F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 1/TFN-SVE del 12 Luglio 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 27/TFN-SVE del 14/05/2018 (dispositivo) RECLAMO N°. 135 DELLA SOCIETÀ ACD BIASSONO CONTRO LA SOCIETÀ ASD PUNTO ROSA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 473 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE FERRARA VITTORIO MANUEL), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E del 25.1.2018.
RECLAMO N°. 135 DELLA SOCIETÀ ACD BIASSONO CONTRO LA SOCIETÀ ASD PUNTO ROSA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 473 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE FERRARA VITTORIO MANUEL), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E del 25.1.2018.
Con reclamo notificato in data 07.03.2018, la Società ACD Biassono ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche la delibera, pubblicata sul C.U.
n. 6/E del 25.01.2018, e comunicata in data 01.03.2018, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento, in favore della Società ASD Punto Rosa, degli importi dovuti a titolo di premio di preparazione relativi al calciatore Ferrara Vittorio Manuel, pari ad € 2.730,0.0, di cui € 2.184,00 a titolo di premio, ed € 546,00 a titolo di penale.
La US Sporting Arno ASD, a fondamento del proprio gravame, deduceva di non aver mai ricevuto, nelle modalità previste, la comunicazione relativa alla richiesta di premio di preparazione, né del deposito del ricorso.
In assenza di controdeduzioni, la vertenza veniva decisa nella riunione del 14.05.2018. Il reclamo è infondato e deve essere rigettato.
Infatti, ai sensi dell’art. 96 comma 3 NOIF, la copia del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado deve essere inviata – a pena di inammissibilità - alle controparti, con necessaria produzione in giudizio delle relative ricevute di spedizione.
Tanto premesso, nel caso di specie, la ASD Punto Rosa ha prodotto in atti il talloncino della raccomandata che dimostra che la stessa, in data 17.11.2017, ha provveduto all’inoltro del ricorso introduttivo alla controparte presso la sede sociale della stessa.
Ciò dimostra la corretta introduzione, da parte della ASD Punto Rosa, del giudizio di primo grado, con conseguente infondatezza delle doglianze poste dalla ACD Biassono a fondamento del presente gravame.
Tanto considerato.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
rigetta il reclamo presentato dalla Società ACD Biassono e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi.
Ordina addebitarsi la tassa.
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