F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 6/TFN-SVE del 5 Novembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 2/TFN-SVE del 24 Luglio 2018 (dispositivo) RECLAMO N°. 150 DELLA SOCIETÀ AC BRESSANA 1918 ASD CONTRO LA SOCIETÀ GSD GIOVANILE LUNGAVILLA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 608 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE MORONI LUCA), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 22.3.2018.

RECLAMO N°. 150 DELLA SOCIETÀ AC BRESSANA 1918 ASD CONTRO LA SOCIETÀ GSD GIOVANILE LUNGAVILLA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 608 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE MORONI LUCA), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 22.3.2018.

Con reclamo notificato in data 13.04.2018, la Società AC Bressana 1918 ASD ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche la delibera, pubblicata sul C.U. n. 8/E del 22.03.2018, e comunicata in data 07.04.2018, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento, in favore della Società GSD Giovanile Lungavilla degli importi dovuti a titolo di premio di preparazione, relativi al calciatore Moroni Luca, quale unica titolare del vincolo annuale, pari ad € 1.883,70, di cui € 1.638,00 a titolo di premio, ed € 245,70 a titolo di penale.

La AC Bressana 1918 ASD, a fondamento del proprio gravame, deduceva – in via principale - di non aver mai ricevuto una richiesta stragiudiziale di pagamento; ed – in subordine – contestava il quantum, considerando la controparte non l’unica Società titolare del vincolo annuale, bensì la penultima, in quanto il calciatore era stato tesserato dalla stessa appellante con  vincolo annuale nella stagione sportiva 2016/17, prima di essere dalla stessa tesserato con vincolo pluriennale nella stagione successiva 2017/18.

In assenza di controdeduzioni, la vertenza veniva decisa nella riunione del 30.07.2018.

Il reclamo è infondato e deve essere rigettato.

Infatti, preliminarmente, si rileva come la normativa in materia, sancita dall’art. 96 NOIF, non prescriva alcun obbligo, in capo alla Società richiedente il premio di preparazione, di dimostrare di aver provato ad ottenerlo preliminarmente in via stragiudiziale.

Pertanto, la GSD Giovanile Lungavilla era pienamente legittimata ad adire la Commissione Premi al fine di ottenere il riconoscimento del premio di preparazione in questione.

Tanto premesso, parimenti infondata risulta essere la domanda subordinata di riduzione dell’importo del premio svolta dalla stessa AC Bressana 1918 ASD.

Infatti, come più volte affermato da questo Tribunale, ai fini del Premio di Preparazione, nel calcolo del triennio non può computarsi anche il tesseramento con vincolo annuale ad opera della medesima Società,  poi tenuta al pagamento del Premio, in quanto risultante  la prima titolare del tesseramento pluriennale del calciatore, non potendosi infatti ammettere ed immaginarsi la corresponsione ed il pagamento di un premio in favore di sé medesimi.

Il tesseramento del calciatore Moroni ad opera della stessa ricorrente per la stagione 2016- 2017, con vincolo annuale, dunque non rileva ai fini del riconoscimento e del calcolo del premio di preparazione ex art. 96 NOIF; correttamente pertanto, sulla base dello storico del calciatore, la Commissione ha individuato nella GSD Giovanile Lungavilla, l’unica Società titolare del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni prima del tesseramento pluriennale da parte della AC Bressana 1918 ASD.

Tanto considerato.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società AC Bressana 1918 ASD e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina addebitarsi la tassa.

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