CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezioni Unite – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 52/2020 del 21 ottobre 2020 – Federazione Italiana Danza Sportiva/Salvatore Scarfone

Decisione n. 52

 

Anno 2020

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONI UNITE

 

 

 

composta da 

Franco Frattini - Presidente

Dante DAlessio - Relatore Mario Sanino

Attilio Zimatore

Massimo Zaccheo - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

 

 

 

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 55/2020, presentato, in data 6 luglio 2020, dalla Federazione Italiana Danza Sportiva (FIDS), rappresentata e difesa dall’avv. prof. Guido Valori e dall'avv. Paola Maria Angela Vaccaro,

per la declaratoria di nullità e/o per l’annullamento

 

 

 

della decisione della Corte Federale di Appello della FIDS dell’11 giugno 2020, pubblicata in data 17 giugno 2020 e non comunicata, con la quale è stato accolto il reclamo promosso dall’avv. Salvatore Scarfone e,  pel’effettoin riforma della decisione impugnata, resa dal Tribunale Federale della FIDS in data 11 febbraio 2020, è stata dichiarata l’illegittimità della delibera del Consiglio Federale FIDS n. 448/19 e ne è stato disposto lannullamento; e, per l’effetto, per la declaratoria di inammissibilità e comunque per il rigetto del ricorso promosso dall’avv. Salvatore Scarfone avverso la deliberazione del Consiglio Federale FIDS n. 448/19.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell'udienza del 16 ottobre 2020, i difensori della ricorrente - FIDS - avv. prof. Guido Valori e avv. Paola Maria Angela Vaccaro; l'avv. Salvatore Scarfone e l'avv. Stefano La Porta, quest'ultimo giusta delega all'uopo ricevuta  dall'avvMaurizio Marino,  peil resistente avv. Salvatore Scarfone, nonché il Procuratore Generale dello Sport, Pref. Ugo Taucer e il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Aristide Police, per la Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dellart. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udito, nella successiva Camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, Dante DAlessio.

 

 

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

 

 

 

  1. Lavv. Salvatore Scarfone il 27 novembre 2019 ha impugnato davanti al Tribunale Federale della Federazione Italiana Danza Sportiva (di seguito FIDS) la delibera del Consiglio Federale n. 448 del 2019 con la quale è stata disposta la sua revoca dalle funzioni di Procuratore Federale.
  2. Il Tribunale Federale, con decisione n. 1 del 5 febbraio 2020, ha dichiarato il ricorso inammissibile avendo ritenuto che il ricorrente non aveva la possibilità di impugnare la delibera federale, poiché l’art. 48 quinquies, comma 2, del Regolamento di Giustizia consente ai soli soggetti indicati nella stessa disposizione di impugnare le delibere del Consiglio Federale.
  3. Lavv. Scarfone ha appellato tale decisione davanti alla Corte dAppello Federale che, con decisione dell’11 giugno 2020, pubblicata in data 17 giugno 2020, ha accolto il ricorso.

La Corte Federale ha, infatti, ritenuto ammissibile il ricorso dellavv. Scarfone, ai sensi dell’art. 48 quater, comma 1, del Regolamento di Giustizia e, nel merito, ha ritenuto che il Consiglio Federale non potesse procedere alla revoca dellincarico di Procuratore Federale spettando tale potere alla Commissione Federale di Garanzia, ai sensi dell’art. 43 bis, comma 3, dello Statuto FIDS.

  1. La FIDS ha impugnato tale decisione davanti al Collegio di Garanzia dello Sport sostenendone l’erroneità in quanto il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile,  come aveva affermato il Giudice di primo grado, e perché, in ogni caso, il Consiglio Federale disponeva del potere esercitato, poiché l’avv. Scarfone era stato revocato dall’incarico non per motivi attinenti l’esercizio delle sue funzioni (sulle quali avrebbe potuto intervenire la Commissione Federale di Garanzia), ma per questioni di natura amministrativa che avevano determinato un conflitto di interessi con la stessa Federazione.
  1. Il Collegio di Garanzia ritiene preliminarmente che il ricorso proposto dall’avv. Scarfone davanti al Tribunale Federale era ammissibile, dovendosi applicare alla fattispecie, come ha giustamente ritenuto la Corte dAppello Federale, la norma di carattere generale dettata dall’art. 48 quater, comma 1, del Regolamento di Giustizia che consente il ricorso al Tribunale Federale dei soggetti portatori di situazioni giuridicamente protette nell’ordinamento federale.

Peraltro la disposizione, dettata dall’art. 48 quinquies, comma 2, del Regolamento di Giustizia, che consente ai soli soggetti indicati nella stessa disposizione di impugnare le delibere del Consiglio Federale, non può ritenersi preclusiva del ricorso alla giustizia federale sportiva da parte di quei soggetti che, come il ricorrente, sono risultati gli unici diretti destinatari di una delibera avente carattere provvedimentale.

Sul punto questo Collegio di Garanzia si è già espresso in termini nella decisione della Sezione Quarta n. 22 del 24 aprile 2018.

  1. La Corte Federale dAppello, dopo aver ritenuto ammissibile il ricorso proposto dall’avv. Scarfone avverso la revoca dallincarico, avrebbe dovuto tuttavia rilevare che lavv. Scarfone non aveva esteso la sua impugnazione (con ricorso autonomo o con motivi aggiunti) anche avverso la delibera con la quale lo stesso Consiglio Federale aveva nominato come Procuratore Federale, in sua sostituzione, l’avv. Luca Giraldi (in carica dal 29 ottobre 2019), il quale è quindi rimasto del tutto estraneo alla controversia.

Tale circostanza ha reso peraltro improcedibile (già nel grado di appello) il ricorso che era stato proposto dall’avv. Scarfone, come ha rilevato nel corso dell’Udienza Pubblica la Procura Generale dello Sport presso il CONI, essendosi consolidati gli effetti della successiva nomina dellavv. Luca Giraldi, il quale è a tutti gli effetti il nuovo Procuratore Federale, in conseguenza di atti che non fanno parte di questo giudizio e che non possono essere più contestati.

  1. Questo Collegio di Garanzia non può quindi procedere all’esame della questione di merito che era oggetto del ricorso e non può che accogliere il ricorso della Federazione, con il conseguente annullamento dell’impugnata decisione della Corte d’Appello Federale.

 

 

                                                                        PQM

 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni Unite

Accoglie il ricorso e per leffetto dichiara la nullità della decisione della Corte Federale di Appello della FIDS dell’11 giugno 2020, pubblicata in data 17 giugno 2020.

 

 

Spese compensate.

 

 

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

 

 

 

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 16 ottobre 2020.

Il Presidente                                                                                             Il Relatore

F.to Franco Frattini                                                                                  F.to Dante D'Alessio

 

 

Depositato in Roma, il 21 ottobre 2020.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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