F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 6/TFN-SVE del 5 Novembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 2/TFN-SVE del 24 Luglio 2018 (dispositivo) RECLAMO N°. 186 DELLA SOCIETÀ ASD ROTUNDA MARIS CONTRO LA SOCIETÀ ASD VIRTUS RE LEONE CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 650 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE COMPARATO GIUSEPPE), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 26.04.2018.
RECLAMO N°. 186 DELLA SOCIETÀ ASD ROTUNDA MARIS CONTRO LA SOCIETÀ ASD VIRTUS RE LEONE CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 650 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE COMPARATO GIUSEPPE), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 26.04.2018.
Con reclamo del 21 Maggio 2018 la Società ASD Rotunda Maris ha adito questo Tribunale impugnando la delibera della Commissione Premi di cui al C.U. 9/E del 26 Aprile 2018, comunicata mediante lettera raccomandata A.R. in data 14 Maggio 2018, con la quale era stata condannata a pagare alla ASD Virtus Re Leone Calcio il premio di preparazione, relativo al calciatore Giuseppe Comparato riferito alla s.s. 2014/2015, nella misura di € 928,20 oltre alla penale a favore della FIGC di € 232,05.
Sosteneva la reclamante di aver tesserato il calciatore Comparato in data 26 Agosto 2017 e di averlo successivamente trasferito, in data 1° Dicembre 2017, alla FC Francavilla Calcio; tale ultimo trasferimento avvenuto nel corso della medesima s.s. 2017/2018 escluderebbe dunque il diritto al premio da parte della resistente in quanto non si sarebbe perfezionata la condizione di cui all’art. 96 NOIF ossia il permanere del “vincolo del calciatore per almeno una intera stagione sportiva”.
La ASD Rotunda Maris chiedeva pertanto l’annullamento della decisione impugnata.
La ASD Virtus Re Leone Calcio non presentava proprie controdeduzioni ed il reclamo veniva dunque discusso e deciso nella riunione del 24/7/2018.
Il reclamo risulta infondato e deve pertanto essere rigettato. La condizione di cui all’art. 96 NOIF, ossia il vincolo del calciatore per almeno un’intera stagione sportiva, si riferisce al tesseramento dell’atleta da parte della Società richiedente il premio, e non già al tesseramento da parte di quella tenuta a corrisponderlo; il premio è infatti dovuto per il periodo di preparazione impartito dalla Società dilettantistica richiedente il premio, periodo che deve sussistere per almeno un’intera stagione sportiva. Nel caso in esame il tesseramento del Comparato, nelle fila della ASD Virtus Re Leone Calcio, si è protratto per più di una stagione sportiva (ininterrottamente dalla stagione 2012/2013 a quella 2015/2016); verificata dunque, come sussistente, la suddetta condizione il diritto al premio da parte della resistente, si è perfezionato al momento del primo tesseramento pluriennale del giovane calciatore da parte della ASD Rotunda Maris. Il successivo trasferimento nel corso della medesima stagione sportiva non esclude poi la debenza del premio, ma impone se del caso il pagamento di una integrazione da parte della seconda Società FC Francavilla Calcio (tenuto conto ovviamente di quanto già corrisposto dalla odierna reclamante).
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Rotunda Maris e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi.
Ordina addebitarsi la tassa.
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