F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 9/TFN-SVE del 17 Dicembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 5/TFN-SVE del 16 Ottobre 2018 (dispositivo) RECLAMO N°. 11 DELLA SOCIETÀ AC CHIEVO VERONA 1929 SRL CONTRO LA SOCIETÀ FC PRO VERCELLI 1892 SRL AVVERSO LA COMUNICAZIONE LNPA – UFFICIO TESSERAMENTO CON LA QUALE È STATO RICONOSCIUTO IL PREMIO DI RENDIMENTO – CALCIATORE BANI MATTIA.
RECLAMO N°. 11 DELLA SOCIETÀ AC CHIEVO VERONA 1929 SRL CONTRO LA SOCIETÀ FC PRO VERCELLI 1892 SRL AVVERSO LA COMUNICAZIONE LNPA – UFFICIO TESSERAMENTO CON LA QUALE È STATO RICONOSCIUTO IL PREMIO DI RENDIMENTO – CALCIATORE BANI MATTIA.
Con ricorso n. 11 pervenuto il 10.7.18 la Società AC Chievo Verona adiva lo scrivente Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, impugnando la certificazione della LNPA Ufficio Tesseramenti del 4.7.18, con la quale, la stessa indicava in € 600.000,00 il premio di rendimento conseguente al verificarsi delle condizioni previste dell’accordo n. 185/A stipulato tra le parti, con il quale l’atleta Mattia Bani veniva trasferito dalla FC Pro Vercelli 1892 Srl alla AC Chievo Verona. Assumeva la Società ricorrente che la impugnata certificazione della LNPA Ufficio Tesseramenti sarebbe invalida e inefficace perché non motivata; assumeva altresì che l’atleta Bani non avrebbe partecipato a nessuna gara di Serie A nella stagione 2016-2017, né che sarebbe stato inserito nella lista ex C.U 83/2014 per quella stagione, e quindi che l’accordo 185/A sarebbe stato reso inefficace dall’accordo successivo n. 727/A del 29.7.16 con il quale l’atleta Bani veniva trasferito, a titolo temporaneo dalla AC Chievo Verona alla FC Pro Vercelli 1892 Srl.
Contestava infine che l’accordo n. 185/A, ove valido, sarebbe stato mal interpretato, poiché ciascuna delle pattuizioni indicate doveva intendersi esclusiva al suo verificarsi, senza pertanto cumulo tra di esse. Insisteva e concludeva per l’annullamento e la revoca della suddetta certificazione.
Si costituiva tempestivamente la Società FC Pro Vercelli 1892 Srl, la quale contestava le argomentazioni e la domanda della ricorrente, assumendo che la certificazione della LNPA non dovesse essere motivata, che l’accordo del 29.7.2016 n. 727/A. non derogasse ma integrasse il precedente accordo n. 185/A, e che infine le pattuizioni contenute nell’accordo 185/A dovessero intendersi cumulate fra loro.
Alla udienza del 16.10.18 la vertenza veniva trattata alla presenza di procuratori delle parti, che si riportavano ai propri scritti difensivi, e, all’esito della discussione, veniva decisa.
Occorre preliminarmente richiamare i fatti decisivi che hanno dato sfogo alla controversia, che qui ci occupa.
In data 28.7.2016 le Società AC Chievo Verona e FC Pro Vercelli 1892 Srl concordavano la cessione del contratto relativo al calciatore Mattia Bani dalla FC Pro Vercelli 1892 Srl alla AC Chievo Verona, convenendo il pagamento dell’accordo attraverso un meccanismo comprendente anche un premio di rendimento, differito nel tempo e condizionato ed ancorato ad una serie di eventi, strettamente legati alla attività agonistica dell’atleta, e ai risultati conseguiti.
Segnatamente le pattuizioni relative all’aspetto economico dell’accordo erano così convenute:
1. € 100.000 (centomila/00) qualora il calciatore sia inserito nella lista dell’AC Chievo Verona ex CU 83 del 20.11.2014 al termine della sessione estiva del calciomercato.
2. € 150.000 (centocinquantamila/00) alla 1^ presenza in Serie A con il Chievo Verona
3. € 50.000 (cinquantamila/00) alla 3^ presenza in Serie A con il Chievo Verona
4. € 50.000 (cinquantamila/00) alla 5^ presenza in Serie A con il Chievo Verona
5. € 75.000 (settantacinquemila/00) alla 6^ presenza in Serie A con il Chievo Verona
6. € 75.000 (settantacinquemila/00) alla 11^ presenza in Serie A con il Chievo Verona
7. € 100.000 (centomila/00) alla 15^ presenza in Serie A con il Chievo Verona
8. € 100.000 (centomila/00) alla 20^ presenza in Serie A con il Chievo Verona
9. € 150.000 (centocinquantamila/00) alla 25^ presenza in Serie A con il Chievo Verona
10. € 150.000 (centocinquantamila/00) alla 30^ presenza in Serie A con il Chievo Verona
In caso di futura vendita ad un terzo club l’A C Chievo Verona riconoscerà alla ProVercelli FC una somma pari al 50% del ricavato.
L’A C Chievo Verona riconoscerà alla ProVercelli la percentuale dovuta una volta che l’A C Chievo Verona avrà incassato l’intero corrispettivo pattuito o nei casi di pagamenti rateali la percentuale sarà corrisposta secondo la medesima rateizzazione del trasferimento.
Il giorno successivo le stesse parti convenivano il trasferimento dell’atleta Mattia Bani dalla AC Chievo Verona alla FC Pro Vercelli 1892 Srl a titolo temporaneo e gratuito per la successiva stagione 2016/2017.
Al termine della stessa il calciatore Mattia Bani rientrava dal cd prestito al AC Chievo Verona, e, nella successiva stagione 2017-2018, veniva inserito nella lista ex C.U 83/2014 al termine della sessione estiva del calcio mercato, e nella medesima stagione partecipava a n.16 partite ufficiali con il AC Chievo Verona in Serie A.
Di tanto la Lega Serie A dava certificazione con l’atto qui impugnato.
Posta la premessa in fatto, è opportuno analizzare le censure proposte dalla Società ricorrente alla certificazione impugnata.
Assume la AC Chievo Verona che il provvedimento della Lega Serie A sarebbe nullo, e comunque viziato, perché privo di qualsiasi parte motiva, laddove i provvedimenti decisori dovrebbero essere supportati da adeguata motivazione.
La contestazione è infondata; la certificazione della LNPA non è un provvedimento giurisdizionale, ma strettamente amministrativo, sicché esso non deve essere necessariamente motivato. D’altra parte, e nella fattispecie in esame, la LNPA si è limitata correttamente ad indicare il premio di rendimento conseguente al numero delle partite nelle quali il calciatore ha giocato, applicando il risultato di tale verifica alle clausole convenute.
Nel merito la Società AC Chievo Verona sostiene che l’atleta, nella stagione 2016-2017, immediatamente successiva all’accordo stesso, non avrebbe giocato nessuna partita in Serie A; sostiene altresì che lo stesso atleta non sarebbe stato quindi inserito nella lista ex CU 83/2014; assume che l’accordo stipulato il 29.7.2016, giorno successivo a quello qui impugnato, avrebbe avuto lo scopo di novare il patto negoziale, convenuto il giorno precedente, rendendo di fatto inefficaci le clausole economiche ivi convenute.
Le censure delle quali le prime due tra loro collegate, sono infondate.
È evidente e incontroverso che la pattuizione del 29.7.2016 (accordo per la cessione temporanea del calciatore) non elida quella del 28.7.2016, precedente, ma la integri, e che i due accordi siano rivolti a valorizzare e aiutare la crescita del giovane atleta.
La AC Chievo Verona, con la pattuizione del 28.7.2016 si è voluta assicurare la titolarità del contratto con il calciatore, nel mentre la FC Pro Vercelli 1892 Srl si è, nel contempo, assicurata il compenso economico, rivolto, attraverso un meccanismo di premio di rendimento, crescente, legato alle partecipazioni dell’atleta al campionato di Serie A, ad ottenere un incremento del corrispettivo pattuito.
Parimenti, e sempre all’interno del complessivo accordo, le parti hanno evidentemente convenuto che fosse utile alla crescita del giovane atleta, giocare un altro anno presso la FC Pro Vercelli 1892 Srl, piuttosto che rischiare “la panchina” alla prima esperienza in Serie A.
In questa logica, è coerente assumere che l’intento del AC Chievo Verona fosse quello di assicurarsi la proprietà del cartellino, facendo però fare ancor gavetta all’atleta nella Serie inferiore, e l’intento della FC Pro Vercelli 1892 Srl, fosse quello di assicurarsi la cessione dell’atleta attraverso un meccanismo di pagamento che ne valorizzasse le qualità, scommettendo sul suo futuro presso una Società di Serie A, e nel contempo di poterlo utilizzare ancora per un anno nella propria categoria di appartenenza.
Ma anche volendo restare alle clausole stesse, la riflessione non muta di segno. Nel secondo, immediato accordo non si fa menzione del precedente precisando, per ipotesi, di superarlo e renderlo inefficace, o comunque indicando che esso possa ritenersi incompatibile con il precedente. Cass. Civ., Sez. III, 09-03-2010, n. 5665. Le variazioni di misura del canone e la modificazione del termine di scadenza non sono in sé indice della novazione di un rapporto di locazione, trattandosi di modificazioni accessorie della correlativa obbligazione che non rilevano ai fini della configurabilità della novazione oggettiva del rapporto obbligatorio, la quale postula, oltre all'aliquid novi, l'animus novandi (inteso come manifestazione inequivoca dell'intento novativo) e la causa novandi (intesa come interesse comune delle parti all'effetto novativo); l'accertamento che su tali tre elementi compia il giudice di merito è incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato.
Vedasi altresì la pattuizione conclusiva dell’accordo del 29.7,16 che conferisce alla FC Pro Vercelli 1892 Srl un diritto di opzione per € 5.000.000,00 e alla AC Chievo Verona un diritto di controopzione per sole € 1.000,00, che rende evidente l’intento complessivo delle parti.
Tutto ciò in perfetta coerenza con i parametri interpretativi che la Suprema Corte ha indicato relativamente alla comune intenzione delle parti e alle clausole da esse predisposte. Per tutte, Cass. Civ. [Ord.], Sez. Trib., 30-01-2018, n. 2267.
Alla luce del principio enunciato dall'art. 1363 c.c., il giudice non può, nella interpretazione dei contratti arrestarsi ad una considerazione «atomistica» delle singole clausole, neppure quando la loro interpretazione possa essere compiuta, senza incertezze, sulla base del «senso letterale delle parole», poiché anche questo va necessariamente riferito all'intero testo della dichiarazione negoziale, onde le varie espressioni che in essa figurano vanno coordinate fra loro e ricondotte ad armonica unità e concordanza,
E ancora Cass. Civ. Sez. III, 19-03-2018, n. 6675. In tema di interpretazione del contratto, l'elemento letterale, sebbene centrale nella ricerca della reale volontà delle parti, deve essere riguardato alla stregua di ulteriori criteri ermeneutici e, segnatamente, dell'interpretazione funzionale, che attribuisce rilievo alla causa concreta del contratto ed allo scopo pratico perseguito dalle parti, oltre che dell'interpretazione secondo buona fede, che si specifica nel significato di lealtà e si concreta nel non suscitare falsi affidamenti e nel non contestare ragionevoli affidamenti ingenerati nella controparte.
Corte Federale D’appello FIGC – Com. Uff. n. 047/CFA (2017/2018) - Appello AS Soma Spa avverso il riconoscimento del premio di rendimento relativo al calciatore Adem Ljajic in favore della Società AC Fiorentina: …… Cfr. La lettera del testo contrattuale sopra ricordato, in altri termini, lascia fuori (i.e. esclude) la possibilità di considerare utilmente, ai fini del sorgere dell’obbligo di corrispondere il premio in questione, avvenimenti eventuali e successivi alla redazione della classifica finale del campionato di Serie A. In tal senso, infatti, «la comune intenzione dei contraenti deve essere ricercata avendo riguardo al senso letterale delle parole da verificare alla luce dell’intero contesto negoziale ai sensi dell'art. 1363 c.c., nonché ai criteri d’interpretazione soggettiva di cui agli artt. 1369 e 1366 c.c., e volti, rispettivamente, a consentire l’accertamento del significato dell’accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta e ad escludere - mediante comportamento improntato a lealtà ed a salvaguardia dell'altrui interesse - interpretazioni cavillose deponenti per un significato in contrasto con gli interessi che le parti hanno voluto tutelare mediante la stipulazione negoziale» (così, di recente, Cassazione civ., sez. II, 28/03/2017, n. 7927).
E ancora L’interpretazione del contratto è, come noto, da un punto di vista logico, un percorso circolare che impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione delle parti e quindi di verificare se quest'ultima sia coerente con le parti restanti del contratto e con la condotta delle stesse. Siffatta indagine conduce chiaramente ed agevolmente al risultato di cui si è detto, ossia che il tenore letterale della disposizione contrattuale in esame, anche alla luce di una lettura complessiva del testo negoziale in materia di premi, della ratio dell’accordo e degli interessi che le parti hanno voluto salvaguardare con la disciplina di cui trattasi, ancora la maturazione del c.d. premio di rendimento in questione al mero raggiungimento di una data posizione in classifica che sia tale da consentire la partecipazione alla Europa League.
In conclusione sul punto, è di tutta evidenza l’unicità del complessivo accordo, sviluppatosi attraverso la pattuizione del 28.7.2016, con trasferimento a titolo definitivo a favore del AC Chievo Verona e, con la successiva pattuizione del giorno dopo, con il ritrasferimento a titolo temporaneo a favore della FC Pro Vercelli 1892 Srl.
Per la valutazione e quantificazione del premio di rendimento occorre far riferimento all’accordo del 28.7.2016, ritenendolo efficace a decorrere dalla cessazione del trasferimento a titolo temporaneo e quindi dal ritorno dell’atleta tra le file dell’AC Chievo Verona.
Da ciò consegue che, certamente, nella stagione 2016-2017 l’atleta Bani non possa aver giocato nessuna partita in Serie A con la AC Chievo, in quanto trasferito a titolo temporaneo alla FC Pro Vercelli 1892 Srl, e che l’efficacia dell’accordo del 28.7.2016, debba ritenersi riferita alla prima e successiva stagione (2017-2018) nella quale l’atleta sarebbe rimasto nelle file del AC Chievo e da questa utilizzato.
È parimenti infondata la censura, proposta dall’ AC Chievo Verona, in via subordinata, e avente ad oggetto l’erronea interpretazione da parte delle Lega di Serie A dell’accordo del 28.7.2016, laddove si stabilisce il cumulo di ciascun importo pattuito per il raggiungimento di ciascun risultato pattuito.
Sostiene infatti l’AC Chievo Verona che le parti avrebbero effettivamente pattuito che ciascun premio sarebbe stato autonomo, non cumulabile, sicché l’importo indicato dalla Lega di Serie A, che somma le singole voci economiche legate al raggiungimento di ciascun obiettivo, sarebbe erroneo. Anche questa censura non coglie nel segno.
È di tutta evidenza, che, nell’ambito complessivo della pattuizione rivolta a valutare e valorizzare le prestazioni del giovane calciatore, le parti abbiano pattuito il premio di rendimento attraverso l’indicazione di una serie di obiettivi, via via crescenti, tali da premiare l’attività di addestramento e preparazione svolta nel passato dalla FC Pro Vercelli 1892 Srl, e confermata nel gradimento dalla utilizzazione del calciatore stesso nella difficile competizione della Serie A.
Ed allora, volendo seguire il percorso che le parti hanno voluto concordare nella complessa complessiva pattuizione contrattuale, è assolutamente logico che ciascun obiettivo raggiunto sia cumulato al precedente.
Ma si giunge allo stesso risultato, ragionando a contrario, ovvero provando a interpretare il contratto, partendo dal presupposto in base al quale il raggiungimento di un obiettivo escluda gli altri.
Ma così ragionando si giungerebbe al paradosso rappresentato dal fatto che il massimo obiettivo possibile (partecipazione a n. 30 gare di Serie), sarebbe compensato con il pagamento della sola somma incrementativa di € 150.000, nel mentre l’inclusione nella lista di Serie A (senza per ipotesi la successiva partecipazione a nessuna partita) verrebbe gratificata con la somma di € 100.000,00, o ancor più la partecipazione a 6 gare darebbe diritto al premio di € 75.000,00, inferiore al premio convenuto per la sola inclusione nelle liste.
L’assurdità di tale ipotesi è evidente.
Si deve quindi convenire che le parti abbiano convenuto una serie di compensi premianti e crescenti, aggiuntivi, legati al rendimento dell’atleta e al gradimento dello staff dell’ AC Chievo Verona, e parametrati alle sue partecipazioni al campionato di Serie A, via via intervenute, e ponendo un tetto massimo alla valutazione del gradimento con un numero finale di partecipazioni (n. 30), e, nel contempo, ponendo un tetto massimo collegato al compenso complessivo eventualmente recuperabile dalla FC Pro Vercelli 1892 Srl pari a complessivi € 1.000.000,00.
E corollario di tale complessa pattuizione è l’ulteriore clausola che stabilisce che, laddove la AC Chievo Verona intendesse cedere il calciatore a titolo definitivo a terza Società, la Pro Vercelli avrebbe diritto ad un ulteriore quota del corrispettivo rappresentata dalla percentuale del 50% sull’importo tratto da quella successiva cessione.
Tale soluzione è peraltro confortata dalle precedenti decisioni assunte dallo scrivente Tribunale e confermate dalla Corte Federale ( si vedano le decisioni relative alla vicenda Roma/Fiorentina relativamente alla cessione del apporto avente ad oggetto il calciatore Lijaic - Corte Federale del 22.1.2016 e la successiva decisione dello scrivente Tribunale C U 23/2017, nella quale così questo Tribunale argomentava: Peraltro, questo stesso Tribunale che in altra vertenza pendente tra le stesse parti ed avendo ad oggetto una pretesa creditoria ricavabile dallo stesso contratto, non ha mancato di osservare come “ … l’unica corretta interpretazione che questo Tribunale Federale ritiene di dovere privilegiare è quella letterale che pone in stretta correlazione non già le varie clausole tra loro bensì la singola clausola con il singolo evento in essa previsto … del resto che non debba rilevare tanto e soltanto ai fini della maturazione del premio il posizionamento in classifica, quanto e soprattutto la partecipazione alla Europa League …”.
Tale orientamento veniva confermato anche dalla Corte di Appello Federale, che con decisione del 22 Gennaio 2016 affermava come “… l’unica interpretazione ammissibile, qualora non si voglia cedere nell’arbitrarietà, è quella che condiziona il premio previsto in ogni singolo specifico punto all’evento nel medesimo previsto …”)
Le riflessioni che precedono offrono pieno confronto alla valutazione della corretta certificazione formulata dalla LNPA e qui infondatamente impugnata, in realtà immune da vizi ed erronei e come tale da confermarsi in toto.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
rigetta il reclamo presentato dalla Società AC Chievo Srl e, per l’effetto, conferma la certificazione dell’Ufficio Tesseramento della LNPA.
Nulla per le spese.
Dispone addebitarsi la tassa.
Share the post "F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 9/TFN-SVE del 17 Dicembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 5/TFN-SVE del 16 Ottobre 2018 (dispositivo) RECLAMO N°. 11 DELLA SOCIETÀ AC CHIEVO VERONA 1929 SRL CONTRO LA SOCIETÀ FC PRO VERCELLI 1892 SRL AVVERSO LA COMUNICAZIONE LNPA – UFFICIO TESSERAMENTO CON LA QUALE È STATO RICONOSCIUTO IL PREMIO DI RENDIMENTO – CALCIATORE BANI MATTIA."