CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezioni Unite – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 55/2020 del 12 novembre 2020 – ASD Antonio Padovani Futsal/Federazione Italiana Giuoco Calcio/ASD Atletico Silvi
Decisione n. 55
Anno 2020
IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONI UNITE
composta da
Franco Frattini - Presidente e Relatore
Mario Sanino
Dante D’Alessio
Attilio Zimatore
Massimo Zaccheo - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 62/2020, presentato, in data 25 luglio 2020, dalla ASD Antonio Padovani Futsal, rappresentata e difesa dall’avv. Flavia Tortorella;
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Viglione;
e nei confronti
della ASD FC Atletico Silvi, rappresenta e difesa dall’avv. Luigi Toppeta;
e con notifica
alla Lega Nazionale Dilettanti (LND), al Comitato Regionale Abruzzo della LND e alla Divisione Calcio a 5 della LND
per l’annullamento
della decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC - Sezioni Unite, pubblicata con C.U. n. 082/CFA del 26 giugno 2020, con la quale è stata annullata la decisione emessa dalla Corte Sportiva d'Appello Territoriale c/o il C.R. Abruzzo FIGC, resa con C.U. n. 41 del 7 gennaio 2020, di conferma della decisione del Giudice Sportivo, emessa con C.U. n. 5 del 6 gennaio 2020.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 16 ottobre 2020, l’avv. Flavia Tortorella, per la ricorrente, ASD Antonio Padovani Futsal; l’avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC; l’avv. Luigi Toppeta, per la resistente ASD FC Atletico Silvi, nonché il Procuratore Generale dello Sport, Pref. Ugo Taucer, il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Antonio Marino, e il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Aristide Police, per la Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, Presidente Franco Frattini.
Ritenuto in fatto
1. È necessario ripercorrere l’iter processuale che ha condotto, nuovamente, la vicenda per cui è causa dinanzi a questo Collegio.
Il 6 gennaio 2020 l’odierna resistente - ASD FC Atletico Silvi - proponeva reclamo al Giudice Sportivo, adombrando l’irregolarità della gara disputata contro l’odierna ricorrente - ASD Antonio Padovani Futsal, terminata 4-2 per quest’ultima, valevole quale finale della manifestazione organizzata dal C.R. Abruzzo della LND “Final Eight calcio a 5 Serie C1” decisiva per l’assegnazione della Coppa Italia a Livello Regionale.
Si censurava, in particolare, la circostanza per cui l’ASD Antonio Padovani Futsal aveva schierato in campo il calciatore Compagnoni Fabiano, che non avrebbe potuto partecipare alla gara, avendo violato l’art. 95 delle NOIF (“nella stessa stagione sportiva un calciatore può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre società diverse, ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società”).
Il Compagnoni, invero, nel corso della stagione 2019/2020 era stato soggetto alle seguenti movimentazioni: i) “trasferimento a titolo temporaneo” dalla ASD Lisciani Teramo alla ASD Free Time L’Aquila, giocando in gare ufficiali; ii) a seguito di “risoluzione consensuale”, ex art. 103 bis NOIF, veniva tesserato per la ASD Lisciani Teramo, giocando una gara ufficiale; iii) a seguito di svincolo, ex art. 107 NOIF, veniva tesserato con l’ASD Padovani.
Il Giudice Sportivo del C.R. Abruzzo FIGC-LND, con decisione di cui al C.U. n. 5 del 6 gennaio 2020, respingeva il reclamo, omologando per l’effetto il risultato acquisito sul campo, affermando che “il calciatore in oggetto è stato tesserato con la società Antonio Padovani mediante aggiornamento di posizione in seguito allo svincolo effettuato nel periodo di dicembre effettuato dalla società Lisciani Teramo e non per trasferimento tra società” e che “il riferimento normativo […] art. 95, comma 2, [… ] si applica esclusivamente ai calciatori oggetto di trasferimento”. Decidendo sul gravame interposto, la Corte Sportiva di Appello – con C.U. n. 41 del 7 gennaio 2020 - rigettava il ricorso, rilevando che il calciatore, già trasferito per due volte nel corso della stagione sportiva 2019/2020, era stato posto in lista di svincolo dalla società Lisciani, per poi essere vincolato con aggiornamento della tessera dalla ASD Padovani. Rilevava, ancora, la Corte Sportiva di Appello che quest’ultimo trasferimento, realizzatosi attraverso l’aggiornamento della tessera di giocatore precedentemente svincolato, non equivaleva al trasferimento né a cessione di contratto tra due società, come regolati dall’art. 95 NOIF. Sostenevano, altresì, i Giudici di seconde cure che nella fattispecie mancava il presupposto del terzo trasferimento o cessione di contratto che, “ex art. 95, comma 2, delle N.O.I.F. avrebbe di fatto impedito a detto calciatore di partecipare a gare ufficiali con più di due società nella stessa stagione”.
2. Avverso tale decisione della Corte Sportiva di Appello venivano, di fatto, proposte due impugnazioni. L’una, in data 4 febbraio 2020, dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, da parte dell’Atletico Silvi (ricorso iscritto al R.G. ricorsi Collegio di Garanzia n. 5/2020), e l’altra, in data 6 marzo 2020 – stesso giorno in cui la segreteria del Collegio di Garanzia comunicava la data di fissazione dell’udienza relativa alla suddetta impugnazione proposta il 4 febbraio u.s. - dinanzi alla Corte Federale di Appello FIGC, ex art. 102 del CGS FIGC, da parte del Presidente Federale (“Il Presidente federale può impugnare le decisioni adottate dal Giudice sportivo nazionale e dai Giudici sportivi territoriali, dalla Corte sportiva di appello a livello territoriale e dal Tribunale federale a livello nazionale e territoriale, quando ritenga che queste siano inadeguate illegittime”).
In data 11 marzo 2020, la Federazione Italiana Giuoco Calcio si costituiva in giudizio dinanzi al Collegio di Garanzia con una memoria di puro stile, depositando contestualmente il reclamo promosso dal Presidente Federale ex art. 102 CGS FIGC; successivamente, in data 29 maggio 2020, con memoria depositata ex art. 60, comma 4, CGS, chiedeva al Collegio di Garanzia la sospensione del primo giudizio sino alla definizione del secondo, pendente dinanzi alla Corte d’Appello Federale FIGC, che a tale data non aveva ancora fissato la relativa udienza.
Il Collegio di Garanzia, Prima Sezione, con decisione resa in data n. 25 del 10 giugno 2020 (dispositivo in data 5 giugno 2020), respingeva il ricorso, affermando che:
a) “La richiesta di sospensione del presente giudizio innanzi al Collegio di Garanzia, formulata dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio in attesa della decisione della Corte Federale d’Appello FIGC sull’impugnazione da parte del Presidente Federale di provvedimento afferente alla stessa questione, proposta successivamente e oggetto dell’odierno giudizio, deve essere disattesa. Infatti, il reclamo, ex art. 102 CGS FIGC, è stato incardinato dopo la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio. Il Collegio rileva che l’art. 2, comma 6, CGS CONI e l’art. 39 c.p.c. prevedono che “Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo anche d’ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone la cancellazione della causa dal ruolo”. Non può essere, dunque, consentito il simultaneo esercizio della funzione giurisdizionale sulla stessa controversia da parte di più giudici diversi (Cass., SS.UU., n. 27846/13). Pertanto, l’istanza di sospensione deve essere rigettata”;
b) “Per quanto attiene al merito della controversia, il Collegio osserva che il momento per valutare il limite di cui al comma 2 dell’art. 95 NOIF è il tesseramento e non la cessione del contratto o il trasferimento del giocatore. Infatti, solo con il tesseramento il calciatore viene legato a tempo determinato, con un rapporto di servizio, alla Società; le norme, nella fattispecie, devono essere interpretate sotto il profilo sostanziale: lo svincolo rappresenta lo scioglimento del rapporto e non un trasferimento. Non è, quindi, intervenuto il terzo trasferimento invocato dalla ricorrente. Il Collegio, ancora, osserva che le norme invocate dalla ASD Atletico Silvi si applicano solo ai calciatori oggetto di trasferimento e, nella fattispecie, come già specificato, manca il presupposto del terzo trasferimento che, ai sensi dell’art. 95, comma 2, delle NOIF, avrebbe impedito al Compagnoni la partecipazione a gare ufficiali con più di due società nella stessa stagione. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato”.
In data 11 giugno 2020, in sede di convocazione per la trattazione del giudizio, la Quarta Sezione della CFA FIGC, in via del tutto preliminare, rimetteva la questione alle Sezioni Unite della stessa CFA.
Diversamente, la Corte Federale d'Appello della FIGC - Sezioni Unite, con C.U. n. 082/CFA del 26 giugno 2020 – quivi impugnato -, da una parte disattendeva l’eccezione di litispendenza formulata dall’allora resistente (oggi ricorrente) Antonio Padovani Futsal, e dall’altra accoglieva il reclamo del Presidente Federale, annullando la sentenza della Corte Sportiva di Appello.
In particolare, la Corte Federale d’Appello, quanto alla questione sulla litispendenza, affermava che “non sussiste il requisito essenziale dell’istituto della litispendenza: quello delle pronunce riguardanti la “stessa causa”, rilevando che, in virtù del disposto dell’art. 102, comma 1, del CGS FIGC, in tale peculiare gravame, la ragione obbiettiva su cui si fonda la domanda del Presidente federale - ossia il diritto sostanziale affermato in forza del quale viene chiesto il petitum – assume connotati diversi da quelli tipici dei giudizi d’appello avverso le decisioni del Tribunale federale […]. E appare subito palese che il diritto sostanziale in forza del quale viene chiesto il petitum – e quindi i vizi deducibili - non si sostanziano solo nella contraddizione della decisione impugnata rispetto al parametro legittimità/illegittimità ma anche nella “inadeguatezza” della medesima. Il che sta a voler dire che ciò che viene in rilievo è anche l’idoneità della pronuncia impugnata a incidere sull’uniforme applicazione delle regole all’interno dell’ordinamento sportivo– e in definitiva sulla sua unità - di cui il Presidente federale è il massimo garante […]. In realtà, a ben vedere, può dubitarsi anche dell’identità delle parti processuali nei due giudizi - il procedimento deciso dal Collegio di Garanzia del CONI e il reclamo all’esame di questa Corte - requisito indispensabile, come visto, affinché possa dichiararsi la litispendenza […]. Nel procedimento deciso dal Collegio di Garanzia una delle parti è stata la FIGC, che non è parte nel reclamo all’esame di questa Corte, ove invece è parte il Presidente Federale in virtù del potere proprio, quale Organo della Federazione (cfr., art. 5, comma 2 lettera b, dello Statuto Federale), di impugnare le decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva individuati nell’art. 102, comma 1, CGS. Un istituto che non vede la Federazione titolare del potere de quo né parte nel conseguente procedimento, Federazione che giammai potrebbe impugnare, quantomeno in ambito federale, un provvedimento adottato da un organo di giustizia operante al proprio interno. Ciò che, invece, può fare l’Organo Presidente Federale (nell’esercizio di questo specifico potere) nel perseguimento dell’interesse alla corretta applicazione delle regole della giustizia federale […]. A questa constatazione si affiancano il contenuto del reclamo stesso che è finalizzato, pur prendendo necessario spunto dalla vicenda sottostante, alla corretta applicazione dell’art. 95, comma 2, NOIF e alle conclusioni limitate, nella specie, alla riforma della decisione impugnata in affermazione del principio di diritto invocato”.
Quanto al merito, la Corte Federale di Appello, come anticipato, accoglieva il reclamo, enunciando il principio di diritto secondo cui “l’art. 95, comma 2, delle NOIF debba essere interpretato nel senso che, nella stessa stagione sportiva, un calciatore/calciatrice può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società, rientrando nel computo anche i tesseramenti conseguenti a istituti diversi dai trasferimenti e dalle cessioni di contratto”.
3. Avverso tale decisione, ha proposto ricorso al Collegio di Garanzia la ASD Antonio Padovani Futsal, articolando tre principali censure:
a) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12 bis dello Statuto del CONI, 39 c.p.c. e 102 CGS FIGC;
b) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 103, comma 1, CGS FIGC;
c) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 95, comma 2, NOIF e 5, comma 3, del “FIFA Regulation on the status and transfer of players”.
Si sono costituite in giudizio la FIGC - con memoria di puro stile, affidando solamente alla memoria ex art. 60, comma 4, CGS CONI le proprie difese - e, tardivamente, la ASD FC Atletico Silvi, concludendo per la reiezione del ricorso. La Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, CGS CONI, si è riportata alle conclusioni rassegnate il 5 giugno 2020 dinanzi alla Prima Sezione del Collegio di Garanzia nell’ambito del precedente giudizio, definito con la citata decisione n. 25/2020, ed in cui aveva chiesto “l’accoglimento del ricorso, sostenendo che il Compagnoni, pur essendo proveniente dalla condizione di svincolato, non poteva prendere parte a gare ufficiali con la nuova società, avendo lo stesso già disputato altre gare con la ASD Free Time L’Aquila e la ASD Lisciani”.
Considerato in diritto
I.
È stata preliminarmente eccepita dalla ASD FC Atletico Silvi, con memoria depositata in data 13 ottobre 2020, a tre giorni dalla data dell’udienza, la carenza di legittimazione attiva della ricorrente la quale, avendo rinunciato a partecipare al campionato nazionale di Serie B di categoria, avrebbe perso il proprio titolo sportivo e lo status di affiliato alla FIGC e, dunque, non avrebbe avuto titolo a proporre impugnazione avverso la sentenza della Corte Federale di Appello.
La memoria è inammissibile, poiché tardiva, essendo pervenuta oltre il termine ultimo stabilito dall’art. 60, comma 4, CGS, come queste Sezioni Unite hanno già più volte avuto modo di rilevare (cfr., Collegio di Garanzia, Sez. Un, decisione n. 11/2015; Collegio di Garanzia, Sez. Un., decisione n, 46/2018).
Ritiene, peraltro, il Collegio che l’eccezione sia pure infondata dal momento che la ricorrente – che nella stagione sportiva 2019/2020 ha vinto sul campo la Coppa Italia a livello regionale – mantiene un interesse morale a vedersi confermato il risultato e, conseguentemente, il titolo acquisito sul campo, che, per effetto della penalizzazione che le era stata imposta per la contestata irregolarità relativa alla posizione del calciatore Fabiano Compagnoni, sarebbe stato assegnato ad altra compagine. La ricorrente, infatti, ha interesse a potersi fregiare di quel titolo ed a figurare negli annali calcistici quale detentrice del trofeo di Coppa Italia regionale di calcio a cinque per la stagione sportiva 2019/2020. D’altronde, la stessa Federazione Italiana Giuoco Calcio, Autorità deputata a sovraintendere all’organizzazione dei campionati, non ha formulato alcuna eccezione a riguardo né ha aderito, in sede di udienza, a quella - tardiva – sollevata dalla resistente.
Appare, inoltre, del tutto prevalente, nel caso di specie e sotto il profilo istituzionale, la necessità di fornire un generale contributo nomofilattico, da parte delle Sezioni Unite di questo Collegio di Garanzia, circa la valutazione in merito all’effettivo rispetto, da parte degli organi di giustizia sportiva, delle norme che governano la procedura.
II.
Dalla mera lettura degli atti di causa è assolutamente chiaro ed evidente che la decisione n. 25/2020 del Collegio di Garanzia (Sezione Prima) è intervenuta ben prima che la Corte Federale di Appello si pronunciasse.
In quell’occasione, questo Collegio ha affermato la sussistenza di una litispendenza e, in qualità di giudice preventivamente adito, ha dato seguito al processo che si stava celebrando dinanzi ad esso.
Già da questa semplice considerazione emerge come la Corte Federale di Appello – edotta della decisione della Prima Sezione del Collegio di Garanzia - avrebbe dovuto disporre, in virtù del principio di prevalenza di cui all’art. 39 c.p.c. - giusto richiamo ex art. 2, comma 6, CGS CONI -, la cancellazione della causa dal ruolo.
Queste Sezioni Unite rilevano, in ogni caso, come l’iter motivazionale della Corte Federale comporti una insanabile quanto pericolosa violazione del giudicato del Collegio di Garanzia, organo, questo sì, supremo della giustizia sportiva nazionale, indipendente dal CONI e dalle Federazioni, chiamato ad assicurare l’unità, l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione del diritto sportivo nazionale e il rispetto dei limiti delle competenze dei giudici federali.
Osserva il Collegio che, come affermato dalla Corte di Cassazione (Cassazione civile, Sez. Un., 16 giugno 2006, n.13916), il giudicato è uno dei presidi essenziali della “ragionevole durata” del processo in quanto preclude, mediante la sanzione della irrevocabilità della decisione, una inesausta ricerca della verità in un “processo senza fine”. Di più, nel giudicato si risolve la funzione primaria del processo, che è quella di stabilire la regola del caso concreto, eliminando - mediante la stabilità della decisione – l’incertezza riguardo all'applicazione di una norma di diritto ad una specifica fattispecie: sicché, proprio perché assolve a questa fondamentale esigenza dell'ordinamento, il giudicato non è patrimonio esclusivo dei diritti delle parti, ma risponde ad un preciso interesse pubblico. Il canone di "certezza", assicurato dal giudicato, trova compiuta espressione nel superiore principio del ne bis in idem, cui è orientato un sistema specifico di mezzi processuali - quali sono, ad esempio, quelli predisposti dagli artt. 39 e 395 c.p.c., n. 5 - inteso ad evitare il formarsi (anche come semplice fattispecie di pericolo) di giudicati contrastanti.
In questa prospettiva sarebbe non solo assurdo sotto il profilo del comune buon senso, ma anche contrario ai criteri di logicità ed economia, cui deve essere costantemente orientata la vicenda processuale, imporre ad un giudice di pronunciare una sentenza che egli, nel momento della decisione, già sa essere in contrasto con il principio del ne bis in idem e potenzialmente destinata ad essere inutiliter data.
Ora, nel caso di specie, la pronuncia della Corte Federale di Appello si risolve in una violazione del giudicato del Collegio di Garanzia sia sotto il profilo della litispendenza, sia per quanto riguarda il merito della questione e, segnatamente, per essere arrivati in un secondo momento a conclusioni diverse, nonostante e in spregio al dictum del Collegio.
La decisione della Corte federale di Appello, pertanto, non può che essere annullata.
Appare al riguardo finanche superfluo sottolineare come l’attuale Sistema di Giustizia sportiva trovi la propria consacrazione nella presenza di un organo che, ai sensi dell’art. 12 bis dello Statuto del CONI - recepito in tutti i sottoinsiemi di giustizia federale -, costituisce l’ultimo grado della giustizia sportiva endo-ordinamentale e, come tale, risulta essere posto a chiusura e garanzia del sistema di giustizia sportiva; predicare, allora, che un organo di giustizia federale possa porvisi in aperto contrasto è una distorsione grave al sistema di giustizia sportiva, così come delineato dal legislatore sportivo nel rispetto del perimetro tratteggiato dal legislatore statale.
È, infatti, indubitabile che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) – istituzione inserita, ad un tempo, (come ente pubblico) nell’ordinamento della Repubblica Italiana e (quale articolazione nazionale) nell’ordinamento sportivo internazionale avente il suo vertice nel Comitato Olimpico Internazionale (CIO) – costituisce l’organo apicale dell’ordinamento sportivo nazionale ed ha pieno titolo ad istituire, avvalendosi dell’autonomia ad esso espressamente riconosciuta proprio dalla legislazione statale, organismi di giustizia sportiva chiamati ad esercitare la propria iurisdictio a sviluppo e completamento della precedente fase di giustizia federale.
Confermano la spettanza di tali poteri in capo al CONI, anzitutto, l’articolo 7, comma 2, lett. h- bis), n. 3, del d. lgs. 23 luglio 1999, n. 242, per come modificato dall’art. 14 del d. lgs. 8 gennaio 2004, n. 15, che espressamente prevede l’esistenza di una giustizia sportiva di diretta emanazione e competenza del CONI, ma anche il D.L. n. 220/2003 (convertito nella L. 280/03), il quale, dopo aver affermato che “la Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale” (art. 1), dà sostanzialmente atto che l’ordinamento sportivo nazionale facente capo al CONI si scompone, a sua volta, in diverse articolazioni interne (i vari ordinamenti governati alle singole Federazioni), con ciò contemplando competenze contenziose distribuite a più livelli, con al vertice proprio il sistema di giustizia del CONI, che si articola su un unico grado di giudizio presso il Collegio di Garanzia dello Sport. A questo specifico riguardo, il dato più significativo che si ricava dall’intervento legislativo del 2003 è costituito dalla disposizione che accorda l’accesso alla giurisdizione statale, per le controversie sportive rilevanti anche in quest’ultimo ordinamento, previo esperimento del contenzioso sportivo interno, “secondo le previsioni degli statuti” del CONI e delle Federazioni sportive. L'obbligo di esaurire i gradi della giustizia sportiva
(c.d. “pregiudiziale sportiva”) prima di proporre ricorso innanzi alla giurisdizione statale avverso gli atti del CONI o delle Federazioni sportive nazionali (previsto dall'art. 3 l. n. 280 del 2003) implica - come peraltro la Giurisprudenza Amministrativa ha sempre ritenuto sin dai tempi della Camera di Conciliazione e di Arbitrato per lo Sport presso il CONI (Cons. Stato, Sez. VI, 9 luglio 2004, n. 5025; Cons. Stato, Sez. VI, 25 gennaio 2007, n. 268; Cons. Stato, Sez. VI, 25 novembre 2008, n. 5782) - che i gradi di giustizia sportiva non si esauriscono con i ricorsi interni federali, ma comprendono necessariamente anche l'ulteriore ricorso all’organo di giustizia istituito presso il CONI, previsto quale organo di ultimo grado della giustizia sportiva nazionale e, come tale, quale organo supremo, di legittimità, di garanzia e di chiusura, del sistema di giustizia approntato in seno all’ordinamento sportivo nazionale, che, pertanto, ne realizza compiutamente l’architettura. Con la evidente conseguenza che, essendo il Collegio di Garanzia la sede di chiusura del sistema di tutela giustiziale sportivo, ogni sua decisione definitiva non può in alcun modo costituire oggetto di sindacato nell’ambito dell’ordinamento sportivo.
III.
In disparte ogni valutazione che si rimette ai competenti organi di governo Federali e del CONI circa l’infelice formulazione dell’art. 102 CDS FIGC, per cui il Presidente impugna allorché la decisione sia “inadeguata”, queste Sezioni Unite osservano ulteriormente quanto segue. Seppure risulti evidente quale sia la finalità dell’art. 102 CGS FIGC, una lettura sistematicamente orientata dello stesso conduce ad affermare inequivocabilmente come tale strumento, pur sempre di carattere eccezionale – come del resto anche affermato dalla difesa della FICG in questo giudizio -, non possa mai essere utilizzato nel momento in cui si impinga su una pronuncia già resa dal Collegio di Garanzia. Ciò comporterebbe, come avvenuto da parte della Corte Federale di Appello nel caso di specie, una lettura della disposizione come contrastante con lo Statuto del CONI e, dunque, manifestamente illegittima. A tal fine, queste Sezioni Unite trasmettono la presente decisione alla Giunta Nazionale del CONI, anche in relazione alla possibile rimozione della discrasia dei termini di proposizione del ricorso tra l’articolo 54 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI e l’articolo 102 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC.
IV.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di € 5.000,00, oltre accessori di legge, a carico della resistente FIGC. Ciò in considerazione della particolare gravità, sotto il profilo istituzionale, della decisione della Corte Federale d’Appello della FIGC, ai fini della credibilità e finanche della tenuta dell’intero sistema della giustizia sportiva nazionale, ed anche in ragione della circostanza che si tratta in assoluto del primo caso, a far data dalla istituzione del sistema di giustizia sportiva incardinato presso il CONI, avvenuta nel 2001, in cui un organo di giustizia sportiva federale disattende una pronuncia del massimo organo di giustizia del CONI con pronuncia successiva intervenuta sulla stessa controversia in fatto e in diritto, come sopra analiticamente indicato.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni Unite
Accoglie il ricorso e per l’effetto annulla la decisione della CFA FIGC - Sezioni Unite, di cui al C.U. n. 082/CFA del 26 giugno 2020.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di € 5.000,00, oltre accessori di legge, a carico della resistente FIGC.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 16 ottobre 2020.
IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Franco Frattini
Depositato in Roma, in data 12 novembre 2020.
Il Segretario
F.to Alvio La Face