CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sez. iscrizione/ammissione campionati professionistici – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 49/2020 del 30 settembre 2020 – Rende Calcio 1968 s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio
Decisione n. 49
Anno 2020
IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT SEZIONE CONTROVERSIE DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DALLE COMPETIZIONI PROFESSIONISTICHE
composta da
Raffaele Squitieri - Presidente
Margherita Ramajoli - Relatrice
Giacomo Aiello
Barbara Marchetti
Franco Massi - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 77/2020 presentato, in data 17 settembre 2020, dalla società Rende Calcio 1968 s.r.l. (C.F./P.IVA 02657390783), con sede in Rende (CS), via F.lli Bandiera c/o stadio Lorenzon, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Gaetano Aita, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Eboli, Via Leonardo Da Vinci, n. 27;
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio - FIGC, con sede in Roma, via Gregorio Allegri, n. 14 (C.F. 05114040586, P.I. 01357871001), in persona del Presidente, dott. Gabriele Gravina, rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Viglione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini, n. 17,
e
la A.S. Bisceglie s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.ta dagli avv.ti Cesare Di Cintio e Federica Ferrari, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Bergamo, Via T. Tasso, n. 31;
la Lega Italiana Calcio Professionistico - Lega Pro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Manuel Sandoletti e dall’avv. Francesco Bonanni, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Firenze, Via Duca d’Aosta, n. 12;
la Lega Nazionale Dilettanti (LND), non costituitasi in giudizio;
la Procura Generale dello Sport presso il CONI, non costituitasi in giudizio;
e con l’intervento di
U.S. Pianese s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa ed assistita dall'avv. Fabio Giotti, con studio in Colle Val D‘Elsa (SI), via XXV Aprile, n. 42, presso il quale ha eletto domicilio,
per l'annullamento
della delibera assunta dal Consiglio Federale della FIGC con il C.U. n. 91/A del 15 settembre 2020, con la quale è stato stabilito che la società A.S. Bisceglie s.r.l. ha titolo a richiedere il rilascio della Licenza Nazionale ai fini dell’ammissione al Campionato di Serie C 2020/2021, e della delibera del Consiglio Federale della FIGC, pubblicata sul C.U. n. 93/A del 15 settembre 2020, con la quale è stato concesso alla ripetuta società A.S. Bisceglie s.r.l. il termine entro il quale presentare la domanda di iscrizione al campionato e documentare il possesso di tutti i requisiti di ammissibilità a detto campionato, nonché di ogni ulteriore atto presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente alle predette delibere.
Viste le difese e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 24 settembre 2020, il difensore della parte ricorrente - Rende Calcio 1968
s.r.l. - avv. Gaetano Aita, l’avv. Giancarlo Viglione per la resistente FIGC, gli avv.ti Francesco Bonanni e Manuel Sandoletti per la Lega PRO, l’avv. Cesare Di Cintio per l’A.S. Bisceglie s.r.l. e l’avv. Fabio Giotti per la U.S. Pianese s.r.l.;
udita, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, la Relatrice, prof.ssa Margherita Ramajoli.
Ritenuto in fatto
- - Con ricorso regolarmente depositato in data 17 settembre 2020 la società Rende Calcio 1968 s.r.l., come sopra rappresentata e difesa, ha impugnato la delibera assunta dal Consiglio Federale della FIGC con il C.U. n. 91/A del 15 settembre 2020, con la quale è stato stabilito che la società A.S. Bisceglie s.r.l. ha titolo a richiedere il rilascio della Licenza Nazionale ai fini dell’ammissione al Campionato di Serie C 2020/2021, e la delibera del Consiglio Federale della FIGC, pubblicata sul C.U. n. 93/A del 15 settembre 2020, con la quale è stato concesso alla ripetuta società A.S. Bisceglie s.r.l. il termine entro il quale presentare la domanda di iscrizione al campionato e documentare il possesso di tutti i requisiti di ammissibilità a detto campionato, nonché di ogni ulteriore atto presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente alle predette delibere.
- - Il Consiglio Federale della FIGC, con il C.U. n. 209/A dell’8 giugno 2020, aveva disposto la prosecuzione delle competizioni per la stagione 2019/2020 organizzate dalla Lega Pro (interrotte a causa dell’emergenza COVID 19), prevedendo che l’esito del Campionato fosse individuato utilizzando la classifica di ciascun girone come cristallizzatasi alla data di sospensione del Campionato, con l’utilizzo di criteri correttivi e attraverso lo svolgimento di play-off e play-out. In particolare, le squadre classificate all’ultimo posto di ciascun girone venivano retrocesse direttamente al Campionato di Serie D, mentre le ulteriori sei retrocessioni al Campionato di Serie D erano determinate a seguito della disputa dei play-out tra le squadre classificate al penultimo, al terzultimo, al quartultimo e al quintultimo posto di ogni girone in base alla classifica cristallizzata alla data di sospensione del Campionato.
In attuazione del nuovo formato la società Rende Calcio 1968 s.r.l., penultima classificata sulla base della classifica, aveva perso la gara di spareggio dei play-out con l’AZ Picerno s.r.l. (quintultima in classifica) e quindi era stata retrocessa in Serie D, al pari del A.S. Bisceglie s.r.l (terzultima in classifica), che aveva perso la gara di play-out con il Sicula Leonzio (quartultima in classifica).
In data 29 luglio 2020 la Lega Pro adottava il C. U. n. 171/DIV con il quale rendeva note le classifiche ufficiali 2019-2020 per il Campionato di Serie C e in data 14 agosto 2020 la FIGC individuava con il C. U. n. 66/A il termine perentorio del 27 agosto 2020 per la presentazione della domanda di ammissione al futuro campionato.
- - Con la decisione n. 1/TFN del 4 settembre 2020 il Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare irrogava all’AZ Picerno s.r.l. la sanzione della retrocessione all’ultimo posto in classifica del campionato di Lega Pro per la stagione sportiva 2019/2020, sanzione poi confermata dalle Sezioni Unite della Corte Federale d’Appello con il dispositivo n. 13/CFA del 11 settembre 2020.
- - Il Consiglio Federale della FIGC, preso atto della decisione della Corte Federale d’Appello- Sezioni Unite, ha deliberato, ai sensi dell’art. 27 dello Statuto Federale, che la società A.S. Bisceglie s.r.l. ha titolo a richiedere il rilascio della Licenza Nazionale ai fini dell’ammissione al Campionato di Serie C 2020/2021 (C.U. n. 91/A del 15 settembre 2020) e con successiva delibera (C.U. n. 93/A sempre del 15 settembre) il Consiglio Federale ha stabilito modalità e termini perentori entro i quali la società A.S. Bisceglie s.r.l. è tenuta a presentare la domanda d’iscrizione al Campionato di serie C.
Entrambe queste delibere sono state impugnate dalla società Rende Calcio 1968 s.r.l., che ha formulato due motivi d’impugnazione:
1) omessa o insufficiente motivazione, non essendo spiegato il nesso logico tra la retrocessione di una squadra e il subentro di un’altra;
2) violazione e falsa applicazione del C.U. n. 209/A del 8 giugno 2020 e del c.d. principio del merito sportivo, relativamente all’applicazione della sanzione della retrocessione all’ultimo posto in classifica 2019-2020 (art. 8 CGS) sulla classifica cristallizzata e relativamente alle regole di promozione e retrocessione del campionato di Serie C 2020/2021; violazione della par condicio, in considerazione del fatto che la retrocessione all’ultimo posto dell’AZ Picerno s.r.l. dovrebbe produrre effetti non sulla classifica del campionato, ma solo sull’avvenuta partecipazione dell’AZ Picerno s.r.l. stesso ai play-out disputati contro la ricorrente, alla stessa stregua di una rinuncia alla gara.
La società ricorrente chiede, in via principale, l’annullamento e/o la riforma delle due delibere impugnate e, per l’effetto, l’accertamento e la dichiarazione d’immodificabilità/immutabilità della classifica cristallizzata con il C.U. n. 209/A, con la conseguenza che la retrocessione dell’AZ Picerno s.r.l., decretata dagli Organi di Giustizia Sportiva federali, produca effetti esclusivamente sulla gara dei play-out disputata con la ricorrente, dalla quale va estromessa, e l’indicazione nel Rende Calcio 1968 s.r.l. come unica società legittimata ad essere ammessa in luogo dell’AZ Picerno s.r.l e, quindi, avente titolo a richiedere il rilascio della Licenza Nazionale ai fini dell’ammissione al Campionato di Serie C, 2020/2021, anche in sovrannumero.
La società ricorrente chiede, in via subordinata, sempre previo annullamento delle delibere impugnate, l’accertamento e la dichiarazione dell’illegittimità della gara dei play-out del campionato di Serie C tra Rende Calcio 1968 s.r.l. e AZ Picerno s.r.l, in quanto disputata tra squadre non legittimate a seguito della retrocessione dell’AZ Picerno s.r.l., e l’ordine alla FIGC di disporre l’effettuazione della gara di playout tra Rende Calcio 1968 s.r.l. e A.S. Bisceglie s.r.l. e, in mancanza, la dichiarazione della legittimazione del Rende Calcio 1968 s.r.l. a richiedere il rilascio della Licenza Nazionale ai fini dell’ammissione al Campionato di Serie C, 2020/2021, anche in sovrannumero.
- - Si sono costituite in giudizio con memoria la FIGC, la Lega Italiana Calcio Professionistico - Lega Pro e la società A.S. Bisceglie s.r.l., come sopra rappresentate e difese, le quali hanno tutte richiesto il rigetto del ricorso, in quanto infondato e/o inammissibile.
Infine, ha depositato memoria anche la società U.S. Pianese s.r.l., affermando di vantare un interesse attuale e concreto a costituirsi come controinteressata nel presente procedimento e lamentando l’assenza di legittimazione della Rende Calcio 1968 s.r.l. all’ammissione al Campionato di Serie C 2020/2021.
Considerato in diritto
- - In discussione è la legittimità delle delibere della FIGC concedenti al A.S. Bisceglie s.r.l. il titolo a partecipare al campionato di Serie C 2020/2021 a seguito della sanzione inflitta dal Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare e confermata dalla Corte d’Appello-Sezioni Unite di retrocedere per illecito disciplinare l’AZ Picerno s.r.l. all’ultimo posto in classifica per la stagione sportiva 2019/2020. Le censure si appuntano sul difetto di motivazione delle delibere e sulla violazione del principio del merito sportivo in ragione dell’adottato criterio dello scorrimento in classifica per individuare la squadra subentrante a quella retrocessa.
- - La FIGC è titolare del potere di determinare le società aventi diritto di partecipare ai Campionati al posto delle società sanzionate ed esercita tale potere alla stregua dei criteri da essa stessa determinati (Alta Corte di Giustizia Sportiva, decisioni nn. 35 e 36 del 7 ottobre 2014).
Manca una norma generale federale che espressamente indichi il criterio da adottare per sostituire la società collocata ultima in classifica in forza di provvedimenti disciplinari nel caso in cui la sanzione sia adottata dopo che è scaduto il termine per presentare le domande di iscrizione al campionato. Infatti, l’art. 49, comma 5-bis, lett. c), delle Norme organizzative interne della Federazione (NOIF), disciplina la diversa ipotesi in cui, “successivamente alla disputa dei relativi play out”, ma “prima della scadenza del termine per presentare la domanda d’iscrizione indicato nel Sistema licenze Nazionali”, si verifichi la “sanzione, da parte degli organi di giustizia sportiva, che comporti il collocamento di una società all’ultimo posto in classifica del Campionato Serie C”, stabilendo che al posto della società sanzionata “potranno chiedere di essere riammesse le società che all’esito del campionato Serie C risultino retrocesse alla Lega Nazionale Dilettanti”. Nel caso qui in esame, invece, la decisione degli organi federali sportivi di sanzionare con la retrocessione l’AZ Picerno s.r.l. è giunta quando erano già spirati i termini per presentare domanda di ammissione al futuro campionato (C.U. n. 49/A del 5 agosto 2020).
- - In presenza di una lacuna normativa e in attuazione del suo potere discrezionale (art. 27 dello Statuto Federale), la Federazione ha optato per il criterio, ragionevole e logico, dello scorrimento della classifica, in diretta attuazione del principio del merito sportivo.
La FIGC, dopo la retrocessione di A.Z. Picerno s.r.l. all’ultimo posto, ha disposto lo scorrimento in graduatoria che ha determinato un avanzamento dell’A.S. Bisceglie s.r.l. in posizione utile per partecipare al prossimo Campionato della Serie C 2020/2021, facendo applicazione del principio del merito acquisito sul campo in quanto la scelta è caduta sulla società meglio classificata tra quelle posizionate dal quintultimo all’ultimo posto in classifica del Girone C, ai sensi del C.U. n. 209/A dell’8 giugno 2020.
L’utilizzo del criterio dello scorrimento della classifica nelle ipotesi qui in esame ha trovato un’autorevole conferma anche da parte del Consiglio di Stato, secondo cui “l’ammissione in via sostitutiva conseguente al (mero ed automatico) scorrimento della graduatoria … trova applicazione nei casi in cui vicende disciplinari abbiano inciso sulla formazione delle classifiche, determinando l’insorgenza della necessità di ripristinare, nei limiti del possibile, la regolarità della situazione competitiva”. A fronte di un provvedimento disciplinare “gli effetti di quest’ultimo retroagiscono sul campionato concluso, modificando “ora per allora” la classifica finale” (Cons. Stato, sez. V, 7 settembre 2018, n. 5281). Nell’ipotesi di esclusione di una società per ragioni disciplinari, “riverberando la sanzione i suoi effetti … sulla classifica del campionato appena concluso, lo scorrimento della graduatoria rappresenta(va) la soluzione oggettivamente meno invasiva per ripristinare lo status quo ante” (Cons. Stato, sez. V, 17 maggio 2018, n. 2958).
- - Nella delibera impugnata n. 91/A non è ravvisabile alcuna carenza motivazionale dal momento che essa è chiara nel ricondurre la scelta compiuta al principio del merito sportivo e quindi ai risultati raggiunti nelle gare disputate (“considerato che la sanzione irrogata alla società A.Z. Picerno s.r.l. comporta la retrocessione della stessa … e per la società A.S. Bisceglie s.r.l. … anche alla luce del Comunicato Ufficiale n. 209/A dell’8 giugno 2020 e nel rispetto del principio del merito sportivo, il titolo a richiedere il rilascio della Licenza Nazionale …”).
- - Sostiene la ricorrente che la retrocessione all’ultimo posto in classifica dell’AZ Picerno s.r.l. produrrebbe effetti non sull’intera classifica di campionato, generando uno scorrimento della stessa, bensì solo sulla gara di play-out disputata tra la società retrocessa e la ricorrente. Tuttavia, il principio generale e indefettibile del merito sportivo impone che della sanzione della retrocessione debba trarre beneficio la squadra che risulta migliore in classifica tra quelle retrocesse e non la squadra che ha perso una singola gara contro la società sanzionata. Né è corretto affermare che l’AZ Picerno s.r.l. non avesse titolo a partecipare ai play-out in quanto successivamente sanzionata, perché altrimenti dovrebbero essere considerate illegittime tutte le partite della stagione regolare, dal momento che l’illecito per il quale è stata disposta la sanzione è stato consumato dall’AZ Picerno s.r.l. in data precedente alla sua partecipazione alla stagione 2019-2020.
In relazione ai precedenti richiamati dalla ricorrente a suo favore, la decisione della Prima Sezione di questo Collegio n. 46/2020 del 4 settembre 2020 (ASD Barano Calcio) non risulta pertinente, non riguardando un’ipotesi di play-out. Si fa infatti riferimento a un campionato diverso da quello di Serie C, ossia al campionato dilettantistico nel quale non sono stati giocati i play-out nella stagione 2019-2020, ma si è cristallizzata la classifica senza alcuna ripresa delle competizioni.
Anche la decisione della Prima Sezione di questo Collegio del 6 settembre 2018, n. 54 (Badesse Calcio S.D.) non è applicabile al caso qui in esame, nonostante riguardi l’ipotesi di una società - poi ammessa al Campionato in sovrannumero - che ha disputato i play-out con una squadra contro cui non avrebbe dovuto giocare in ragione di una successiva decisione degli organi di iustizia sportiva che retrocedeva una terza squadra all’ultimo posto in classifica. In primo luogo, pure in questa ipotesi si fa riferimento al campionato dilettantistico nel quale il procedimento di completamento degli organici è disciplinato in maniera diversa rispetto a quanto previsto per i campionati professionistici. In secondo luogo, nel caso in questione non vi erano indicazioni contrarie alla riammissione della ricorrente al Campionato di eccellenza in sovrannumero in quanto non vi erano controinteressati, diversamente dal caso qui in esame. Infine, il Comitato Regionale della Toscana della FIGC, pur essendo a conoscenza dell’esistenza di un procedimento disciplinare per illecito sportivo a carico di una squadra facente parte dello stesso girone della ricorrente, non aveva atteso la fine del procedimento di primo grado per far disputare il play-out e quindi il giudizio davanti al Tribunale Federale Nazionale era terminato poco dopo la disputa dell’incontro valido per i play-out, a differenza dell’ipotesi qui considerata.
- - Assodata la legittimità delle delibere della FIGC, va osservato in sovrappiù che la richiesta, in via subordinata, di effettuare una nuova gara di play-out tra la ricorrente stessa e l’A.S. Bisceglie s.r.l. non tiene conto che l’organico delle squadre che hanno partecipato al Campionato di Lega Pro nella stagione 2019-2020 è attualmente diverso, in quanto composto da altri calciatori. La nuova disputa comporterebbe “l’effetto retroattivo del risultato, non ammissibile e con organici diversi da quelli della stagione conclusa” e “tutto ciò sarebbe contrario ai valori sportivi” (Collegio di Garanzia, Prima Sezione, n. 54/2018, cit.).
Da ultimo, l’ulteriore richiesta della ricorrente di essere ammessa in sovrannumero al Campionato di Serie C 2020-2021, oltre a non essere sostenuta da una situazione legittimante, è contraria sia al principio del merito sportivo sia alle norme federali, che fissano l’organico della Lega Pro in 60 squadre (art. 49 NOIF). La delibera n. 209/A, attuando quanto prescritto dalle disposizioni federali, ha ribadito che, “anche al fine di non modificare nel corso della presente stagione sportiva il numero delle promozioni e delle retrocessioni come individuato dalle norme federali all’atto dell’avvio della stagione sportiva 2019-2020 e di evitare le conseguenti ripercussioni sull’ordinamento dei Campionati professionistici per la stagione sportiva 2020- 2021”, il numero delle promozioni e retrocessioni previsto dalle norme federali all’atto dell’avvio della stagione sportiva “debba rimanere invariato” e anche di recente il giudice amministrativo ha sottolineato l’importanza di evitare di incidere sulla stagione successiva con aumenti dell’organico (Tar Lazio, Roma, 15 luglio 2020, n. 8110).
Ne consegue che il ricorso deve essere respinto.
Sussistono, in ragione della particolarità del caso, giusti motivi per l’integrale compensazione delle spese di procedura.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezione per le controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche
Respinge il ricorso. Spese compensate.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 24 settembre 2020
Il Presidente La Relatrice
F.to Raffaele Squitieri F.to Margherita Ramajoli
Depositato in Roma, in data 30 settembre 2020
Il Segretario
F.to Alvio La Face