CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezioni Unite – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 50/2020 del 8 ottobre 2020 – ASD Polisportiva A Modo Mio/Comitato Olimpico Nazionale Italiano
Decisione n. 50
Anno 2020
IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONI UNITE
composta da
Franco Frattini - Presidente
Attilio Zimatore - Relatore Mario Sanino
Dante D’Alessio
Massimo Zaccheo - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nel procedimento iscritto al R.G. ricorsi n. 98/2019, presentato, in data 8 novembre 2019, dalla ASD Polisportiva A Modo Mio, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Antonio Ruffini, rappresentata e difesa dall’avv. Marco Braccaioli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Urbino, Via Piano Santa Lucia, n. 31,
nei confronti
del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) in persona del Presidente pro tempore, dott. Giovanni Malagò, rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Angelo Clarizia e Paolo Clarizia ed elettivamente domiciliato presso lo studio del prof. Angelo Clarizia in Roma, Via Principessa Clotilde, n. 42,
per l'annullamento
della deliberazione della Giunta Nazionale del CONI n. 405 del 2 ottobre 2019, comunicata a mezzo PEC il successivo 11 ottobre 2019, con la quale è stato dichiarato inammissibile, perché tardivo, il ricorso avverso il provvedimento n. 7 del 13 marzo 2019, emesso dall'Ufficio organismi sportivi DSA, EPS, AB del CONI, con il quale è stata disposta la nullità dell'iscrizione, conseguita in precedenza dall'associazione ricorrente, al Registro Nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. b), del Regolamento di funzionamento del Registro CONI, non essendo stato provato da documentazione presentata dall'Associazione Centri Sportivi Italiani il possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lett. e) ed f), della succitata normativa negli anni 2014 - 2018.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza dell’8 gennaio 2020, il difensore della parte ricorrente - ASD Polisportiva A Modo Mio - avv. Biancamaria Stivanello, giusta delega all’uopo conferita dall’avv. Marco Braccaioli; l’avv. Paolo Clarizia, per il resistente CONI; nonché il Procuratore Generale dello Sport, Pref. Ugo Taucer, e il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. prof. Daniela Noviello, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. Attilio Zimatore.
Ritenuto in fatto
I.
Con ricorso depositato in data 8 novembre 2019, la ASD Polisportiva A Modo Mio ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport chiedendo l’annullamento della deliberazione della Giunta Nazionale del CONI n. 405 del 2 ottobre 2019, comunicata a mezzo PEC il successivo 11 ottobre, con cui è stato dichiarato inammissibile, perché tardivo, il ricorso avverso il provvedimento n. 7 del 13 marzo 2019, emesso dall'Ufficio organismi sportivi DSA, EPS, AB del CONI, con il quale era stata disposta la nullità dell'iscrizione, conseguita in precedenza dall'associazione ricorrente, al Registro Nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. b), del Regolamento di funzionamento del Registro CONI, non essendo stato provato da documentazione presentata dall'Associazione Centri Sportivi Italiani (di seguito anche “ACSI”) il possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lett. e) ed f), della succitata normativa negli anni 2014 - 2018.
A sostegno del ricorso la ricorrente ha dedotto (in sintesi) che:
a) in data 20 gennaio 2017, il CONI informava l’ACSI - organismo cui è affiliata l’ASD Polisportiva A Modo Mio - che era in atto una verifica volta ad accertare la sussistenza dei requisiti di iscrizione al Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI (di seguito anche “Registro CONI”), e invitava a tale proposito l’ACSI a trasmettere una relazione dettagliata sull’attività sportiva svolta dall’associazione, corredata dall’elenco dei tesserati coinvolti in ogni singola attività;
b) il CONI dava quindi notizia al legale rappresentante dell’associazione dell’avvio della suddetta verifica, nonché dell’avvertenza che, laddove non fosse pervenuta alcuna trasmissione documentale di stretta competenza dell’ACSI, tale mancanza sarebbe stata valutata come carenza dei requisiti per la permanenza nel Registro dell’associazione, già all’atto dell’iscrizione avvenuta in data 14 gennaio 2014;
c) nel frattempo, l’ACSI rinnovava l’affiliazione al sodalizio per gli anni 2018 e 2019;
d) l’ACSI dichiarava la partecipazione dell’affiliata - per l’anno 2018 - alle proprie attività in una serie di discipline sportive, tutte incluse nell’elenco redatto dal CONI; per l’anno 2019, dichiarava la partecipazione dell’affiliata alle medesime discipline sportive della stagione precedente, omettendo però di indicare le attività sportive didattiche o formative riferite all’affiliata stessa, nonostante il caricamento di tali informazioni avesse carattere obbligatorio ai sensi del Regolamento di funzionamento del Registro, a far data da gennaio 2018;
e) l’inerzia dell’ACSI dinanzi al sollecito da parte del CONI impediva a quest’ultimo di concludere il procedimento di verifica relativo all’ASD Polisportiva A Modo Mio per gli anni 2014 - 2018, sebbene per tale ultima stagione avesse inserito nel Registro n. 276 tesserati riferiti all’affiliata;
f) l’associazione ricorrente ha svolto attività formativa ai tesserati ACSI, tuttavia mai caricata dall’organismo di riferimento;
f) in data 13 marzo 2019, veniva quindi dichiarata la nullità dell’iscrizione ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. b), del Regolamento del Registro CONI, non essendo stato provato il possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 3, comma 1, lett. e) ed f), della succitata normativa negli anni 2014 - 2018;
g) in data 7 agosto 2019, l’associazione ricorrente presentava ricorso alla Giunta Nazionale CONI, la quale, tuttavia, in data 2 ottobre 2019, lo respingeva dichiarandolo inammissibile perché tardivo.
II.
Su queste premesse, l’ASD Polisportiva A Modo Mio ha quindi adito questo Collegio di Garanzia per l’annullamento della suddetta delibera di rigetto, rassegnando le seguenti conclusioni:
<< - dichiarare il ricorso ammissibile e, per l’effetto, annullare la deliberazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I. n. 405 del 2/10/2019 (avente ad oggetto la conferma del provvedimento n. 7 del 13 marzo 2019 con il quale è stata disposta la nullità dell'iscrizione al Registro Nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche, conseguita in precedenza dall'associazione ricorrente), nonché ogni atto presupposto, connesso e consequenziale;
- rinviare, ai sensi dell’art. 62 del Codice di Giustizia Sportiva, il giudizio alla Giunta nazionale del Coni affinché proceda ai dovuti accertamenti di fatto in merito al possesso, in capo alla ricorrente, dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lett. e) ed f) (relativamente agli anni 2014 – 2018) di cui al Regolamento di funzionamento del Registro CONI di cui alla delibera del Consiglio Nazionale n. 1574 del 18 luglio 2017.”
A sostegno di tali domande, la ricorrente ha dedotto: la mancata comunicazione a mezzo PEC o raccomandata del provvedimento di nullità dell’iscrizione del 13 marzo 2019, che sarebbe giunto a conoscenza dell’associazione solo in data 17 luglio 2019, in occasione della convocazione all’Agenzia delle Entrate, con la conseguenza che il termine di 30 giorni per la proposizione del ricorso alla Giunta del CONI dovrebbe decorrere da quella data; l’illegittimità del provvedimento n. 7 del 13 marzo 2019 emesso dall’Ufficio Organismi sportivi DSA, EPS, AB del CONI, poiché viziato da eccesso di potere per errata valutazione dei fatti, ingiustizia manifesta, carenza motivazionale, illogicità e irragionevolezza decisionale per travisamento dei presupposti di diritto e delle circostanze di fatto; violazione dei principi del contraddittorio, di imparzialità e di neutralità amministrativa.
III.
Si è costituito in giudizio il CONI, chiedendo il rinvio dell’udienza con rimessione in termini per il deposito di documenti e memorie nonché la “declaratoria di inammissibilità e/o rigetto del ricorso”. Quanto alla eccepita inammissibilità del ricorso, il resistente ha sostenuto la violazione dei termini nonché delle modalità di proposizione del ricorso prescritti dall’art. 59 del CGS, e, precisamente, l’omessa comunicazione alla parte intimata e l’omessa attestazione di versamento del contributo per l’accesso al servizio di giustizia del CONI.
È intervenuta nel giudizio, ai sensi dell’art. 61, comma 3, la Procura Generale dello Sport, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, condividendo le tesi e le eccezioni formulate dal CONI.
Considerato in diritto
In applicazione del principio della “ragione più liquida”, secondo il quale la controversia può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole e rapida soluzione, da sola idonea a sorreggere la decisione anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare tutte le altre questioni preliminari e/o di merito (per tutta la giurisprudenza v. di recente Cass. civ., Sez. VI, ord. 2 ottobre 2020, n. 21019; e Cass., Sez. Un., 12 dicembre 2014,
n. 26242), il Collegio ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile in accoglimento dell’eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dal CONI per omessa trasmissione del ricorso alla parte intimata.
Nel costituirsi in giudizio, il CONI ha, tra l’altro, eccepito che “il ricorrente ha omesso di trasmettere il ricorso al CONI o alla Giunta Nazionale”, lamentando perciò la violazione dell’art. 59 del Codice della Giustizia Sportiva (per brevità, CGS).
Come è noto, detta disposizione prevede, al primo comma, che copia del ricorso sia “trasmessa alla parte intimata”; e, al quarto comma, aggiunge che al ricorso sono allegate l’attestazione del versamento del contributo per l’accesso al servizio di giustizia del CONI nonché “l’attestazione dell’avvenuto invio del ricorso agli altri destinatari indicati dal comma 1”.
La disposizione è evidentemente ispirata dall’esigenza di rispetto del contraddittorio, secondo i canoni generali del codice di rito espressamente richiamati dall’art. 2 dello stesso CGS.
Tuttavia, nel caso di specie, è pacifico che la ricorrente ha omesso di trasmettere il ricorso al CONI o alla Giunta Nazionale, non consentendo dunque alla parte intimata di venire tempestivamente a conoscenza del giudizio, con una palese violazione del principio del contraddittorio.
Peraltro, devono reputarsi condivisibili le osservazioni del resistente in merito all’irrilevanza della trasmissione del ricorso da parte della Segreteria, in quanto non prevista dal Codice. Il secondo comma dell’art. 59 prevede infatti che il ricorso, unitamente a provvedimento di fissazione dell’udienza, debba essere in ogni caso trasmesso, a cura della Segreteria del Collegio, alla Federazione interessata e alla Procura Generale dello Sport; nulla è previsto, invece, con riferimento alla parte intimata. Ne consegue, con tutta evidenza, che la Segreteria non può sostituirsi al ricorrente; né l’adempimento eventualmente effettuato dalla Segreteria nei confronti della parte intimata può valere ad escludere la violazione del precetto processuale a carico del ricorrente.
Né, infine, può darsi rilievo alla circostanza che, nel caso di specie, la parte intimata si sia comunque costituita in giudizio. Si osserva, infatti, che il CONI si è costituito dinanzi al Collegio di Garanzia eccependo, innanzitutto, l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 59 CGS. Tale eccezione è stata ribadita in sede di discussione orale, nella quale il CONI ha altresì begato il preteso effetto sanante della costituzione in giudizio, ribadendo la sussistenza di una lesione del diritto di difesa.
Ritenuta assorbente tale eccezione, il Collegio ritiene non necessario l’esame degli ulteriori profili di inammissibilità dedotti dal CONI nonché l’esame dei profili di merito del ricorso.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni Unite
Dichiara inammissibile il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di € 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore del resistente CONI.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 8 gennaio 2020.
Il Presidente Il Relatore
F.to Franco Frattini F.to Attilio Zimatore
Depositato in Roma, in data 8 ottobre 2020.
Il Segretario
F.to Alvio La Face