CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Seconda – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 57/2020 del 17 novembre 2020 – Antonio Aprile/Federazione Italiana Giuoco Calcio

Decisione n. 57

 

Anno 2020

 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA SECONDA SEZIONE

 

 

composta da 

Attilio Zimatore - Presidente

Angelo Piazza - Relatore

Oreste Michele Fasano

Silvio Martuccelli

Vincenzo Nunziata - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

 

 

 

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 55/2019, presentato, in data 9 luglio 2019, dal sig. Antonio Aprile, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Giudetti,

 

 

contro

 

 

 

la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), non costituitasi in giudizio,

 

 

 

avverso

 

 

 

la decisione della Corte Federale dAppello della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), di cui al C.U. n. 118/CFA del 14 giugno 2019, con la quale, nel riformare parzialmente la decisione di primo grado endofederale, assunta con C.U. n. 33/TFN del 30 ottobre 2018 (che aveva irrogato, nei confronti del sig. Aprile, la sanzione dell’inibizione di 3 anni e l’ammenda di € 6.000,00), è statinflitta, a carico del suddetto ricorrente, l’inibizione per 2 anni e l’ammenda di € 6.000,00, per la violazione dellart. 1bis, comma 5, CGS - FIGC, in relazione agli artt. 21, commi 2 e 3, NOIF e 19 Statuto FIGC, per avere contribuito con il proprio comportamento alla cattiva gestione ed al dissesto economico-patrimoniale della Società, tali da comportare il fallimento della stessa e la sua mancata iscrizione al Campionato di Lega Pro, con il conseguente svincolo di tutti i calciatori tesserati.

Si dà preliminarmente atto che la camera di consiglio si è svolta con modalità telematica in ragione delle disposizioni relative alla emergenza “COVID 19”, con la presenza fisica presso la sede del CONI del Presidente del Collegio, prof. Attilio Zimatore, insieme ai funzionari dell’Ufficio di Segreteria del Collegio di Garanzia, dott. Alvio La Face e dott. Gabriele Murabito. Si dà atto altresì che la trattazione è avvenuta sulla base delle difese scritte prodotte dalle parti, non essendosi ritenuta necessaria la partecipazione delle stesse alla discussione orale. Si dà atto, infine, che tutti i componenti del Collegio hanno avuto modo di partecipare ed hanno effettivamente partecipato alla discussione collegiale in videoconferenza;

visto il ricorso;

udito in videoconferenza, nell’udienza del 21 ottobre 2020, il relatore, prof. avv. Angelo Piazza.

 

 

Ritenuto in fatto 

 

 

  1. Il sig. Antonio Aprile ha impugnato la decisione della Corte Federale dAppello della Federazione Italiana Giuoco Calcio, II^ Sezione, Comunicato Ufficiale n. 118/CFA, III Collegio, nella parte in cui infliggeva all’odierno ricorrente l’inibizione per anni due e l’ammenda di € 6.000,00.
  2. La Corte Federale, con il C.U. n. 118/CFA del 14 giugno 2019, nel riformare parzialmente la decisione di primo grado endofederale, assunta con C.U. n. 33/TFN del 30 ottobre 2018 (che aveva irrogato, nei confronti del sig. Aprile, la sanzione dell’inibizione di 3 anni e l’ammenda di € 6.000,00), ha inflitto, a carico del suddetto ricorrente, l’inibizione per 2 anni e l’ammenda di € 6.000,00, per la violazione dell’art. 1bis, comma 5, CGS - FIGC, in relazione agli artt. 21, commi 2 e 3, NOIF e 19 Statuto FIGC, per avere contribuito con il proprio comportamento alla cattiva gestione ed al dissesto economico-patrimoniale della Società U.s. Latina Calcio s.r.l., tali da comportare il fallimento della stessa e la sua mancata iscrizione al Campionato di Lega Pro, con il conseguente svincolo di tutti i calciatori tesserati.
  1. Il ricorrente dichiara che, diversamente da quanto affermato nel comunicato ufficiale, egli non aveva assunto la carica di amministratore unico, avendo acquisito il 45% delle quote della società in data 8 agosto 2015 ed avendo assunto successivamente la carica di co-amministratore insieme a Pasquale Maietta. Fino a tale data egli afferma di aver effettuato in favore della società calcistica solo sponsorizzazioni tramite proprie aziende.
  2. Il ricorrente asserisce di non aver mai gestito effettivamente la socie fino al novembre 2016. La gestione fino a tale periodo è stata svolta dal dott. Maietta, il quale, a seguito di un’inchiesta svolta nei suoi confronti (c.d. inchiesta Starter), ha rassegnato le dimissioni lasciando l’effettiva gestione della società al ricorrente.
  3. Secondo la prospettazione del ricorrente, la situazione finanziaria della società non aveva destato particolari preoccupazioni, avendo un consistente debito tributario, ma comunque riuscendo a rispettare gli impegni assunti. Successivamente all’inchiesta Starter, la società ha avuto difficoltà ad onorare l’impegno assunto con i calciatori, lasciando insolute, però, le imposte e i contributi previdenziali.
  4. Tale situazione ha spinto il sig. Aprile a vendere la società in favore della società I.E.S., accollandosi il debito sportivo e versando nelle casse della società la somma necessaria per il ripianamento della perdita e la reintegrazione del capitale sociale. Tale società, però, non ha onorato l’obbligo assunto in quanto, secondo la società I.E.S., vi era stata una falsa rappresentazione della situazione debitoria della società sportiva.
  5. Il ricorrente, inoltre, afferma che gli adempimenti di carattere amministrativo e negoziale relativi alla società sportiva erano stati delegati dal 15 settembre 2015 al sig. Mauro Facci. Per tali motivi, il sig. Aprile si dichiara completamente estraneo alla mala gestio della società sportiva, intervenuta in un momento in cui egli non aveva leffettiva gestione della società.
  6. Pertanto, il ricorrente impugna la decisione della Corte Federale ritenendo la decisione viziata da un difetto di motivazione.

Secondo il sig. Aprile, la decisione è viziata in quanto la Corte Federale dAppello non ha indicato quali iniziative avrebbe dovuto adottare il ricorrente, non ha motivato le ragioni dell’insufficienza delle iniziative intraprese dallo stesso e non ha considerato lo sforzo economico personale sostenuto dal sig. Aprile.

***

  

 

Considerato in diritto

 I. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il sig. Aprile ha articolato un motivo, che può così sintetizzarsi:

  • Difetto di motivazione e violazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 54 c.g.s.

II. Il ricorso deve essere respinto nel merito per infondatezza, in ragione della assoluta genericità e carenza di elementi di prova delle affermazioni svolte in ricorso.

III. Occorre ricordare come l’art. 54 del Codice della Giustizia Sportiva garantisca la possibilità di ricorrere al Collegio di Garanzia dello Sport “esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti. I

V. Tuttavia, il ricorso appare infondato essendo assolutamente generico, in quanto è meramente esplorativo e non basato su allegazioni tali da dimostrare in concreto la fondatezza degli assunti formulati.

Nello specifico, è evidente come la censura relativa ai ragionamenti e ai passaggi motivazionali della decisione non sia agevolmente individuabile, contrariamente a quanto richiede l’applicazione dei principi in tema di impugnazioni.

In tal senso, il ricorso si occupa di contestare la decisione impugnata, fondandosi per vero su una generica ed indeterminata violazione delle norme ivi menzionate, senza ben specificare quali siano le ragioni alla base del difetto di motivazione della decisione impugnata e, inoltre, senza supportare le proprie affermazioni con elementi di prova.

In tal modo, vengono nuovamente sottoposti all’attenzione del giudicante profili fattuali e di merito che, inevitabilmente, sfuggono alla potestà cognitiva di questo Collegio, limitata, come noto, ai soli profili di legittimità.

Difatti, il ricorrente censura la decisione affermando genericamente che la Corte Federale dAppello non ha indicato quali iniziative l’istante avrebbe dovuto adottare, non ha motivato le ragioni dellinsufficienza delle iniziative intraprese dallo stesso e non ha considerato lo sforzo economico personale sostenuto dal sig. Aprile.

Tuttavia, come ricordato, le doglianze proposte si dimostrano astratte, generiche, non concretamente sorrette da argomentazioni ed elementi tecnici che ne possano legittimare la fondatezza.

Lassunto si risolve, pertanto, in una ricostruzione fattuale non supportata da alcuna censura specifica che non può trovare in sé la argomentazione di cui necessiterebbe per una efficace presa in considerazione della relativa doglianza.

Per tali ragioni, il ricorso deve essere rigettato.

 

P.Q.M.

 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Seconda Sezione 

Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

 

 

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 21 ottobre 2020.

 

 

Il Presidente                                                                               Il Relatore

F.to Attilio Zimatore                                                                   F.to Angelo Piazza 

 

Depositato in Roma, in data 17 novembre 2020.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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