F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 7/TFN-SVE del 5 Novembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 4/TFN-SVE del 11 Settembre 2018 (dispositivo) RECLAMO N°. 192 DEL FALL. US AREZZO SRL CONTRO FALL. USD UNION TEAM CHIMERA SSD ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 749 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE DAUTI FABIO), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E DEL 24.05.2018.

RECLAMO N°. 192 DEL FALL. US AREZZO SRL CONTRO FALL. USD UNION TEAM CHIMERA SSD ARL  AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC.  N.  749  –  PREMIO  DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE DAUTI FABIO), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E DEL 24.05.2018.

Con ricorso del 28 Febbraio 2018 il Fallimento Union Team Chimera Arezzo SSD a rl ha adito la Commissione Premi per chiedere la condanna della Società US Arezzo Srl al pagamento del premio di preparazione, come previsto dall’art. 96 NOIF, per avere quest’ultima tesserato il calciatore Dauti Fabio, nato il 2.03.2003, con vincolo “giovane” il 3 Agosto 2016 e con riferimento alla stagione sportive 2015/16 in cui il calciatore venne tesserato da essa ricorrente con vincolo annuale.

Con delibera in C.U. 10/E del 24.05.2018 (notificata in data 01.06.2018) la Commissione Premi ha accolto il ricorso condannando la Società US Arezzo (nelle more fallita) al pagamento della somma di € 16.216,20, di cui € 12.012,00 al Fallimento Union Team Chimera Arezzo SSD a rl a titolo di premio di preparazione quale unica titolare del vincolo annuale, ed € 4.204,20 alla FIGC a titolo di penale.

Avverso tale delibera, con reclamo dell’08.06.2018, la Società US Arezzo in fallimento in esercizio provvisorio, ha proposto impugnazione dinnanzi a questo Tribunale, deducendo, quale motivi di gravame, la mancata ricezione del ricorso depositato alla Commissione Premi, nonché l’errata quantificazione del premio da parte dell’adita Commissione, asserendo che la Union Team Chimera Arezzo SSD non possa ritenersi come unica titolare del vincolo annuale bensì come penultima avente diritto al premio di preparazione.

Con controdeduzioni al reclamo del 26.06.2018 il Fallimento USD. Union Team Chimera Arezzo SSD a rl si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni sia in fatto che in diritto.

Più in particolare, il sodalizio ha prodotto la ricevuta della raccomandata inviata all’indirizzo indicato nella visura camerale, ed ha evidenziato, alla luce del tesseramento intercorso con l’atleta, la corretta applicazione dell’art. 96 NOIF da parte dalla Commissione Premi, atteso che la Società obbligata al pagamento al premio per avere tesserato per la prima volta il calciatore con vincolo pluriennale e che lo abbia in precedenza tesserato con vincolo annuale, non può essere annoverata tra le aventi diritto al premio.

Alla riunione dell’11 Settembre 2018 sono comparsi i legali della reclamante che hanno prodotto la delibera 28.2.2018 del Commissario Straordinario C.U. 13/2018 con la quale è stata decretata la decadenza  dall’affiliazione  della  Union  Team  Chimera  Arezzo,  concludendo,  quindi,  per  la dichiarazione di estinzione del giudizio.

Il ricorso è stato quindi trattenuto in decisione.    L’appello è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.

Alla luce del C.U. 13/FIGC del 28 Febbraio 2018, da ultimo prodotto dalla Società reclamante e con cui il Commissario Straordinario ha decretato la decadenza dall’affiliazione della Società USD. Union Team Chimera Arezzo SSD a rl, dichiarata fallita dal Tribunale Ordinario di Arezzo con sentenza n. 62 del 01.07.2016, è evidente che la Curatela odierna resistente, già alla data di ricezione del ricorso introduttivo da parte della Commissione Premi (28.02.2018), non avesse più legittimazione ad agire e/o a contraddire dinanzi agli organi di giustizia sportiva della FIGC

Si deve pertanto provvedere all’annullamento della decisione della Commissione Premi in quanto quest’ultima avrebbe dovuto già all’epoca dichiarare l’improcedibilità della domanda.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

accoglie il reclamo presentato dalla Società US Arezzo Srl in Fallimento e, per l’effetto, annulla l’impugnata decisione della Commissione Premi.

Nulla per la tassa.

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