F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 9/TFN-SVE del 17 Dicembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 5/TFN-SVE del 16 Ottobre 2018 (dispositivo) RECLAMO N°. 2 DELLA SOCIETÀ ACD IMOLESE FM AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON LA CALCIATRICE ZANDOMENICHI SAMANTHA, PUBBLICATA NEL C.U. 348/CAE-LND del 26.6.2018.

RECLAMO N°. 2 DELLA SOCIETÀ ACD IMOLESE FM AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON LA CALCIATRICE ZANDOMENICHI SAMANTHA, PUBBLICATA NEL C.U. 348/CAE-LND del 26.6.2018.

Con atto trasmesso a mezzo pec in data 02 Luglio 2018, la ACD Imolese FM ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche la decisione della Commissione Accordi Economici, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 348/CAE-LND del 26.06.2018, con la quale la Società reclamante è stata condannata al pagamento in favore della calciatrice Samantha Zandomenichi dell’importo di € 712,90, a saldo della somma alla stessa dovuta a fronte dell’accordo economico inter partes per la stagione sportiva 2017/2018.

A sostegno del proprio reclamo, la ACD Imolese FM, preso atto della inammissibilità per decadenza dei termini della propria costituzione innanzi la CAE, dalla quale era scaturita giustamente la decisione oggi impugnata, rilevava di non dovere alcuna differenza di compenso alla calciatrice per le motivazioni già espresse nella raccomandata del 25/01/2018, ma senza la produzione della suddetta, e riteneva, pertanto, la richiesta della calciatrice priva di ogni fondamento.

Ritualmente notiziata del reclamo, la calciatrice Samantha Zandomenichi controdeduceva eccependo preliminarmente l’inammissibilità dell’appello ricorso per violazione del principio del contraddittorio e violazione dell’art. 25bis n. 5 del Regolamento LND e per genericità ex art. 33 comma 6 CGS, nonché la sua temerarietà, e ne chiedeva il rigetto con conferma della decisione impugnata.

La vertenza è stata quindi discussa e decisa nella riunione del 16 Ottobre 2018.

Il reclamo è infondato, generico ed inammissibile.

Preliminarmente, deve rilevarsi che corretta è la decisione della CAE laddove ha ritenuto in quella sede la inammissibilità della costituzione della odierna reclamante, essendo pervenute le controdeduzioni della Società solo in data 29/05/2018, e cioè oltre i termini di rito; eccezione ribadita anche in questa sede dalla calciatrice, che ha precisato di non aver avuto contezza delle stesse, se non all’udienza di discussione innanzi la CAE , pertanto, non accettando il contraddittorio con la Società.

Considerata, pertanto, la inammissibilità delle controdeduzioni dinanzi alla Commissione Accordi Economici L.N.D., la ACD Imolese FM si è così preclusa la possibilità di proporre eccezioni o doglianze in appello, che ben avrebbe potuto e dovuto formulare in primo grado, le quali, se introdotte, restano assorbite poiché tardive e quindi inammissibili, in quanto proposte per la prima volta in questa sede di gravame.

In ogni caso, nel caso di specie, le doglianze proposte in questa sede, oltre a essere generiche e tardive, sarebbero anche sfornite di prova, non risultando sufficiente il generico richiamo alla raccomandata del 25/01/2018 indicata, peraltro neppure prodotta.

Tanto premesso,

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società ACD Imolese FM e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della CAE – LND.

Dispone addebitarsi la tassa.

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