F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 6/TFN-SVE del 5 Novembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 2/TFN-SVE del 24 Luglio 2018 (dispositivo) RECLAMO N°. 83 DELLA SOCIETÀ GS BOCA BARCO CONTRO LA SOCIETÀ EMPOLI FBC SPA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 363 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE TEHE OLAWALE MUHAMED), PUBBLICATA NEL C.U. 4/E DEL 14.11.2017.

RECLAMO N°. 83 DELLA SOCIETÀ GS BOCA BARCO CONTRO LA SOCIETÀ EMPOLI FBC SPA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 363 – PREMIO DI PREPARAZIONE      PER IL CALCIATORE TEHE OLAWALE MUHAMED), PUBBLICATA NEL C.U. 4/E DEL 14.11.2017.

Con tempestivo reclamo, la Società GS Boca Barco ha adito questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare impugnando la decisione della Commissione Premi, emessa in data 14.11.2017, con la quale è stata dichiarata inammissibile la richiesta del premio di preparazione ex art. 96 NOIF da essa reclamante richiesto per la stagione 2014-2015, quale unica Società, alla Società Empoli FC, in seguito al tesseramento da parte di quest’ultima del calciatore Tehe Olawale Muhamed per la stagione successiva.

Assume la reclamante Società che la Commissione Premi sarebbe incorsa in una errata ed illegittima interpretazione dell’art. 96, comma 2, NOIF, laddove ha interpretato letteralmente il presupposto dell’intera stagione sportiva, mentre avrebbe dovuto essere interpretato quale unicità del tesseramento per una unica Società.

A sostegno cita e produce precedenti pronunce di questo Tribunale Federale nonché la decisione n. 27/2014 dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva presso il Coni, investita per l’annullamento della delibera dell’allora CVE, con la quale era stato respinto il reclamo proposto dal Novara Calcio avverso la decisione della CPP che l’aveva condanna al pagamento del premio di preparazione richiesto dalla Società Mariano Keller.

Deduce, infine, che il ritardo nel tesseramento, avvenuto il 19 Gennaio 2015, è ascrivibile solo alle lungaggini burocratiche essendo stata la pratica iniziata sin dal 24 Novembre 2014.

La reclamante Società chiede,  pertanto, l’annullamento della impugnata decisione e il riconoscimento del premio di preparazione dovutole per il  calciatore  riferito  alla  stagione sportiva 2014 – 2015.

Con tempestive controdeduzioni la Società Empoli FC contesta l’impugnativa rilevando l’erroneità degli assunti di controparte, e precisando che le decisioni invocate, lungi dal rappresentare una conferma della tesi della reclamante, in realtà la smentiscono.

A riguardo richiama  il principio più volte espresso da Questo Tribunale, confermato peraltro dall’Alta Corte di Giustizia Sportiva con la decisione citata dalla reclamante, e cioè che il tesseramento deve sussistere in favore della Società nel corso della stagione sportiva per un periodo di tempo significativo ai fini della formazione del calciatore. Presupposto che, visto le date, le partite di campionato disputate e la mancata preparazione estiva, nella fattispecie in esame difetterebbe.

In relazione poi alla dedotta imputazione del ritardo nel tesseramento a questioni solo  di carattere burocratico, la resistente ne rileva preliminarmente il difetto di prova ed, in ogni caso, le ritiene ascrivibili solo alla Società reclamante.

La resistente conclude, pertanto, per il rigetto del reclamo con integrale conferma della decisione della Commissione Premi impugnata.

Sulla scorta di tali elementi la vertenza è stata, per la prima volta, trattata alla presenza dei legali delle due Società nella riunione del 26 Marzo 2018.

Con ordinanza del 26 Marzo 2018, il Tribunale Federale Nazionale, verificato il mancato deposito del tesserino dell’atleta ma soltanto di un documento in copia conforme rilasciato dal C.R. Emilia Romagna –LND Delegazione di Reggio Emilia – come allegato al ricorso presentato dinanzi alla Commissione Premi, richiedeva il deposito, entro giorni 30 dalla notifica dell’ordinanza, del cartellino. Tale richiesta, per puro errore materiale, veniva rivolta alla resistente Società Empoli Calcio, per cui in data 14 Maggio 2018 il Tribunale adito emetteva una nuova ordinanza con la quale, a parziale modica di quella precedente, la stessa veniva reiterata nei confronti della reclamante Società Boca Barco.

Quest’ultima, con nota di deposito del 7 giugno 2018, asserendo lo smarrimento del tesserino, provvedeva a depositare documentazione equipollente.

La trattazione della vertenza veniva, pertanto, fissata per la riunione del 24 Luglio 2018 nella quale è stata decisa.

Fermo rimanendo l’obbligo imposto dal dettato normativo (art. 96 comma 3, NOIF) che statuisce che al ricorso inoltrato alla Commissione Premi vadano allegati a pena di inammissibilità anche il cartellino del calciatore, per cui, solo ove vi sia una comprata oggettiva impossibilità a ciò, lo stesso possa essere sostituito dal una copia conforme o da documentazione ritenuta equipollente, il ricorso proposto dalla GS Boca Barco risulta infondato.

Invero, dall’esame dei documenti in atti ed, in particolare, dallo storico del calciatore si evince come lo stesso risulti tesserato per la reclamante solo in data 19 Gennaio 2015 cioè, sostanzialmente, oltre a metà dall’inizio del relativo campionato di categoria e rimane tesserato con la medesima Società fino alla fine della stagione sportiva e, quindi, per un periodo di poco superiore a 6 mesi.

Orbene questo Tribunale ha già avuto modo di precisare con varie decisioni (cfr. reclamo n°. 79 della Società Sef Torres 1903 srl contro la Società Us Ghilarza stagione sportiva 2016/2017) che il vincolo del calciatore per almeno un’intera stagione sportiva deve essere inteso nel senso che il tesseramento deve sussistere in favore della Società nel corso della stagione sportiva per un periodo di tempo significativo ai fini della formazione del calciatore; a tali fini dovrà, pertanto, ritenersi tale – con determinazioni ovviamente relative alle particolarità dei singoli casi concreti - un apprezzabile periodo temporale così da far assumere oggettiva rilevanza all’attività agonistica e/o di preparazione svolta dal calciatore e parametrata alla durata della stagione sportiva, con conseguente riferimento dunque anche al periodo di eventuale preparazione estiva, ovvero a quello durante il quale si svolgono le diverse gare ufficiali previste nei calendari federali.

In altre parole, ai fini del riconoscimento del premio di preparazione, il tesseramento annuale del calciatore dovrà sussistere per un lasso temporale della stagione sportiva non certo marginale o di scarsa importanza.

Nella fattispecie in esame non può mettersi in dubbio che il calciatore sia rimasto presso la GS Boca Barco solo per un periodo non significativo per la propria formazione, essendo stato tesserato solo in data 19 Gennaio 2015 con vincolo annuale, né risulta dalla reclamante provato che il calciatore abbia in alcun modo svolto effettivamente attività, anche di allenamento, prima di tale data, per cui, non risulta perfezionatosi il requisito richiesto dall’art. 96, comma 2, delle NOIF.

La decisione della Commissione Premi deve dunque essere confermata.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società GS Boca Barco e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

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