CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 35/2020 del 3 agosto 2020 – Sir Safety Umbria Volley Perugia Soc. Coop. Dilettantistica S.p.A./Federazione Italiana Pallavolo/Volley Lube s.r.l. Società Sportiva Dilettantistica
Decisione n. 35
Anno 2020
IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE
composta da
Mario Sanino - Presidente Relatore
Vito Branca
Guido Cecinelli
Pier Giorgio Maffezzoli
Giuseppe Musacchio - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 60/2020, presentato, in data 22 luglio 2020, dalla SIR Safety Umbria Volley Perugia soc. coop. Società dilettantistica S.p.A., rappresentata e difesa dall’avv. Cesare Di Cintio,
contro
la Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV), rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Guarino,
nonché nei confronti
della A.S. Volley Lube s.r.l. Società Sportiva dilettantistica, rappresentata e difesa dall’avv. Federica Ferrari,
e
della Modena Volley Punto Zero Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata, non costituitasi in giudizio
avverso
la delibera della Federazione Italiana Pallavolo n. 21 del 8 aprile 2020, ratificata con delibera del Consiglio Federale n. 39 del 27 maggio 2020, nella parte in cui “dichiara definitive le classifiche di tutti i campionati all’odierna data di conclusione dall’attività agonistica”, nonché avverso ogni altro provvedimento consequenziale e connesso, oltre che presupposto.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 28 luglio 2020, celebrata in videoconferenza tramite la piattaforma Microsoft Teams, giusto decreto del Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport, Franco Frattini (prot. n. 00334 del 29 maggio 2020), il difensore della parte ricorrente - SIR Safety Umbria Volley Perugia - avv. Cesare Di Cintio; l'avv. Giancarlo Guarino, per la resistente FIPAV, nonché l’avv. Serena Angileri, giusta delega all'uopo ricevuta dall'avv. Federica Ferrari, per la contro interessata A.S. Volley Lube.
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Mario Sanino.
Ritenuto in fatto
- L’emergenza epidemiologica causata dal virus Covid-19 ha determinato una imprevedibile quanto straordinaria sospensione della stagione sportiva pallavolistica 2019/2020.
In tale contesto, il Presidente della Federazione Italiana Pallavolo l’8 aprile 2020, facendo seguito ai precedenti provvedimenti della Giunta Federale di sospensione delle attività sportive, deliberava “di dichiarare conclusi alla data del 9 aprile 2020 tutti i Campionati Federali Nazionali, Regionali e Territoriali di serie e di categoria e l’attività di Sitting Volley … Per la stagione in corso non si procede all’assegnazione di titoli, né a promozioni e retrocessioni in tutti i campionati federali; a tutti gli effetti sportivi sono dichiarate definitive le classifiche di tutti i campionati all’odierna data di conclusione dell’attività agonistica, per tutti gli adempimenti successivi legati alla futura composizione degli organici, nonché per la partecipazione alle competizioni internazionali, tenendo conto di quanto previsto dagli art. 40 e 41 del regolamento Gare”.
- Il 19 maggio 2020, il Governo emanava il decreto legge n. 34 che, all’art. 218, rubricato “Disposizioni processuali eccezionali per i provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici”, conferiva alle Federazioni l’amplissima delega in ordine alla possibilità di emanare provvedimenti “relativi all’annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, ivi compresa la definizione delle classifiche finali, per la stagione sportiva 2019/2020, nonché i conseguenti provvedimenti relativi all’organizzazione, alla composizione e alle modalità di svolgimento delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la successiva stagione sportiva 2020/2021”; ciò anche “in deroga alle vigenti disposizioni dell’ordinamento sportivo”.
- Il 27 maggio 2020, il Consiglio Federale della FIPAV - con deliberazione n. 39, quivi parimenti impugnata – ratificava la predetta delibera del Presidente Federale, decretando così la definitiva conclusione della stagione pallavolistica 2019/2020.
- Vale precisare che le determinazioni della FIPAV sulla conclusione dei campionati non venivano pubblicate nella loro interezza, ma solo nei loro contenuti sostanziali, mediante comunicato dell’8 aprile 2020 sul sito federale. È da tale circostanza, con specifico riferimento al ricorso per cui è causa, che la ricorrente chiedeva, in data 30 giugno 2020, l’accesso documentale alla delibera Presidenziale e del Consiglio Federale, successivamente ottenuto in data 15 luglio 2020.
- Le motivazioni a sostegno del Ricorso in epigrafe verranno diffusamente analizzate in parte motiva. Si sono costituiti in giudizio la Federazione Italiana Pallavolo – che ha concluso per l’inammissibilità/reiezione del ricorso – e la A.S. Volley Lube, la quale è intervenuta in giudizio non opponendosi alle richieste della società ricorrente.
Considerato in diritto
I.
Preliminarmente, con riferimento alla eccepita inammissibilità del ricorso sotto vari profili formulata dalla FIPAV, questo Collegio osserva come si possa prescindere da tali questioni preliminari, giacché appare del tutto prevalente, anche nell’esigenza di corrispondere a necessità assai sentite presso le società ed il mondo sportivo, l’esame del merito delle censure.
II.
La ricorrente, terza classificata del campionato di Serie A1 Superlega, affida, nel merito, le proprie doglianze ad un unico motivo di ricorso, sostenendo che la cristallizzazione della classifica al momento dell’interruzione non possa essere considerata effettivamente conforme ai risultati sportivi ed al merito sportivo (la ricorrente occupava la terza posizione a 51 punti con 20 partite disputate, mentre la seconda in classifica aveva disputato 21 gare, avendo conseguito 52 punti), rendendosi per l’effetto necessari dei “criteri correttivi” per eliminare le differenze di match disputati, ciò avendo anche in considerazione l’incidenza, in termini di posizionamento “di fascia”, sulla prossima Champions League.
La censura è infondata.
Seppure con riferimento alle competizioni calcistiche, questa Sezione (decisioni nn. 29 e 30/2020) e le Sezioni Unite (decisioni nn. 27 e 28/2020) del Collegio di Garanzia hanno avuto già modo di evidenziare taluni principi che valgono anche in questa sede.
La questione di fondo, su cui il sindacato “esteso al merito” di questo Giudice Sportivo deve essere esercitato, è costituita dalla valutazione di ragionevolezza e proporzionalità della scelta cui indubbiamente la FIPAV era titolata ex art. 218 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, in quanto titolare del potere di organizzazione dei campionati, della loro conclusione e dei loro esiti, con soluzioni tali da garantire la tenuta complessiva del sistema sportivo della pallavolo, e nella considerazione del merito sportivo come principio guida indefettibile.
L’art. 218, comma 1, del decreto-legge – 19 maggio 2020, n. 34, recante “Disposizioni processuali eccezionali per i provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici”, dispone che “In considerazione dell’eccezionale situazione determinatasi a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, le federazioni sportive nazionali, riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), possono adottare, anche in deroga alle vigenti disposizioni dell'ordinamento sportivo, provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, ivi compresa la definizione delle classifiche finali, per la stagione sportiva 2019/2020, nonché i conseguenti provvedimenti relativi all'organizzazione, alla composizione e alle modalità di svolgimento delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la successiva stagione sportiva 2020/2021”.
Si tratta di una norma dello Stato, di chiusura, che evidentemente non lascia alcun dubbio circa la possibilità delle Federazioni di emanare provvedimenti derogatori, rispetto alle discipline regolamentari vigenti (in questo caso artt. 40 e 41 del Regolamento Gare), per i Campionati.
Ebbene, la – eccezionalmente attribuita – cognizione estesa al merito può e deve limitarsi a stabilire se gli organi federali competenti abbiano fatto buon governo della loro potestà, anch’essa eccezionale e derogatoria, per la conclusione dei campionati. Le scelte operate dalla FIPAV nei provvedimenti impugnati sono espressione di una discrezionalità tecnica sportiva che può essere, dunque, sindacata in questa sede giustiziale solo allorché sia manifestamente irragionevole ed illogica o nei casi di errori di valutazione gravi ed evidenti, oppure valutazioni abnormi (in argomento, Sezioni Unite, decisione 27/2020: “La valutazione tecnico-discrezionale operata dalla Federazione risulta insindacabile in questa sede giurisdizionale (rectius giustiziale) salvo che per ragioni legate alla eventuale (e soprattutto dimostrata) manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza del suo operato (in argomento, Con. Stato, sez. V^, 30 dicembre 2019, n. 8909 e Id., 26 novembre 2018, n. 6689). Tale sindacato rimane, pertanto, limitato ai soli casi di macroscopiche illegittimità, quali errori di valutazione gravi ed evidenti, oppure valutazioni abnormi”).
L’analisi della ragionevolezza e della proporzionalità dei provvedimenti deve, anche in questo frangente, essere valutata in coerenza con l’assetto sistematico di cui non è il giudice, ma la Federazione ad essere protagonista. Non è, infatti, il giudice che governa l’assetto sportivo. La valutazione che il Collegio può svolgere è in ogni caso rapportata alla discrezionalità organizzativo-tecnica di cui il dominus è la Federazione.
La pretesa della ricorrente è quella di spiegare la irragionevolezza delle scelte, e sin anche di chiedere che il Collegio ordini l’adozione di criteri alternativi, muovendo dalla propria (comprensibile, ma non perciò trasformabile in parametro condiviso) posizione di ambizione, interessi o comunque vantaggio preteso: e ciò, potenzialmente, in contrasto con speculari ed opposte posizioni e pretese di altre società.
Questo Collegio non può che condividere quanto affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui
“Mai, ad avviso del Collegio, può trasformarsi, quale parametro per il giudizio (ed anche nella fattispecie), la “irragionevolezza soggettiva” in irragionevolezza tout court di delibere volte a regolare, in una situazione imprevista ed imprevedibile, gli esiti dei campionati […]”.
Nella fattispecie, nei provvedimenti impugnati si è tenuto conto “che, da un lato, la straordinarietà ed imprevedibilità dell’evento rappresentato dalla pandemia menzionata, e d’altro lato, l’obbligo di adempiere alle restrittive prescrizioni normative ed amministrative emanate dalle autorità, integrano, con tutta evidenza, gli estremi delle situazioni di caso fortuito e forza maggiore sub specie del c.d. “factum principis”; ritenendo altresì che fossero “venuti meno oggettivamente i requisiti minimi richiesti per considerare regolare lo svolgimento dell’attività agonistica di ogni livello su tutto il territorio nazionale”, ed avuto presente che “il gran numero di incontri ancora da disputare e resi non più possibili impedisce di maturare un risultato sportivo genuino, frutto dello svolgimento dei singoli campionati e delle pari possibilità delle squadre iscritte di competere su un piano di parità al fine di individuare la squadra meritevole di assegnazione dei rispettivi titoli”.
Senza contare che, da un lato, la scelta della FIPAV di “cristallizzare” la classifica e di non utilizzare dei criteri collettivi è frutto di una decisione presa dal Consiglio di Amministrazione della Lega Pallavolo, acquisito il parere delle tre Consulte di Superlega (ove milita la ricorrente), Serie A2 e Serie A3, e che, pertanto, risulta parametro democraticamente condiviso; e, dall’altro, che l’invocato quoziente punti/partite giocate avrebbe potuto “ribaltarsi” su altre società le quali avrebbero potuto accampare pretese in ordine alla mancata possibilità di poter migliorare detto quoziente.
Insomma, la discrezionalità della Federazione, nell’utilizzo del potere derogatorio attribuitole dal legislatore statale, è stata esercitata in modo non irragionevole, nello spazio che la norma di legge consentiva, secondo criteri razionali che salvaguardassero al massimo il risultato conseguito precedentemente sul campo, al momento della interruzione.
È evidente che accogliere la pretesa della ricorrente significherebbe per questo Collegio “sostituire la sua funzione di “giustizia sulla fattispecie” a quella di “costruzione di una fattispecie”, cioè di un’azione di governo dell’organizzazione sportiva che sfugge a qualsivoglia giudice ove, come nel caso in esame, la lamentata irragionevolezza non emerge” (Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, decisione n. 27/2020).
In altri termini, non può darsi seguito alle censure mosse dalla società ricorrente poiché nelle stesse si paventa una irragionevolezza che è, a ben osservare, esclusivamente soggettiva - fondata su mere valutazioni individuali che, come tali, non tengono conto dell’insieme - e mai oggettiva, realmente connessa a considerazioni obiettive e funzionali all’unità ed alla coerenza sistemica.
Ne consegue che tali valutazioni soggettive non possono essere accolte. Si rammenta che “Il format adottato dalla Federazione nei provvedimenti impugnati è quindi il risultato di uno strumento che non ha scientemente colpito gli uni o gli altri, ma ha preso atto del merito sportivo in quel dato momento. Ogni decisione diversa sarebbe stata probabilmente meno ragionevole di quella adottata, che sfugge alle censure qui proposte” (cfr. decisione n. 28/2020 delle Sezioni Unite).
III.
Questo Collegio non può, altresì, esimersi dal sottolineare come i principi generali espressi dalle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia, quivi richiamati, in merito ai provvedimenti federali sull’interruzione/prosecuzione delle competizioni sportive, hanno trovato di recente eco ed ulteriore conferma da parte del Giudice Amministrativo (Tar Lazio, Sentenze nn. 8110, 8111, 8112, 8567, 8800, 8802, 8804, 8806, 8808/2020).
Il Tar Lazio ha invero affermato, seppur con riferimento ai campionati calcistici – ma ciò non inficia i principi giuridici ivi sottesi - che occorre tenere conto di tre fattori determinanti: “il primo, discendente dai limiti generali del sindacato di ragionevolezza; il secondo, riguardante l’autonomia riconosciuta all’ordinamento sportivo (…); “il terzo, discendente dalla situazione sanitaria emergenziale, la quale ha assunto ed assume ancora connotati di eccezionalità, e in relazione alla quale è stato necessario adottare misure straordinarie in grado di contemperare nel miglior modo possibile i vari interessi coinvolti”. Pertanto, in linea di principio “nella ricerca del punto ottimale di equilibrio fra più esigenze contrapposte, ma ugualmente tutelate, è normale che si prospetti una intera gamma di soluzioni possibili. In taluni casi, è la stessa legge ad indicare, in modo vincolato, la soluzione da preferire; in altri, la legge si limita a delimitare l'àmbito delle scelte consentite, lasciando l'autorità amministrativa libera di effettuare la scelta definitiva fra più opzioni ugualmente legittime. Questo è ciò che comunemente si chiama discrezionalità amministrativa. Pertanto, ai fini del sindacato di legittimità non ci si deve chiedere se un certo valore, isolatamente considerato, sia stato sacrificato, ma ci si deve chiedere piuttosto se il sacrificio sia "ragionevole" tenuto conto della pluralità di valori e della necessità di stabilire un equilibrio fra loro” e che l'autorità deve ponderare queste scelte discrezionali con cautela e senso di responsabilità; e che ogni soluzione ipotizzabile sarà suscettibile di critica. Ma non è detto che si tratti in ogni caso di critiche assumibili in termini di legittimità; accanto al sindacato di legittimità, proprio del Giudice, l'ordinamento configura anche un sindacato di merito politico-amministrativo (avente per oggetto specificamente l'adeguatezza, la convenienza, l'opportunità dei provvedimenti) che si esercita nelle sedi e nelle forme della democrazia rappresentativa” (Consiglio di Stato, A.P. n. 3 del 1993)”; e ciò vale a maggior ragione nella vicenda in esame in cui viene in rilievo il richiamato principio di autonomia dell’ordinamento sportivo”.
Il Tar Lazio ha, pertanto, affermato a più riprese che “profili di contraddittorietà, irragionevolezza e sproporzionalità” denunciati dalla ricorrente si basano, quindi, su una propria interpretazione del concetto di merito sportivo, che - pur comprensibile - è comunque espressione di un interesse di parte e come tale non idonea - in assenza di indici di manifesta illogicità e contraddittorietà - a sostituirsi alle valutazioni svolte dagli organi sportivi federali, ai quali l’ordinamento affida il compito di regolare il regolare svolgimento dei campionati di calcio nel territorio nazionale”; nonché ha attestato che “Il merito sportivo, infatti, nel quadro delineato dall’ordinamento vigente non può prescindere dalla posizione in classifica alla data di interruzione dell’attività” (Tar Lazio, Sentenza n. 8803/2020).
IV.
Per quanto esposto innanzi, il ricorso va respinto, con consequenziale condanna alle spese in forza del principio della soccombenza ed in considerazione del fatto che i principi esposti, pur nella complessità di riconduzione a sistema, sono da ritenersi jus receptum e, come tali, assolutamente conoscibili.
Sussistono altresì i presupposti per la condanna alle spese nei confronti dell’intervenuta in giudizio A.S. Volley Lube Macerata, la quale (posizionata al primo posto della classifica di Superlega) risulta in ogni caso indifferente agli esiti della vicenda processuale, né ha dimostrato in concreto il proprio interesse ad intervenire.
PQM
Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione
Rigetta il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 3.000,00, oltre accessori di legge, a carico della ricorrente Sir Safety Umbria Volley Perugia Soc. Coop. Dilettantistica S.p.A. e in € 3.000,00, oltre accessori di legge, a carico della A.S. Volley Lube s.r.l., in favore della resistente FIPAV.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 28 luglio 2020.
Il Presidente e Relatore
F.to Mario Sanino
Depositato in Roma, in data 3 agosto 2020.
Il Segretario
F.to Alvio La Face
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