CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 58/2020 del 18 novembre 2020 – ASD Monteriggioni/Federazione Italiana Giuoco Calcio/A.C. Giovani Fucecchio 2000/Comitato Regionale Toscana FIGC-LND/Lega Nazionale Dilettanti/Settore Giovanile e Scolastico FIGC
Decisione n. 58
Anno 2020
IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE
composta da
Mario Sanino - Presidente
Angelo Maietta - Relatore
Giuseppe Andreotta
Guido Cecinelli
Marcello De Luca Tamajo - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 7/2020, presentato, in data 6 febbraio 2020, dalla ASD Monteriggioni, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Giotti,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), non costituita, la A.C. Giovani Fucecchio 2000, non costituita,
e nei confronti
del Comitato Regionale Toscana FIGC-LND, non costituito in giudizio
della Lega Nazionale Dilettanti (LND), non costituita in giudizio,
e del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, non costituito in giudizio,
per l'annullamento,
della delibera emessa dalla Corte Sportiva d’Appello Territoriale Toscana, pubblicata sul C.U. C.R. Toscana n. 43 del 23 gennaio 2020, con la quale, in riforma della decisione del Giudice Sportivo Territoriale (delibera pubblicata sul C.U. n. 35 del 5 dicembre 2019), che aveva disposto il recupero della gara A.C. Giovani Fucecchio 2000 - A.S.D. Monteriggioni, è stato accolto il reclamo della A.C. Giovani Fucecchio 2000 ed è stata conseguentemente inflitta, a carico della società ricorrente, la perdita della suddetta gara con il risultato di 0-3.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parte costituita;
uditi, nell’udienza del 5 giugno 2020, il difensore della parte ricorrente - A.S.D. Monteriggioni - avv. Fabio Giotti, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Antonio Marino, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI intervenuta ai sensi dell'art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. prof. Angelo Maietta.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
La società ricorrente affida il proprio gravame sostanzialmente a tre motivi così riassumibili: 1) omessa motivazione su un punto decisivo della controversia relativo alla violazione dei termini perentori di presentazione di reclamo, ex art. 76 CGS FIGC; 2) violazione del diritto di difesa, ex art. 77, comma 2, CGS FIGC; 3) omessa motivazione in relazione ai fatti escludenti la forza maggiore, ex art. 55 e 48, comma 3, delle NOIF.
Nessuna delle parti resistenti si è costituita e va, pertanto, dichiarata la loro contumacia in giudizio, di guisa che, considerando il richiamo contenuto nel Codice della Giustizia Sportiva del CONI, all’art. 2 comma 6, in relazione alla applicabilità alla giustizia sportiva dei principi del codice di procedura civile, si ritiene di poter accedere al disposto dell’art. 115 c.p.c. secondo cui:
"salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.
Il Giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza."
Orbene, l’interpretazione giurisprudenziale di tale ultima norma ha stabilito che “Il principio di non contestazione, pur essendo stato codificato con la modifica dell'art. 115 c.p.c. introdotta dalla l. n. 69 del 2009, è applicabile anche ai giudizi antecedenti alla novella, avendo questa recepito il previgente principio giurisprudenziale in forza del quale la non contestazione determina effetti vincolanti per il giudice, che deve ritenere sussistenti i fatti non contestati, astenendosi da qualsivoglia controllo probatorio in merito agli stessi” (Cassazione civile, sez. III, 27/02/2020, n. 5429), di guisa che, non v’è motivo, in assenza di qualsivoglia contestazione delle parti, peraltro non costituite, di non considerare sussistenti le doglianze ricostruite con il ricorso introduttivo (Corte Appello Catanzaro, sez. II, 02/07/2019, n. 1426).
Tuttavia, allo scrutinio di legittimità va comunque riservata l’indagine in merito alle dedotte denunziate violazioni per come articolate.
Il ricorso va accolto.
In virtù del principio della ragione più liquida - secondo il quale, come è noto, una domanda o un ricorso possono (e in alcuni ordinamenti debbono) essere respinti o accolti sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata (e quindi senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l’ordine previsto, per esempio, nel diritto processuale dell’ordinamento giuridico della Repubblica Italiana dagli artt. 276 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ.) - si ritiene di iniziare dall’esame dal terzo motivo di gravame concernente omessa motivazione in relazione ai fatti escludenti la forza maggiore, ex art. 55 e 48, comma 3, delle NOIF.l'ambito dell'ordinamento Italiano non è dato rinvenire una definizione di forza maggiore, poiché non esiste alcuna norma che descriva in modo esplicito la fattispecie in esame, trattandosi di un concetto a matrice dottrinale e giurisprudenziale che tende a giustificare un inadempimento e/o un comportamento, in presenza dei fatti straordinari ed imprevedibili, estranei alla sfera d'azione del soggetto.
Le due caratteristiche che un evento deve avere per essere considerato causa di forza maggiore e, cioè, la straordinarietà ed imprevedibilità, sono stati descritti dalla giurisprudenza come quei fatti imponderabili, imprevisti e imprevedibili, che esulano del tutto dalla condotta dell'agente, sì a rendere ineluttabile il verificarsi dell'evento, non potendo ricollegarsi in alcun modo ad un'azione od omissione cosciente e volontaria dell'agente e, in tale generale quadro di riferimento, l'eccezionalità ed imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche possono configurare caso fortuito o forza maggiore, idonei ad escludere la responsabilità, solo quando costituiscano causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento (Cassazione civile, sez. III, 24/09/2015, n. 18877). Nella vicenda che ci occupa è indubbio che la ricorrente non abbia avuto alcuna incidenza causale nel ritardo dell’arrivo delle dotazioni tecniche utili a poter sostenere la gara, poiché esiste agli atti della produzione una attestazione della Legione dei Carabinieri di Certaldo che testimonia la interdizione del traffico per una intera giornata a causa “di forti piogge e inondazioni di torrente”, per cui non è condivisibile l’assunto della Corte Territoriale che ritiene non invocabile l’art. 55 NOIF che, appunto, declina la forza maggiore come causa esimente da responsabilità sulla base di una motivazione contraddittoria (ed è qui il vulnus della violazione di legge) che, da un lato, riconosce che il ritardo è avvenuto per le cause accertate del maltempo (che per quanto innanzi descritto grazie al formante giurisprudenziale è senz’altro da considerarsi causa di forza maggiore laddove abbia determinate caratteristiche come nel caso che ci occupa), ma, al contempo, mette in relazione la condotta dei calciatori e dirigenti con quella dei conducenti il pulmino trasportante le dotazioni tecniche, sostenendo in maniera apodittica che l’impedimento non poteva considerarsi impediente, perché, se tale fosse stato, ciò sarebbe valso anche per i calciatori e non solo per il pulmino con le dotazioni. Conclude la Corte a quo che, pertanto, la vicenda era da ritenersi prevedibile ed evitata dal pulmino così come fatto dai calciatori. Ma non solo; la Corte non considera, ed era suo onere farlo, atteso che spetta al Giudice trovare la norma cogente che impone una determinata condotta, che le dotazioni tecniche e i documenti di riconoscimento oltre che quelli federali sono, ai sensi dell’art. 71 e 72, comma 2, delle NOIF, elementi indispensabili e preliminari alla disputa della gara.
La Corte di merito nulla dice sul punto e contraddice se stessa per quanto innanzi. E’, pertanto, palese la violazione di legge per omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.
L’accoglimento del motivo appena esaminato rende superfluo l’esame degli altri due che, pertanto, vengono assorbiti dal medesimo.
La sentenza della Corte Territoriale va cassata e gli Organi federali hanno l’onere di provvedere agli atti consequenziali relativi alla disputa della gara secondo il loro regolamento interno.
La contumacia delle parti consente di soprassedere dalla liquidazione delle spese (cfr., in tal senso, Tribunale Milano, sez. VI, 10/11/2020).
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione
Accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla la decisione della CSAT Toscana, di cui al C.U. C.R. Toscana n. 43 del 23 gennaio 2020, mandando agli Organi federali per i provvedimenti conseguenti.
Nulla per le spese.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 5 giugno 2020.
Il Presidente Il Relatore
F.to Mario Sanino F.to Angelo Maietta
Depositato in Roma, in data 18 novembre 2020.
Il Segretario
F.to Alvio La Face
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