10 giugno 2020.

 

 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

 

 

 

uditi, nell’udienza del 6 luglio 2020, celebrata in videoconferenza tramite la piattaforma Microsoft Teams, ai sensi del decreto del Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport, Franco Frattini (prot. n. 00334 del 29 maggio 2020), i difensori della parte ricorrente - USD Corato Calcio 1946 - avv.ti Cesare Di Cintio e Serena Angileri, giusta delega all’uopo ricevuta dall’avv. Federica Ferrari; l'avv. Lucio Giacomardo, per la resistente LND, nonché gli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, per la resistente FIGC;

 

 

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Mario Sanino.

 

 

Ritenuto in fatto

 

 

 

  1. Come ben noto, la gravissima emergenza epidemiologica causata dal virus Covid-19 ha determinato una imprevedibile quanto straordinaria sospensione della stagione sportiva calcistica 2019/2020.

In tale contesto, la Federazione Italiana Giuoco Calcio, con specifico riferimento ai campionati della Lega Nazionale Dilettanti, deliberava, con i Comunicati Ufficiali n. 179/A, n. 182/A, n. 184/A, n. 193/A e n. 195/A, la sospensione dei campionati dalla stessa organizzati dal 10 marzo 2020 al 14 giugno 2020.

  1. Il 19 maggio 2020, il Governo emanava il decreto - legge n. 34 che, all’art. 218, rubricato “Disposizioni processuali eccezionali per i provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, conferiva alle Federazioni l’amplissima delega in ordine alla possibilidi emanare provvedimenti “relativi allannullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, ivi compresa la definizione delle classifiche finali,  per  la  stagione  sportiva  2019/2020,  nonché  i  conseguenti  provvedimenti  relativi allorganizzazione, alla composizione e alle modalidi svolgimento delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la successiva stagione sportiva 2020/2021; ciò anche “in deroga alle vigenti disposizioni dellordinamento sportivo.
  1. Il 20 maggio 2020, con C.U. 197/A, la FIGC deliberava “di interrompere definitivamente lo svolgimento delle competizioni sportive organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, sia a livello nazionale che territoriale, relative alla stagione sportiva 2019/2020 e di rinviare ad altra delibera i provvedimenti relativi agli esiti delle competizioni sportive organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2019/2020 e definitivamente sospesi col presente provvedimento(pubblicato in pari data dalla LND sub C.U. n. 303).
  2. Il successivo 22 maggio 2020, il Consiglio Direttivo della LND votava all’unanimila proposta, da sottoporre al Consiglio Federale FIGC, di procedere, stante l’impossibilidi concludere i tornei di Serie D, con la promozione in Serie C della squadra prima classificata di ciascun girone e con la retrocessione in Eccellenza delle ultime 4 squadre di ciascun girone.

E, pertanto, l’8 giugno 2020, nell’ambito del Consiglio Federale FIGC, veniva stabilito, con C.Un. 214/A, pubblicato in data 10 giugno 2020, che: “Campionato di Serie D: si daluogo a 1 promozione e 4 retrocessioni per ciascuno dei 9 gironidi Serie D e, contestualmente, che: “alla compilazione delle classifiche e, conseguentemente, alla determinazione  delle  Società promosse e retrocesse per ogni singolo Campionato di cui ai precedenti punti, viene delegata la Lega Nazionale Dilettanti, che dovin ogni caso tenere conto della situazione di classifica come maturata al momento della disposta interruzione definitiva delle stesse competizioni sportive, tenuto altresì conto del numero delle gare disputate da ogni squadra. In particolare, al punto 10 si stabiliva che: “in relazione al Campionato di Eccellenza, organizzato dalla L.N.D. a livello Territoriale, attesa la diretta connessione con il Campionato di Serie D, devono applicarsi i medesimi criteri e, conseguentemente, tener conto della situazione di classifica come maturata al momento della disposta interruzione definitiva della stessa competizione sportiva, tenuto altresì conto del numero delle gare disputate da ogni squadra. In applicazione di tale criterio, pertanto, saranno promosse al Campionato Nazionale di Serie D le prime classificate in ogni girone e retrocesse al Campionato di Promozione, nellambito dei rispettivi Comitati Regionali, le Società nel numero previsto da ogni singolo Comitato Regionale per i rispettivi gironi di propria competenza. In relazione alla eventuale necessità di garantire il completamento dellorganico del Campionato di Serie D, dovrà tenersi conto, in ossequio al richiamato principio del merito sportivo, delle Società che hanno ottenuto la migliore posizione secondo la classifica come maturata al momento della disposta interruzione definitiva del Campionato, tenuto altresì conto del numero delle gare disputate da ogni squadra.

In tal guisa, la LND, con C.U. n. 324 del 18 giugno 2020 - oggetto di cognizione del Collegio in questa sede -, deliberava “le linee guida straordinarie relative alla individuazione delle Società promosse e retrocesse nei propri Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali della Stagione Sportiva 2019/2020; così, tra l’altro, disponendo: “Per quanto riguarda lorganico del Campionato Nazionale di Serie D della Stagione Sportiva 2020/2021, i 7 posti delle gare spareggio-promozione tra le squadre seconde classificate nei Campionati di Eccellenza, ex art. 49 N.O.I.F., non disputate a causa dellinterruzione delle competizioni sportive della L.N.D., sono assegnati attraverso una graduatoria specifica, che terrà conto prioritariamente delle Società classificate ex-aequo al primo posto nelle classifiche cristallizzate del Girone unico di Eccellenza del C.R. Basilicata e del Girone “Bdi Eccellenza del C.R. Piemonte Valle dAosta - considerati il valore del merito sportivo e la circostanza che le Società interessate si sono classificate al richiamato primo posto ex-aequo con identico numero di gare disputate ed ampio distacco dalla terza classificata - e successivamente delle 5 migliori Società tra le 26 rimanenti nella graduatoria tra le seconde classificate in Eccellenza allesito dellapplicazione del cosiddetto criterio della media dei punti, ciil rapporto tra il punteggio cristallizzato e il numero delle gare effettivamente disputate nel rispettivo Girone di Eccellenza. Qualora si dovesse verificare una situazione di ulteriore parità, si effettueil sorteggio tra le Società direttamente interessate, a cura della Lega Nazionale Dilettanti. Le 7 Società individuate in base ai suddetti criteri saranno rese note dalla L.N.D. attraverso proprio Comunicato Ufficiale. Non è assegnato direttamente il posto nellorganico del Campionato di Serie D 2020/2021 riservato, ex art. 49 N.O.I.F., alla Società vincente la Coppa Italia Dilettanti di Eccellenza, la cui fase nazionale si è interrotta a causa dellemergenza sanitaria da “Covid-19. Detta posizione viene assegnata a seguito di “ripescaggio, in caso di posti disponibili nellorganico del Campionato Nazionale di Serie D 2020/2021, sulla base di graduatorie predisposte secondo apposito Regolamento che sarà reso noto dalla L.N.D. con successiva comunicazione”.

  1. Le motivazioni a sostegno del Ricorso in epigrafe verranno diffusamente analizzate in parte motiva. Si sono costituiti in giudizio la Federazione Italiana Giuoco Calcio e la Lega Nazionale Dilettanti, che hanno concluso per l’inammissibilità/reiezione del ricorso.

 

 

Considerato in diritto

I.

Preliminarmente, con riferimento alla eccepita inammissibilidel ricorso sotto vari profili formulata dalla FIGC e dalla LND, questo Collegio osserva - recependo le indicazioni delle Sezioni Unite (decisione n. 28/2020) - come si possa prescindere da tali questioni preliminarigiacché appare del tutto prevalente, anche nell’esigenza di corrispondere a necessità assai sentite presso le socie ed il mondo sportivo, l’esame del merito delle censure.

II.

 

Vale, altresì, immediatamente precisare come le Sezioni Unite di questo Collegio abbiano, con riferimento alla LND, compiuto una preliminare valutazione degli interessi in gioco, affermando che “per i campionati dilettantistici la primaria considerazione del diritto alla salute ha costituito il principio cardine che tutte le istituzioni hanno seguito, in unottica di bilanciamento con  il principio ed il valore del merito sportivo, del calcio giocato e, non ultimo, degli sforzi economici presenti e futuri delle società sportive.

Per il calcio dilettantistico, in particolare, le autorità sportive - nella interlocuzione con il Governo per i plurimi aspetti connessi - hanno ritenuto che il pericolo per la salute, gli oneri assai gravosi di prevenzione e sanificazione, riferiti ad un numero assai elevato di squadre, imponesse misure diverse e più restrittive rispetto a quanto deliberato per la Serie A, B e C del Calcio Professionistico.

Ciò ha condotto, come sopra accennato, alla decisione della FIGC, in accordo con la LND, dapprima alla interruzione definitiva dei campionati dilettantistici (C.U. n. 197/A)  e poi alla definizione degli esiti, affidando alla LND la compilazione delle classifiche.

La questione di fondo su cui il sindacato “esteso al merito” di questo Giudice Sportivo deve, pertanto, essere esercitato è costituita dalla valutazione di ragionevolezza e proporzionalità della scelta cui indubbiamente la FIGC era titolata ex art. 218 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, in quanto titolare del potere di organizzazione dei campionati, della loro conclusione e dei loro esiti, con soluzioni tali da garantire la tenuta complessiva del sistema sportivo del calcio dilettantistico, e nella considerazione del merito sportivo come principio guida indefettibile.

Lart. 218, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Disposizioni processuali eccezionali per i provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei  campionati, professionistici e  dilettantistici, dispone  che: In considerazione delleccezionale situazione determinatasi a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, le federazioni sportive nazionali, riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), possono adottare, anche in deroga alle vigenti disposizioni dell'ordinamento sportivo, provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, ivi compresa la definizione delle classifiche finali, per la stagione sportiva  2019/2020,  nonché  i  conseguenti  provvedimenti  relativi  all'organizzazione,  allcomposizione e alle modalidi svolgimento delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la successiva stagione sportiva 2020/2021”.

Si tratta di una norma dello Stato, di chiusura, che evidentemente non lascia alcun dubbio circa la possibilità delle Federazioni di emanare provvedimenti derogatori, rispetto alle NOIF vigenti, per i Campionati.

Già con decisione di queste Sezioni Unite n. 27/2020 del 26 giugno 2020, relativa alla conclusione delle Serie B e Lega Pro, si sono indicati principi generali cui, per quanto non chiarito in questa sede, si può fare riferimento.

Anche per i ricorsi in esame, infatti, la - eccezionalmente attribuita - cognizione estesa al merito può e deve limitarsi a stabilire se gli organi federali competenti abbiano fatto buon governo della loro potestà, anchessa eccezionale e derogatoria, per la conclusione dei campionati dilettantistici. Le scelte operate dalla FIGC nei provvedimenti impugnati sono espressione di una discrezionalità tecnica sportiva che può essere, dunque, sindacata in questa sede giustiziale solo allorché sia manifestamente irragionevole ed illogica o nei casi di errori di valutazione gravi ed evidenti, oppure valutazioni abnormi [] (Sezioni Unite, decisione n. 28/2020).

Lanalisi della ragionevolezza e della proporzionalidei provvedimenti deve, anche in questo frangente, essere valutata in coerenza con l’assetto sistematico di cui non è il giudice, ma la Federazione ad essere protagonista. Non è, infatti, il giudice che governa l’assetto sportivo; la valutazione che il Collegio può svolgere è in ogni caso rapportata alla discrezionalità organizzativo-tecnica di cui il dominus è la Federazione.

La pretesa della ricorrente, come si vedinfra, è quella di spiegare la irragionevolezza delle scelte, e sin anche di chiedere che il Collegio ordini l’adozione di criteri alternativi, muovendo dalla propria (comprensibile, ma non perciò trasformabile in parametro condiviso) posizione di ambizione, interessi o comunque vantaggio preteso: e ciò, potenzialmente, in contrasto con speculari ed opposte posizioni e pretese di altre società.

Questo Collegio non può che condividere quanto affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui “Mai, ad avviso del Collegio, può trasformarsi, quale parametro per il giudizio (ed anche nella fattispecie), la “irragionevolezza soggettivain irragionevolezza tout court di delibere volte a regolare, in una situazione imprevista ed imprevedibile, gli esiti dei campionati con decine e decine di squadre e numerosi giovani, senza che - al momento della interruzione - vi fossero già posizioni consolidate in una direzione o nellaltra della promozione o della retrocessione” (decisione n. 28/2020).

III.

Nello specifico, secondo la prospettazione della ricorrente, la valorizzazione del merito sportivo” avrebbe imposto alla Lega ed alla Federazione di tenere in considerazione anche i risultati delle gare di Coppa Italia Dilettanti al fine di determinare le squadre da promuovere al Campionato di Serie D.

La censura è infondata. Come già rilevato, il C.U n. 214/A della FIGC ha previsto, per individuare le promosse dall’Eccellenza alla Serie D, l’utilizzo dei “medesimi criteriutilizzati per questultima competizione. E cioè, il criterio della migliore posizione nella classifica in campionato, per come maturata al momento della interruzione.

La scelta della FIGC e della LND - con la delibera quivi impugnata - è già stata passata al vaglio delle Sezioni Unite di questo Collegio, ed anche in questo frangente non può che affermarsi come la discrezionalità della Federazione, nell’utilizzo del potere derogatorio attribuitole dal legislatore statale, è stata esercitata in modo non irragionevole, nello spazio che la norma di legge consentiva, secondo criteri razionali che salvaguardassero al massimo il risultato conseguito precedentemente sul campo, al momento della interruzione, nel bilanciamento con le esigenze di salute pubblica.

È evidente che accogliere la pretesa della ricorrente significherebbe per questo Collegio “sostituire la sua funzione di “giustizia sulla fattispecie” a quella di “costruzione di una fattispecie, cidi unazione di governo dellorganizzazione sportiva che sfugge a qualsivoglia giudice ove, come nel caso in esame, la lamentata irragionevolezza non emerge” (Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, decisione n. 27/2020).

In altri termini, non può darsi seguito alle censure mosse dalla società ricorrente poiché nelle stesse si paventa una irragionevolezza che è, a ben osservare, esclusivamente soggettiva - fondata su mere valutazioni individuali che, come tali, non tengono conto dell’insieme - e mai oggettiva, realmente connessa a considerazioni obiettive e funzionali allunied alla coerenza sistemica.

Ne consegue che tali valutazioni soggettive non possono essere accolte.

 

IV.

 

Si rammenta, infine, che “Il calcio dilettantistico ha ricevuto, come detto, un trattamento, a ragion veduta, diverso da quello professionistico: lesigenza di evitare lo svolgimento di partite e, di conseguenza, di occasioni di contatto sociale per squadre che avrebbero dovuto soggiacere a spese economiche e procedure di sanificazione, considerato anche il numero delle squadre, non può evidentemente essere considerato frutto di una scelta irragionevole ed illogica, in vista del primario interesse pubblico finalizzato alla tutela della salute dei giocatori e degli staff dellsquadre. Ladozione di un format nuovo è stata finalizzata alla salvaguardia delle linee di fondo dei campionati, quantomeno cercando di discostarsi il meno possibile dallimpianto ordinario.

È evidente al Collegio, cui comunque non spetta valutare o “sceglieretra le soluzioni alternative, che queste ultime, ove pure auspicate  dalla larga maggioranza  o totalità  delle società sportive, e si pensi al “blocco delle retrocessioni, si scontravano con opposte, serie ed assorbenti ragioni quali la necessidi evitare, ampliando a dismisura gli organici, un impatto ulteriore e negativo anche sulla prossima stagione vista linterconnessione tra le vicende di promozioni e retrocessioni operanti per tutti i campionati [] Il format adottato dalla Federazione nei provvedimenti impugnati è quindi il risultato di uno strumento che non ha scientemente colpito gli uni o gli altri, ma ha preso atto del merito sportivo in quel dato momento. Ogni decisione diversa sarebbe stata probabilmente meno ragionevole di quella adottata, che sfugge alle censure qui proposte(cfr. ancora decisione n. 28/2020 delle Sezioni Unite).

V.

 

Il ricorso, pretermesse ed assorbite le altre questioni che il Collegio non ritiene rilevanti ai fini della presente pronuncia, deve essere respinto, con integrale compensazione delle spese, in considerazione della complessità e della delicatezza della materia.

Respinge il ricorso. Spese compensate.


PQM

 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 6 luglio 2020.

 

 

Il Presidente e Relatore

F.to Mario Sanino

 

 

 

Depositato in Roma, in data 9 luglio 2020.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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