F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 1/TFN-SVE del 12 Luglio 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 27/TFN-SVE del 14/05/2018 (dispositivo) RECLAMO N°. 94 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI GRAGNANO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE RINALDI GIUSEPPE, PUBBLICATA NEL C.U. 158/CAE-LND DEL 13.12.2017.
RECLAMO N°. 94 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI GRAGNANO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE RINALDI GIUSEPPE, PUBBLICATA NEL C.U. 158/CAE-LND DEL 13.12.2017.
Con ricorso del 20 Dicembre 2017 l’ASD Città di Gragnano ha adito il Tribunale Federale per impugnare la decisione della Commissione Accordi Economici del 13 Dicembre 2017, con la quale è stata condannata al pagamento, in favore del calciatore Rinaldi Giuseppe, del complessivo importo di € 16.000,00 a titolo di saldo del compenso annuo previsto nell’accordo economico, sottoscritto per la stagione sportiva 2016/2017.
L’ASD Città di Gragnano ha impugnato la decisione di prime cure, evidenziando, preliminarmente, la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, perché la CAE oltre a non aver inviato, all’indirizzo del procuratore costituito (di elezione di domicilio), la comunicazione della data di fissazione di udienza, avrebbe precluso la discussione della vertenza al nuovo procuratore (Avv. Giovanni Calabrese), nominato in sostituzione del precedente (Avv. Ulderico Nigro). Nel merito ha chiesto la riduzione del quantum (ai sensi dell’art. 6 dell’accordo economico), in ragione dell’impossibilità del calciatore a frequentare i campi di calcio, poiché destinatario di squalifica di
n. 9 giornate, oltreché di Daspo.
Il calciatore, ritualmente notiziato del ricorso, ha inviato tempestive controdeduzioni, evidenziando la regolarità della notifica della data di fissazione udienza (a cura della Commissione Accordi Economici), eseguita presso la sede della Società, in mancanza della indicazione, negli atti difensivi di primo grado, dell’elezione di domicilio presso il procuratore costituito. Nel merito ha contestato le avverse deduzioni, chiedendo, con il favore delle spese di lite, la conferma della decisione della Commissione Accordi Economici.
Alla riunione del 14 Maggio 2018, sentiti i legali delle parti, e fallito il tentativo di conciliazione della lite, il ricorso è stato discusso e deciso.
Il ricorso, ritualmente e tempestivamente inoltrato, deve essere rigettato.
Preliminarmente, deve essere analizzato il comportamento processuale del sodalizio sportivo che ha invocato fatti, non suffragati da alcun elemento probatorio. Infatti alcuna violazione del contraddittorio e del diritto di difesa si è materializzata dinanzi alla Commissione Accordi Economici, poiché, nella memoria difensiva di prime cure del sodalizio, non vi è stata alcuna dichiarazione di elezione di domicilio presso il procuratore costituito. Pertanto, la comunicazione della fissazione udienza, eseguita dalla Commissione Accordi Economici presso la sede sociale, e non presso il procuratore costituito, è da ritenersi corretta.
Dall’analisi degli atti della controversia, inoltre non emerge nemmeno la prova della asserita sostituzione processuale dell’Avv. Ulderico Nigro, con l’Avv. Giovanni Calabrese, seppur presente in udienza.
Tali motivi devono quindi essere disattesi e come tali rigettati.
Nel merito, la domanda dell’ASD Città di Gragnano è infondata poiché, in modo irrituale ed inammissibile, ha prodotto per la prima volta in appello documenti che, sebbene irrilevanti ai fini del decidere, andavano prodotti in primo grado.
Invero l’art 25 bis comma 5 del Regolamento LND precisa che … . La parte resistente può inviare, con le stesse modalità, memorie di costituzione, memorie difensive, controdeduzioni ed eventuali documenti entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del reclamo. Copia dell’atto costitutivo con i relativi allegati dovranno essere inviati al reclamante e alla C.A.E. a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. All’atto costitutivo inviato alla C.A.E. dovrà essere allegato l’avviso di ricevimento a comprova dell’invio al reclamante. In difetto, l’inammissibilità della costituzione verrà rilevata d’ufficio.
Da ciò consegue che le inammissibilità maturate innanzi alla Commissione Accordi Economici, non possono essere sanate in sede di gravame, attraverso la produzione di documenti, il cui deposito è ampiamente precluso alla parte.
Con tale comportamento processuale il sodalizio sportivo, in spregio ai principi soprarichiamati (che delimitano il perimetro della controversia ed il relativo quadro probatorio già nella prima fase del giudizio), è incorso in decadenze da eccezioni e/o produzioni documentali.
La decisione della Commissione Accordi Economici deve essere confermata, con le consequenziali statuizioni in ordine alle spese in forza della soccombenza.
Per questi motivi.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Città Di Gragnano e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della CAE-LND.
Ai sensi dell’art. 33, comma 14 CGS, condanna la ASD Città Di Gragnano a corrispondere al calciatore Rinaldi Giuseppe, le spese di lite, che liquida in € 500,00 (Euro cinquecento/00) oltre accessori se dovuti.
Ordina incamerarsi la tassa.
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