F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 7/TFN-SVE del 5 Novembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 4/TFN-SVE del 11 Settembre 2018 (dispositivo) RECLAMO N°. 191 DELLA SOCIETÀ AC CAVALLINO ASD CONTRO LA SOCIETÀ SSDSRL CALCIO SAN DONÀ AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 788 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE PAPIRI SIMONE), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E DEL 24.05.2018.

RECLAMO N°. 191 DELLA SOCIETÀ AC CAVALLINO ASD CONTRO LA SOCIETÀ SSDSRL CALCIO SAN DONÀ AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 788 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE PAPIRI SIMONE), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E DEL 24.05.2018.

Con reclamo notificato in data 04.06.2018, la Società AC Cavallino ASD ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale la delibera della Commissione Premi, pubblicata sul C.U. n. 10/E del 24.05.2018, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento, in favore della Società SSDSRL Calcio San Donà, degli importi dovuti a titolo di premio di preparazione relativi al calciatore Simone Papiri, e pari ad € 1.067,43, di cui € 928,20 a titolo di premio, ed € 139,23 a titolo di penale.

La AC Cavallino ASD, a fondamento del proprio gravame, eccepiva di aver provveduto pagamento del premio di preparazione di cui trattasi, ed all’uopo in atti la ricevuta del bonifico bancario recante data 26.03.2018.

In assenza di controdeduzioni, la vertenza è stata decisa nella riunione del 11.03.2018.

Dalla documentazione in atti risulta accertato che, in data 26 Marzo 2018, è stato regolato tra le parti il pagamento del premio di preparazione relativo al calciatore Simone Papiri, di talché si deve ritenere cessata la materia del contendere limitatamente allo stesso.

Con riguardo, invece, all’applicazione della penale, la decisione di primo grado deve essere confermata, in quanto - da un lato - il pagamento relativo al premio è stato  effettuato successivamente alla proposizione del ricorso della SSDSRL Calcio San Donà (13 Marzo 2018); e - dall’altro - in atti non v’è prova che, prima della decisione, alcuna delle due Società abbia trasmesso il documento alla Commissione Premi al fine di paralizzare l’ulteriore corso del procedimento.

Ne consegue che la delibera oggi impugnata è stata correttamente adottata, il che comporta, stante l’accoglimento del ricorso in quella sede, la legittima applicazione della penale ex art. 96 NOIF.

Tanto considerato.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

dichiara cessata la materia del contendere e annulla, limitatamente alla pronuncia sul premio, la decisione della Commissione Premi e conferma per il resto quanto al pagamento della penale. Dispone addebitarsi la tassa.

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