CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 31/2020 del 9 luglio 2020 – A.S.D. Grumentum Val d’Agri/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti

Decisione n. 31

 

Anno 2020

 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE

 

 

  

composta da 

Mario Sanino - Presidente

Angelo Maietta - Relatore

Guido Cecinelli

Pier Giorgio Maffezzoli

Giuseppe Musacchio - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

 

 

 

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 53/2020, presentato, in data 26 giugno 2020, dalla A.S.D. Grumentum Val dAgri, rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Scalco,

 

 

                                                                             contro

 

 

 

la Lega Nazionale Dilettanti (LND), rappresentata e difesa dall'avv. Lucio Giacomardo, il Dipartimento Interregionale LND, non costituito in giudizio,e con notifica effettuata nei confronti dellFederazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli,

 

avverso

 

 

 

la delibera della Lega Nazionale Dilettanti - Dipartimento Interregionale, pubblicata con il C.U. n. 114 del 19 giugno 2020, in particolare, nella parte in cui “ha deliberato di approvare la tabella dei punteggi delle Società retrocesse per gli eventuali ripescaggi” nel Campionato di Serie  D 2020/2021, di cui allallegato A) che costituisce parte integrante del presente Comunicato Ufficiale, da ritenersi valida ad ogni effetto, tenuto conto di quanto disposto dal richiamato art. 218 del D.L. 19 Maggio 2020 n. 34, in sostituzione e deroga a quanto precedentemente stabilito con Comunicato Ufficiale del Dipartimento Interregionale n. 58 del 28 Novembre 2019, nonché avverso ogni altro provvedimento presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente la delibera della Lega Nazionale Dilettanti, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 324, emesso in data 18 giugno 2020, con la quale la Lega ha disciplinato le linee guida straordinarie relative alla individuazione delle Società promosse e retrocesse nei propri Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali della Stagione Sportiva 2019/2020, emessa in forza della delibera del Consiglio Federale della FIGC, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 214/A del 10 giugno 2020. 

 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; 

 

 

uditi, nell’udienza del 6 luglio 2020, celebrata in videoconferenza tramite la piattaforma Microsoft Teams, giusta il decreto del Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport, Franco Frattini (prot. n. 00334 del 29 maggio 2020), il difensore della parte ricorrente - A.S.D. Grumentum Val dAgri - per la quale è, altresì, presente il legale rappresentante p.t., avv. Antonio Umberto Petraglia - avv. Andrea Scalco; l'avv. Lucio Giacomardo, per la resistente LND, nonché gli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, per la resistente FIGC;

 

 

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Angelo Maietta.

 

 

Ritenuto in fatto

 

 

 

  1. Come ben noto, la gravissima emergenza epidemiologica causata dal virus Covid-19 ha determinato una imprevedibile quanto straordinaria sospensione della stagione sportiva calcistica 2019/2020.

In tale contesto, la Federazione Italiana Giuoco Calcio, con specifico riferimento ai campionati della Lega Nazionale dilettanti, deliberava, con i Comunicati Ufficiali n. 179/A, n. 182/A, n. 184/A, n. 193/A e n. 195/A, la sospensione dei campionati dalla stessa organizzati dal 10 marzo 2020 al 14 giugno 2020.

  1. Il 19 maggio 2020, il Governo emanava il decreto legge n. 34 che, all’art. 218, rubricato “Disposizioni processuali eccezionali per i provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, conferiva alle Federazioni l’amplissima delega in ordine alla possibilidi emanare provvedimenti “relativi allannullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, ivi compresa la definizione delle classifiche finali, per la stagione sportiva 2019/2020, nonché i conseguenti provvedimenti relativi allorganizzazione, alla composizione e alle modalidi svolgimento delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la successiva stagione sportiva 2020/2021; ciò anche “in deroga alle vigenti disposizioni dellordinamento sportivo.
  2. Il 20 maggio 2020, con C.U. n. 197/A, la FIGC deliberava “di interrompere definitivamente lo svolgimento delle competizioni sportive organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, sia a livello nazionale che territoriale, relative alla stagione sportiva 2019/2020 e di rinviare ad altra delibera i provvedimenti relativi agli esiti delle competizioni sportive organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2019/2020 e definitivamente sospesi col presente provvedimento(pubblicato in pari data dalla LND sub C.U. n. 303).
  3. Il successivo 22 maggio 2020, il Consiglio Direttivo della LND votava all’unanimila proposta, da sottoporre al Consiglio Federale FIGC, di procedere, stante l’impossibilidi concludere i tornei di Serie D, con la promozione in Serie C della squadra prima classificata di ciascun girone e con la retrocessione in Eccellenza delle ultime 4 squadre di ciascun girone.

E, pertanto, l’8 giugno 2020, nell’ambito del Consiglio Federale FIGC, veniva stabilito, con C.Un. 214/A, pubblicato in data 10 giugno 2020, che: “Campionato di Serie D: si daluogo a 1 promozione e 4 retrocessioni per ciascuno dei 9 gironidi Serie D e, contestualmente, che “alla compilazion dell classifiche   e conseguentemente all determinazion dell Società promosse e retrocesse per ogni singolo Campionato di cui ai precedenti punti, viene delegata la Lega Nazionale Dilettanti, che dovin ogni caso tenere conto della situazione di classifica come maturata al momento della disposta interruzione definitiva delle stesse competizioni sportive, tenuto altresì conto del numero delle gare disputate da ogni squadra. In particolare, al punto 10 si stabiliva che: “in relazione al Campionato di Eccellenza, organizzato dalla L.N.D. a livello Territoriale, attesa la diretta connessione con il Campionato di Serie D, devono applicarsi i medesimi criteri e, conseguentemente, tener conto della situazione di classifica come maturata al momento della disposta interruzione definitiva della stessa competizione sportiva, tenuto altresì conto del numero delle gare disputate da ogni squadra. In applicazione di tale criterio, pertanto, saranno promosse al Campionato Nazionale di Serie D le prime classificate in ogni girone e retrocesse al Campionato di Promozione, nellambito dei rispettivi Comitati Regionali, le Società nel numero previsto da ogni singolo Comitato Regionale per i rispettivi gironi di propria competenza. In relazione alla eventuale necessità di garantire il completamento dellorganico del Campionato di Serie D, dovrà tenersi conto, in ossequio al richiamato principio del merito sportivo, delle Società che hanno ottenuto la migliore posizione secondo la classifica come maturata al momento della disposta interruzione definitiva del Campionato, tenuto altresì conto del numero delle gare disputate da ogni squadra.

In tal guisa, la LND, con C.U. n. 324 del 18 giugno 2020, deliberava “le linee guida straordinarie relative alla individuazione delle Società promosse e retrocesse nei propri Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali della Stagione Sportiva 2019/2020; così, tra l’altro, disponendo: “Per quanto riguarda lorganico del Campionato Nazionale di Serie D della Stagione Sportiva 2020/2021, i 7 posti delle gare spareggio-promozione tra le squadre seconde classificate nei Campionati di Eccellenza, ex art. 49 N.O.I.F., non disputate a causa dellinterruzione delle competizioni sportive della L.N.D., sono assegnati attraverso una graduatoria specifica, che terrà conto prioritariamente delle Società classificate ex-aequo al primo posto nelle classifiche cristallizzate del Girone unico di Eccellenza del C.R. Basilicata e del Girone “Bdi Eccellenza del C.R. Piemonte Valle dAosta – considerati il valore del merito sportivo e la circostanza che le Società interessate si sono classificate al richiamato primo posto ex-aequo con identico numero di gare disputate ed ampio distacco dalla terza classificata – e successivamente delle 5 migliori Società tra le 26 rimanenti nella graduatoria tra le seconde classificate in Eccellenza allesito dellapplicazione del cosiddetto criterio della media dei punti, ciil rapporto tra il punteggio cristallizzato e il numero delle gare effettivamente disputate nel rispettivo Girone di Eccellenza. Qualora si dovesse verificare una situazione di ulteriore parità, si effettuerà il sorteggio tra le Società direttamente interessate, a cura della Lega Nazionale Dilettanti. Le 7 Socieindividuate in base ai suddetti criteri saranno rese note dalla L.N.D. attraverso proprio Comunicato Ufficiale. Non è assegnato direttamente il posto nellorganico del Campionato di Serie D 2020/2021 riservato, ex art. 49 N.O.I.F., alla Società vincente la Coppa Italia Dilettanti di Eccellenza, la cui fase nazionale si è interrotta a causa dellemergenza sanitaria da “Covid-19. Detta posizione viene assegnata a seguito di “ripescaggio, in caso di posti disponibili nellorganico del Campionato Nazionale di Serie D 2020/2021, sulla base di graduatorie predisposte secondo apposito Regolamento che sarà reso noto dalla L.N.D. con successiva comunicazione”.

In data 19 giugno 2020, con il C.U. n. 114, la Lega Nazionale Dilettanti - Dipartimento Interregionale – deliberava la Tabella dei punteggi delle società retrocesse per gli eventuali “ripescaggi” nel Campionato di Serie D 2020/2021, di cui allallegato A) che costituisce parte integrante del presente Comunicato Ufficiale, da ritenersi valida ad ogni effetto, tenuto conto di quanto disposto dal richiamato art. 218 del D.L. 19 Maggio 2020 n. 34, in sostituzione e deroga a quanto precedentemente stabilito con Comunicato Ufficiale del Dipartimento Interregionale n. 58 del 28 Novembre 2019”.

La suddetta delibera emessa dal Consiglio Federale della FIGC, in data 10 giugno 2020, e pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 214/A, recante Modalidi conclusione dei campionati organizzati dalla LND nonchè di definizione  degli esiti della Stagione Sportiva 2019/2020, nonché il Comunicato Ufficiale n. 314, emesso dalla Lega Nazionale Dilettanti, in data 10 giugno 2020, che recepiva le decisioni emesse dal Consiglio Federale nel C.U. di cui sopra, sono state impugnate in data 17 giugno 2020 dall’A.S.D. Grumentum Val dAgri dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport.

In data 23 giugno 2020, all’esito della relativa udienza di discussione, le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia hanno respinto il ricorso proposto dall’odierna ricorrente.

La società A.S.D. Grumentum Val dAgri, pertanto, ad oggi risulta retrocessa in Eccellenza per la stagione sportiva 2020/2021 e dal titolo sportivo per la partecipazione a tale ultimo campionato trae la legittimazione alla presentazione del presente gravame, manifestando interesse a presentare domanda di ripescaggio nel Campionato di Serie D per la stagione sportiva 2020/2021.

  1. Le motivazioni a sostegno del Ricorso in epigrafe verranno diffusamente analizzate in parte motiva. Si sono costituiti in giudizio la Lega Nazionale Dilettanti e la Federazione Italiana Giuoco Calcio, che hanno concluso per l’inammissibili/reiezione del ricorso.

 

 

Considerato in diritto

 

 

 

La società ricorrente affida il proprio ricorso a due sostanziali motivi di gravame. Con il primo, si solleva una questione di legittimicostituzionale dei provvedimenti impugnati per una ipotesi di eccesso di delega che l’art. 218 del c.d. “decreto rilancio” (decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020) non consentirebbe alle Federazioni Sportive Nazionali (nella specie, alla Lega Nazionale Dilettanti - Dipartimento Interregionale); con il secondo, si prospetta, per contro, la irragionevolezza e la violazione del canone di buona fede, nonché la disparità di trattamento nel C.U. n. 114 del Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti. 

Entrambi i rilievi sono infondati; in virtù del principio della ragione più liquida - secondo il quale, come è noto, una domanda o un ricorso possono (e in alcuni ordinamenti debbono) essere respinti o accolti sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata (e quindi senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l’ordine previsto, per esempio, nel diritto processuale dell’ordinamento giuridico della Repubblica Italiana dagli artt. 276 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ.) - si ritiene di iniziare dall’esame del secondo motivo di gravame concernente l’irragionevolezza e la violazione del canone di buona fede, noncla disparidi trattamento nel C.U. n. 114 del Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti. Non sfugge al Collegio come, in particolare, il secondo motivo di gravame tenti di contestare il merito delle scelte operate dalla Federazione di riferimento in merito ai ripescaggi e/o comunque alla definizione della classifica, nonché alla costruzione dei nuovi format di campionato a seguito della nota vicenda epidemiologica del Covid-19. Orbene, se, in forza del disposto di cui all’art. 218 del d.l. 34 del 19 maggio 2020, approvato, quanto alle Disposizioni processuali eccezionali per i provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, con deliberazione del Presidente del CONI n. 38/23 del 10 giugno 2020, è consentita al Collegio anche la delibazione sul merito solo per le materie indicate nel richiamato disposto normativo, è del pari indiscutibile come l’esame del merito non possa sindacare opzioni di tipo tecnico sportivo che per disposizione endo ordinamentale sono di esclusiva pertinenza delle Federazioni Sportive. Sul punto questa Sezione non rinviene argomenti utili per discostarsi dai principi espressi con le pronunce n.ri 27 e 28, rispettivamente del 26 giugno 2020 e del 1 luglio 2020, delle Sezioni Unite di Questo Collegio; invero, è stato ben argomentato come sfugge allinvocato sindacato di questo Collegio che, ad accogliere la pretesa ricorrente, dovrebbe sostituire la sua funzione di “giustizia sulla fattispecie” a quella di “costruzione di una fattispecie, cidi unazione di governo dellorganizzazione sportiva che sfugge a qualsivoglia giudice ove, come nel caso in esame, la lamentata irragionevolezza non emerge. Del resto, a riprova della non manifesta irragionevolezza dei provvedimenti adottati, può rilevarsi come tale presunta irragionevolezza venga sostenuta e declinata nei vari ricorsi secondo criteri soggettivi, confacenti ciascuno alla particolare posizione ed allo specifico interesse di ognuna delle parti, talvolta finanche in contrasto rispetto a quelli delle altre parti, tanto che ciò che si palesa irragionevole ed è proposto in alternativa da parte di un ricorrente, risulta allopposto ragionevole per talaltro. In tal guisa, viene alla luce una sorta di irragionevolezza soggettiva - fondata su mere valutazioni individuali che, come tali, non tengono conto dellinsieme - e mai oggettiva, realmente connessa a considerazioni obiettive e funzionali allunied alla coerenza sistemica. Ne consegue che tali valutazioni soggettive non possono essere accolte(cfr. Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, decisione n. 27 del 26 giugno 2020). Tanto basta per la declaratoria della totale infondatezza della doglianza che, pertanto, risulta essere inaccoglibile. Ma non solo; è appena il caso di precisare come la doglianza medesima si fondi su valutazioni di fatti che, peraltro, allo stato sono solo potenziali, atteso che alcun criterio è stato ad oggi adottato dalla Lega di competenza per definire la griglia dei ripescaggi da cui eventualmente rimanesse esclusa la ricorrente A.S.D. Grumentum Val D’Agri. Sul punto giovprecisare che il Collegio  condivide la difesa della ricorrente sulla esistenza dell’interesse ad agire nell’impugnare il C.U. n. 114 del 19 giugno 2020, atteso che, in ambito sportivo, ogni provvedimento costituisce il presupposto logico dei successivi, laddove esso abbia carattere programmatico e, quindi, onde evitare di poter successivamente vedersi dichiarare inammissibile un ricorso per difetto di impugnazione di quello precedente, non vè dubbio che il provvedimento andava impugnato (cfr. Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, decisione n. 45 del 6 agosto 2018), ma tale impugnazione non spiega una ricaduta pratica per difetto della emanazione del provvedimento successivo che ne costituisce una fedele applicazione rimanendo, pertanto, una ipotesi astratta di pregiudizio potenziale ma non attuale tale per il quale sia possibile una delibazione. Più chiaramente, non è possibile scrutinare una ipotesi probabilistica non ancora realizzatasi e che non è detto si realizzi. Di qui, il rigetto del motivo, in linea con l’orientamento della recente giurisprudenza amministrativa fatta propria dalla odierna Sezione (Collegio di Garanzia, Prima Sezione, decisione n. 50 del 3 settembre 2018) per la quale “nel processo amministrativo linteresse a ricorrere è caratterizzato dagli stessi requisiti sostanziali che qualificano linteresse ad agire di cui allart. 100 c.p.c., tali requisiti si sostanziano nella prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e nelleffettiva utilità che potrebbe derivare allo stesso dalleventuale annullamento dellatto impugnato(T.A.R. Milano, n. 1240 del 10 maggio 2018, in Redazione Giuffrè, 2018). Orbene, nella vicenda de qua, alcuna lesione concreta ed attuale, per stessa ammissione della ricorrente che discute di probabilità, può essere rinvenuta.

La vicenda potrebbe essere definita sulla mera argomentazione appena rappresentata in forza del  principio  dell’assorbimento  delle questioni, ma,  tuttavia,  va  indagata  e risolta  anche la vicenda che riguarda il rilievo della incostituzionalità della norma per asserito eccesso di delega. Deve essere analizzato il quadro di riferimento nel quale ci troviamo. La legge n. 280 del 2003, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, recante  disposizioni  urgenti  in  materia  di  giustizia  sportiva",  secondo  cui  la  Repubblica riconosce  e  favorisce  l'autonomia  dell'ordinamento  sportivo  nazionale,  quale  articolazione dell'ordinamento  sportivo  internazionale  facente  capo  al  Comitato  Olimpico  Internazionale, costituisce la base giuridica di partenza sulla quale operare. Sempre la medesima legge, all’art. 2, rubricato Autonomia dellordinamento sportivo, stabilisce che In applicazione dei principi di cui  allarticolo  1,  è riservata  allordinamento  sportivo  la disciplina  delle  questioni  aventi  ad oggetto: a) losservanza e lapplicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dellordinamento  sportivo  nazionale  e  delle  sue  articolazioni  al  fine  di  garantire  il  corretto svolgimento  delle  attività  sportive;  b)  i  comportamenti  rilevanti  sul  piano  disciplinare  e lirrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive. Ai sensi della legge n. 280 del 2003, proprio per le sue innegabili peculiarità, il sistema sportivo ha sempre evidenziato la propria “specificitàe, di conseguenza, rivendicato la propria “autonomia” dai vari ordinamenti giuridici  statali  anche  al  fine  di  garantire  all’interno  di  se  stesso  la  soluzione  di  tutte  le controversie derivanti dall’attività sportiva, mediante il ricorso a regolamenti e sistemi di giustizia idonei a fornire una soluzione adeguata per tutte le questioni sorte e insorgende. Il richiamo al noto dato normativo - al netto di un dibattito dottrinale ampio e diversificato quanto agli esiti - nullaltro pone in rilievo se non che lo Stato italiano prende atto di un processo di produzione giuridica, che si è già perfettamente compiuto al di là della propria giurisdizione, in un terreno giuridico  dove  vigoreggiano  valori  cui  lo  Stato  è  indifferente (P.  Grossi,  Sui  rapporti  tra ordinamento statale e ordinamento sportivo, in Dir. amm., fasc.1-2, 2012, pag. 3). Il richiamo all’autonomia dell’ordinamento sportivo acquista il significato di rivendicazione di una sfera di assoluta specificidei principii generali disciplinanti lo sport, i quali, (secondo Cesarini Sforza, Il diritto dei privati, p. 36) involgono una particolarissima concezione persino della vita umana(Collegio di Garanzia, Sez. Consultiva, parere n. 4 del 17 luglio 2017).

Da tale impostazione deriva che il sistema sportivo presenta caratteri di spiccata autonomia. Lautonomia del sistema sportivo consiste, pertanto, non solo nel potere di dettare le c.d. regole di gioco, volte a disciplinare lo svolgimento della competizione, ma anche nella potesdi conformare i comportamenti degli appartenenti al rispetto della disciplina interna e dei principi generali dell’ordinamento. Il mondo dello sport, come ha riconosciuto anche la Corte costituzionale (Corte cost., sent. n. 49 del 2011), ha dato vita a uno dei più significativi ordinamenti autonomi che vengono a contatto con quello stataleche, oltre a trovare ampia tutela negli artt. 2 e 18 della Costituzione, rappresenta l'articolazione italiana di un più ampio ordinamento autonomo avente una dimensioninternazionale.” (Collegio di Garanzia, Sez. Consultiva, parere n. 3 del 23 febbraio 2015). Il presupposto per entrare a far parte del mondo sportivo è l’adesione alle regole da questo emanate mediante il tesseramento e/o l’affiliazione alle Federazioni Sportive, che a loro volta costituiscono modelli organizzativi di tipo associativo che fanno acquisire uno status particolare, consistente nella titolarità di una fascia di diritti e doveri all’interno della Federazione di appartenenza e, più in generale, del CONI. Laccettazione delle regole statutarie della Federazione Sportiva comporta anche l’assoggettamento al vincolo di giustizia sportiva in forza della clausola compromissoria per mezzo della quale i soggetti del sistema sportivo “vengono a sottoporsi consapevolmente allosservanza dello Statuto e del Regolamento delle rispettive Federazioni, accettando anche che, in caso di violazioni di tali diritti, tutti gli atti ed i fatti concernenti lesercizio dellattività agonistica vengano accertati e giudicati dagli organi di giustizia  sportiva(cfr. Cass. Civ., 2003/11751, nonché Cass. Civ. 2005/18919). Proprio in ragione di questo vincolo, di tipo endoassociativo, viene a crearsi la dicotomia tra funzione giustiziale e funzione giurisdizionale.

In particolare, è noto come la funzione giustiziale inizialmente vista come una sorta di autotutela da parte dell’amministrazione, con il ricorso alla tradizionale dinamica del bilanciamento tra interesse pubblico (primario) ed altri interessi pubblici, nonché interessi privati (da contemperare), si tramuti, oggi, in una azione dove sia linteresse pubblico (del quale è titolare il soggetto cui è affidata la funzione di amministrazione attiva), sia quelli privati, devono essere considerati non il fine, bensì l’oggetto di unazione che mira al soddisfacimento del solo interesse alla giustizia perseguito dalla (diversa) amministrazione titolare del potere giustiziale. L’interesse pubblico perseguito in sede giustiziale non è rappresentato dal medesimo interesse perseguito con il provvedimento oggetto del ricorso, bensì dall’interesse alla correzione di una precedente decisione pubblica ingiusta.

La decisione, in altri termini, se la si vuole configurare come avente natura giustiziale, non può essere ricondotta a quell’autotutela indiretta di cui parlava taluna dottrina quando affermavl’idoneidei ricorsi amministrativi a soddisfare nel contempo l’interesse del privato ad ottenere giustizia e quello dell’amministrazione a perseguire l’interesse pubblico affidatole. Del resto, altra autorevole dottrina rinveniva proprio nellinteresse “alla sola giusta soluzione del conflittoil proprium della decisione frutto dell’esercizio di unattivi giustiziale, attività cui deve inevitabilmente riconoscersi un carattere vincolato, nella misura in cui, come detto, l’amministrazione non è chiamata a valutare in maniera imparziale i diversi interessi in gioco, sintetizzandoli attraverso il diaframma dell’interesse pubblico prevalente. Il “giudicare” connesso all’esercizio della funzione giustiziale, dunque, si rivela unattività priva di scopo, o, meglio, priva di uno scopo esterno, finendo per coincidere l’interesse perseguito con la formazione  del giudizio stesso (M. Calabrò, Levoluzione della funzione giustiziale nella prospettiva delle appropriate dispute resolution, in Federalismi.it, 17 maggio 2017).

Le caratteristiche appena richiamate della funzione giustiziale, corollario del principio di autodichia dell’ordinamento sportivo, rendono, di fatto, il rilievo di incostituzionalità sollevato privo di fondamento.

Sul punto giova richiamare quanto affermato dalla Corte Costituzionale che, nel riaffermare i principi già innanzi citati con la sentenza n. 49/2011 della medesima Corte, ha sottolineato come “nel quadro della struttura pluralista della Costituzione, orientata all'apertura dell'ordinamento dello Stato ad altri ordinamenti, anche il sistema dell'organizzazione sportiva, in quanto tale e nelle sue diverse articolazioni organizzative e funzionali, trova protezione nelle previsioni costituzionali che riconoscono e garantiscono i diritti dell'individuo, non solo come singolo, ma anche nelle formazioni sociali in cui si esprime la sua personalità (art. 2 Cost.) e che assicurano il diritto di associarsi liberamente per fini che non sono vietati al singolo dalla legge penale (art. 18). Con la conseguenza che eventuali collegamenti con l'ordinamento statale, allorché i due ordinamenti entrino reciprocamente in contatto per intervento del legislatore statale, devono essere disciplinati tenendo conto dell'autonomia di quello sportivo e delle previsioni costituzionali in cui essa trova radice. Per altro verso, la disciplina legislativa di meccanismi di collegamento, anche diretto, fra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento statale trova un limite nel necessario rispetto dei principi e dei diritti costituzionali. La regolamentazione statale del sistema sportivo deve dunque mantenersi nei limiti di quanto risulta necessario al bilanciamento dell'autonomia del suo ordinamento con il rispetto delle altre garanzie costituzionali che possono venire in rilievo, fra le quali vi sono - per quanto qui interessa trattando della giustizia nell'ordinamento sportivo - il diritto di difesa e il principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale presidiati dagli artt. 24,103 e 113 Cost. In termini concreti tutto ciò fa sì che la tutela dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, se non può evidentemente comportare un sacrificicompleto della garanzia della protezione giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, può tuttavia giustificare scelte legislative che, senza escludere tale protezione, la conformino in modo da evitare intromissioni con essa "non armoniche", come il legislatore ha valutato che fosse, nel caso in esame, la tutela costitutiva. Con la sentenza n. 49 del 2011, come visto, questa Corte ha adottato una pronuncia adeguatrice che individua nell'interpretazione offerta dal diritto vivente la «chiave di lettura» della normativa sottoposta al suo esame, idonea a fugare il dubbio, giustificato dal dato letterale della norma censurata, che essa precluda ogni forma di protezione giurisdizionale. In base a tale ricostruzione il giudice amministrativo può comunque conoscere delle questioni disciplinari che riguardano diritti soggettivi o interessi legittimi, poiché l'esplicita riserva a favore della giustizia sportiva, se esclude il giudizio di annullamento, non intacca tuttavia la facoltà di chi ritenga di essere stato leso nelle sue posizioni soggettive, ivi comprese quelle di interesse legittimo, di agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno. A tali fini non opera infatti la riserva a favore della giustizia sportiva, davanti alla quale del resto la pretesa risarcitoria non potrebbe essere fatta valere. Questa scelta interpretativa, costituzionalmente orientata,  si fonda su una valutazione di non irragionevolezza del bilanciamento effettuato dal legislatore, che ha escluso «la possibilità dell'intervento giurisdizionale maggiormente incidente sull'autonomia dell'ordinamento sportivo» (punto 4.5. del Considerato in diritto) e limitato l'intervento stesso alla sola tutela per equivalente di situazioni soggettive coinvolte in questioni nelle quali l'autonomia e la stabilidei rapporti costituisce di regola dimensione prioritaria rispetto alla tutela reale in forma specifica, per il rilievo che i profili tecnici e disciplinari hanno nell'ambito del mondo sportivo. Ambito nel quale, invero, le regole proprie delle varie discipline e delle relative competizioni si sono formate autonomamente secondo gli sviluppi propri dei diversi settori e si connotano normalmente per un forte grado di specifica tecnicità che va per quanto possibile preservato” (Corte Costituzionale, 25 giugno 2019, n. 160).

Apertis verbis, la Consulta ha precisato come l’ordinamento sportivo, laddove non sacrifichi interessi rilevanti per l’ordinamento giuridico, non può essere oggetto di sindacato in merito alle proprie funzioni ed alle proprie articolazioni e/o organizzazioni. La doglianza relativa al principio delegatus non potest delegari non coglie nel segno nella odierna vicenda, perché la Lega Nazionale Dilettanti e quella interregionale altro non sono che anelli di una medesima catena di una struttura piramidale, che fa discendere a cascata i provvedimenti rendendoli operativi a seconda dei casi, ed in conformiagli statuti, su base nazionale o regionale, utilizzando, allo scopo, le proprie articolazioni. Non è una delega di funzione, ma di esecuzione.

Dalle argomentazioni innanzi richiamate discende in maniera non suscettibile di interpretazione alcuna come il Collegio di Garanzia, operando all’interno dell’ordinamento sportivo e quindi in regime di autonomia rispetto a quello statale, esercita una funzione giustiziale e non giurisdizionale, di guisa che non ha competenza a sollevare questioni di legittimità costituzionale di norme statali che, in quanto tali, sono soggette al sindacato costituzionale di natura giurisdizionale e non giustiziale.

Per quanto esposto innanzi, previa declaratoria di inammissibilità della questione di illegittimità costituzionale sollevata, il ricorso va respinto anche nel merito con consequenziale condanna alle spese in forza del principio della soccombenza ed in considerazione del fatto che i principi esposti, pur nella complessidi riconduzione a sistema, sono da ritenersi jus receptum e come tali assolutamente conoscibili.

 

 

PQM

 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione

 

 

Respinge il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 1.500,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente LND e in € 1.500,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC.

 

 

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

 

 

 

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 6 luglio 2020.

 

Il Presidente                                                                             Il Relatore

F.to Mario Sanino                                                                     F.to Angelo Maietta 

 

 

Depositato in Roma, in data 9 luglio 2020.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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