CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 30/2020 del 9 luglio 2020 – A.S.D. UP Comunale Tavagnacco/Federazione Italiana Giuoco Calcio
Decisione n. 30
Anno 2020
IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE
composta da
Mario Sanino - Presidente e Relatore
Guido Cecinelli
Pier Giorgio Maffezzoli
Angelo Maietta
Giuseppe Musacchio - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 54/2020, presentato, in data 1 luglio 2020, dalla ASD UP Comunale Tavagnacco, rappresentata e difesa dall’Avv. Fabio Pellegrini,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Viglione,
avverso
la delibera emanata dal Consiglio Federale FIGC, nell'esercizio dei poteri attribuiti dall'art. 218, comma 1, del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, in occasione della riunione del 25 giugno 2020 e pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 231/A del 26 giugno 2020, avente ad oggetto "Modalità di conclusione del campionato di Serie A Femminile TIMVISION nonché di definizione degli esiti della stagione sportiva 2019/2020", nella parte in cui prevede l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia alla FC Juventus S.p.A., l’accesso alle competizioni internazionali della FC Juventus S.p.A. e della S.S.D. ARL Fiorentina Women'S F.C., nonché la retrocessione della ricorrente e della S.S.D. ARL Orobica Calcio Bergamo al Campionato di Serie B “in ragione della posizione dalle stesse ricoperta nella classifica finale di cui all'allegato 2", nonché avverso ogni atto presupposto, annesso, connesso, collegato e consequenziale, comunque lesivo per la società sportiva ricorrente, ancorché dalla medesima non conosciuto.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 6 luglio 2020, celebrata in videoconferenza tramite la piattaforma Microsoft Teams, giusta il decreto del Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport, Franco Frattini (prot. n. 00334 del 29 maggio 2020), il difensore della parte ricorrente - ASD UP Comunale Tavagnacco - avv. Fabio Pellegrini, nonché l’avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Mario Sanino.
Ritenuto in fatto
- Come ben noto, la gravissima emergenza epidemiologica causata dal virus Covid-19 ha determinato una imprevedibile quanto straordinaria sospensione della stagione sportiva calcistica 2019/2020.
In tale contesto, la Federazione Italiana Giuoco Calcio, con specifico riferimento ai campionati della Divisione Calcio Femminile, deliberava, con C.U. n. 179/A, (e con i successivi C.U. n. 182/A, n. 184/A, n. 193/A e n. 195/A), la sospensione dei relativi campionati dal 10 marzo 2020 al 14 giugno 2020.
- Il 19 maggio 2020, il Consiglio Direttivo della Divisione Calcio Femminile prendeva atto della richiesta di sospensione definitiva del campionato di Serie A richiesta dalle Società ivi militanti. Contestualmente, il Governo emanava il decreto - legge n. 34 che, all’art. 218, rubricato “Disposizioni processuali eccezionali per i provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici”, conferiva alle Federazioni l’amplissima delega in ordine alla possibilità di emanare provvedimenti “relativi all’annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, ivi compresa la definizione delle classifiche finali, per la stagione sportiva 2019/2020, nonché i conseguenti provvedimenti relativi all’organizzazione, alla composizione e alle modalità di svolgimento delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la successiva stagione sportiva 2020/2021”; ciò anche “in deroga alle vigenti disposizioni dell’ordinamento sportivo”.
- Il successivo 8 giugno 2020, nell’ambito del Consiglio Federale FIGC, veniva stabilito, con C.U. n. 225/A, pubblicato in data 16 giugno 2020, “di interrompere definitivamente lo svolgimento delle seguenti competizioni della stagione 2019/2020 organizzate dalla Divisione Calcio Femminile: Campionato di Serie A, Campionato di Serie B, Coppa Italia” e “di rinviare ad una successiva delibera del Consiglio Federale i provvedimenti relativi agli esiti delle competizioni sportive organizzate dalla Divisione Calcio Femminile per la stagione sportiva 2019/2020”.
- In tal guisa, la FIGC, con C.U. n. 231/A del 26 giugno 2020 – oggetto di cognizione del Collegio in questa sede - deliberava le “modalità di conclusione del Campionato di Serie A Femminile TIMVISION nonché di definizione degli esiti della stagione sportiva 2019/2020”; così disponendo: “… 2. l'esito del Campionato viene individuato utilizzando la classifica finale di cui all'allegato 2, che è parte integrante della presente delibera, definita in base alla classifica come cristallizzatasi alla data di sospensione definitiva del Campionato con l’utilizzo dei criteri correttivi di cui all’allegato 1, che è parte integrante della presente delibera; 3. il titolo di campione d'Italia viene assegnato alla F.C. Juventus S.p.A. in ragione della posizione dalla stessa ricoperta nella classifica finale di cui all'allegato 2; 4. accedono alle competizioni internazionali le squadre FC Juventus S.p.A e S.S.D. ARL Fiorentina Women’S F.C. in ragione della posizione dalle stesse ricoperta nella classifica finale di cui all'allegato 2; 5. retrocedono al Campionato di Serie B le squadre A.S.D. U.P. Comunale Tavagnacco e S.S.D. ARL Orobica Calcio Bergamo in ragione della posizione dalle stesse ricoperta nella classifica finale di cui all'allegato 2”.
- Le ragioni a sostegno del Ricorso in epigrafe verranno diffusamente analizzate nelle motivazioni. Si è costituita in giudizio la Federazione Italiana Giuoco Calcio, concludendo per l’inammissibilità/reiezione del ricorso.
Considerato in diritto
I.
Preliminarmente, con riferimento alla eccepita inammissibilità del ricorso sotto vari profili formulata dalla FIGC, questo Collegio osserva - recependo le indicazioni delle Sezioni Unite (decisione n. 28/2020) - come si possa prescindere da tali questioni preliminari, giacché appare del tutto prevalente, anche nell’esigenza di corrispondere a necessità assai sentite presso le società ed il mondo sportivo, l’esame del merito delle censure.
II.
Nella prospettazione della Società ricorrente, la delibera del Consiglio Federale, di cui al C.U. n. 231/A quivi impugnata, sarebbe illegittima, irragionevole e sproporzionata, giacché in contrasto con il principio del “merito sportivo”. Invero, nonostante quanto affermato dalla Circolare UEFA 24/2020 del 24 aprile del 2020, la FIGC avrebbe del tutto inopinatamente scelto la soluzione della sospensione definitiva del Campionato, con cristallizzazione della classifica e l’utilizzo di criteri correttivi, anziché dotarsi, come avvenuto per il calcio professionistico maschile, di un “formato diverso”.
La censura è infondata.
La scelta sulla “cristallizzazione” della classifica - tra l’altro astrattamente contemplata dalla stessa UEFA quale opzione “estrema” (sul punto vedasi p. 16 e 17 della decisione di questo Collegio a Sezioni Unite n. 27/2020) - è stata oggetto di delibazione delle Sezioni Unite con la decisione n. 28/2020, ed in questa sede valgono i medesimi principi.
La valutazione circa la natura e la portata degli interessi in gioco ha condotto le autorità di governo del calcio femminile a considerare prioritariamente il diritto alla salute quale principio cardine che tutte le istituzioni hanno seguito, in un’ottica di bilanciamento con il principio ed il valore del merito sportivo del calcio giocato e, non ultimo, degli sforzi economici presenti e futuri delle società sportive.
Come per la LND - cui è delegata l’organizzazione delle competizioni del calcio femminile (cfr.
C.U. n. 38 del 3 maggio 2018 - anche per la Divisione Calcio Femminile, le autorità sportive - nella interlocuzione con il Governo per i plurimi aspetti connessi - hanno ritenuto che il pericolo per la salute e gli oneri assai gravosi di prevenzione e sanificazione imponessero misure diverse e più restrittive rispetto a quanto deliberato per la Serie A, B e C del Calcio Professionistico maschile.
E così la FIGC, recependo le istanze delle società sportive, deliberava dapprima l’interruzione definitiva dei campionati (C.U. n. 225/A) e poi la definizione degli esiti.
Anche in questa sede occorre valutare se gli organi federali competenti abbiano fatto buon governo della loro potestà, conferitagli ex art. 218 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, in quanto titolari del potere di organizzazione dei campionati, della loro conclusione e dei loro esiti, con soluzioni tali da garantire la tenuta complessiva del sistema sportivo del calcio femminile, e nella considerazione del merito sportivo come principio guida indefettibile.
Invero, le scelte operate dalla FIGC nel provvedimento impugnato sono espressione di una discrezionalità tecnica sportiva che può essere sindacata in questa sede giustiziale solo allorché sia manifestamente irragionevole ed illogica o nei casi di errori di valutazione gravi ed evidenti, oppure valutazioni abnormi.
Ed è in tal guisa che il Collegio ritiene come la discrezionalità della Federazione, nell’utilizzo del potere derogatorio attribuitole dal legislatore statale, sia stata esercitata in modo non irragionevole, nello spazio che la norma di legge consentiva, secondo criteri razionali che salvaguardassero al massimo il risultato conseguito precedentemente sul campo, al momento della interruzione, nel bilanciamento con le esigenze di salute pubblica. Si rammenta, infatti, che “l’analisi della ragionevolezza e della proporzionalità dei provvedimenti deve, infatti, essere valutata in coerenza con l’assetto sistematico di cui non è il giudice, ma la Federazione ad essere protagonista. Non è, infatti, il giudice che governa l’assetto sportivo. La valutazione che il Collegio può svolgere è in ogni caso rapportata alla discrezionalità organizzativo-tecnica di cui il dominus è la Federazione” (Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, decisione n. 28/2020).
A ciò aggiungasi che le stesse società sportive del Calcio Femminile, in sede di Assemblea e di Consiglio Direttivo, avevano, già dallo scorso 19 maggio 2020, chiesto la sospensione del Campionato di Serie A, alla luce della riscontrata difficoltà di monitorare le condizioni di salute e di garantire pienamente la sicurezza sanitaria delle atlete visto il perdurare di varie situazioni di difficoltà in alcune Regioni, nonché in considerazione degli aspetti di carattere economico necessari per garantire la sicurezza sanitaria, attese le differenze molto evidenti fra i vari club nella capacità di sostenerli, non esistendo, oltretutto, per la Serie A femminile, il margine di ricavi della Serie A maschile, mentre l’impegno di spesa sarebbe stato non meno analogo.
E tali considerazioni sono alla base della predetta decisione delle Sezioni Unite, che pienamente valgono in questa sede: “l’esigenza di evitare lo svolgimento di partite e, di conseguenza, di occasioni di contatto sociale per squadre che avrebbero dovuto soggiacere a spese economiche e procedure di sanificazione, considerato anche il numero delle squadre, non può evidentemente essere considerato frutto di una scelta irragionevole ed illogica, in vista del primario interesse pubblico finalizzato alla tutela della salute [delle giocatrici] e degli staff delle squadre. L’adozione di un format nuovo è stata finalizzata alla salvaguardia delle linee di fondo dei campionati, quantomeno cercando di discostarsi il meno possibile dall’impianto ordinario. È evidente al Collegio, cui comunque non spetta valutare o “scegliere” tra le soluzioni alternative, che queste ultime, ove pure auspicate …, e si pensi al “blocco delle retrocessioni”, si scontravano con opposte, serie ed assorbenti ragioni quali la necessità di evitare, ampliando a dismisura gli organici, un impatto ulteriore e negativo anche sulla prossima stagione vista l’interconnessione tra le vicende di promozioni e retrocessioni operanti per tutti i campionati”.
III.
Anche sotto il profilo della giustizia sostanziale le censure non meritano accoglimento, considerato che, al momento della c.d. cristallizzazione della classifica del campionato, la ricorrente e, più in generale, nessuna delle squadre partecipanti, era aritmeticamente promossa o retrocessa; ne consegue che i provvedimenti della Federazione non hanno inciso su posizioni che già allora potevano considerarsi consolidate, bensì su posizioni, potremmo dire, “fluttuanti”. Il format latu sensu adottato dalla Federazione è, quindi, il risultato di uno strumento che non ha scientemente colpito gli uni o gli altri, ma ha preso atto del merito sportivo in quel dato momento. Ogni decisione diversa sarebbe stata probabilmente meno ragionevole di quella adottata, che sfugge alle censure qui proposte.
IV.
Il ricorso, pretermesse ed assorbite le altre questioni che il Collegio non ritiene pertinenti o rilevanti ai fini della presente pronuncia, deve essere respinto, con integrale compensazione delle spese, in considerazione della complessità e della delicatezza della materia.
Respinge il ricorso. Spese compensate.
PQM
Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 6 luglio 2020.
Il Presidente e Relatore
F.to Mario Sanino
Depositato in Roma, in data 9 luglio 2020.
Il Segretario
F.to Alvio La Face