F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 1/TFN-SVE del 12 Luglio 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 27/TFN-SVE del 14/05/2018 (dispositivo) RECLAMO N°. 139 DELLA SOCIETÀ ASD OLTRISARCO JUVENTUS CLUB CONTRO LA SOCIETÀ US STELLA AZZURRA ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 494 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE PELLEGRINELLI ALEX), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E del 25.1.2018.

RECLAMO N°. 139 DELLA SOCIETÀ ASD OLTRISARCO JUVENTUS CLUB CONTRO LA SOCIETÀ US STELLA AZZURRA ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 494 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE PELLEGRINELLI ALEX), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E del 25.1.2018.

Con ricorso n. 494 del 20 Novembre 2017 la Società US Stella Azzurra ASD adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna della Società ASD Oltrisarco Juventus Club al pagamento del premio di preparazione previsto dall’art. 96 delle NOIF, per avere quest’ultima tesserato il calciatore Pellegrinelli Alex, nato il 14.04.1999, con vincolo “giovane dilettante” il 6 Settembre 2016 e con riferimento alla stagione sportive 2014/15 in cui il calciatore venne tesserato da essa ricorrente con vincolo annuale.

Con delibera in C.U. 6/E del 25.1.2018 (notificata il 2.3.2018) la Commissione Premi accoglieva il ricorso e condannava la Società ASD Oltrisarco Juventus Club al pagamento della somma di € 621,00, di cui € 540,00 alla Società US Stella Azzurra ASD a titolo di premio di preparazione quale unica titolare del vincolo annuale, ed € 81,00 alla F.I.G.C. a titolo di penale.

Avverso tale delibera, con atto del 9 Marzo 2018 erroneamente inoltrato alla Commissione Premi, la Società ASD Oltrisarco Juventus Club proponeva impugnazione deducendo che la US Stella Azzurra non avrebbe diritto al premio in quanto Società inattiva dal 2016-2017 ed inesistente dalla stagione 2017-2018.

Deduceva, altresì, la reclamante che la US Stella Azzurra non avrebbe comunque diritto al premio come unica titolare del vincolo annuale, avendo essa stessa reclamante tesserato il Pellegrinelli, con vincolo annuale per la stagione 2015-2016, e che, in ogni caso, il calciatore avrebbe disputato nella stagione 2016-2017 solo alcune gare del girone di andata del campionato, tanto da esser stato svincolato a fine stagione; da ciò scaturirebbe la perdita del diritto al premio da parte della consorella.

In assenza di controdeduzioni da parte della US Stella Azzurra, la vertenza è stata discussa e decisa alla riunione del 14 Maggio 2018.

Il reclamo và respinto in quanto inammissibile.

Dalla documentazione acquisita dalla Commissione Premi innanzi alla quale è stato erroneamente inoltrato il gravame, risulta, infatti, l’irritualità del reclamo per non essere stato inviato alla controparte, mancando la prova dell’avvenuto invio alla US Stella Azzurra, che non a caso non si è costituita nel presente giudizio. Si è quindi impedita la regolare costituzione del contraddittorio per violazione dell’art. 30, comma 33, CGS.

Del resto la US Stella Azzurra, seppure inattiva, deve ad oggi ritenersi ancora soggetto Federale affiliato alla FIGC, atteso che non risulta emesso alcun provvedimento di revoca o decadenza dell’affiliazione a carico della medesima che, dunque, appartiene ancora all’Ordinamento Federale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società ASD Oltrisarco Juventus Club e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

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