F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 9/TFN-SVE del 17 Dicembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 5/TFN-SVE del 16 Ottobre 2018 (dispositivo) RECLAMO N°. 221 DELLA SOCIETÀ US AREZZO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD TRICESIMO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 851 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE MORETTI JACOPO), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E DEL 13.06.2018.

RECLAMO N°. 221 DELLA SOCIETÀ US AREZZO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD TRICESIMO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 851 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE MORETTI JACOPO), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E DEL 13.06.2018.

Con reclamo in data 25 giugno 2018 la US Arezzo Srl in fallimento in esercizio provvisorio ha impugnato la delibera della Commissione Premi, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 11/E del 13 giugno 2018, con la quale la Società reclamante è stata condannata al pagamento dell’importo totale di € 6.044,22, di cui € 4.477,20 a titolo di premio di preparazione in favore della Società ASD Tricesimo per il calciatore Jacopo Moretti, ed € 1.567,02 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC.

A sostegno del proprio reclamo ha eccepito un difetto di notifica, affermando di non aver mai ricevuto il ricorso di primo grado; nonché, nel merito, l’erroneità della delibera impugnata per violazione dell’art. 96, comma 2 delle NOIF, stante l’assunzione del vincolo pluriennale del calciatore Jacopo Moretti, non in capo alla US Arezzo bensì in capo alla Palmarket Pagnacco.

La ASD Tricesimo ha depositato controdeduzioni eccependo la regolarità della notifica del ricorso di primo grado, nonché, nel merito la legittimità della delibera della Commissione Premi.

La vertenza è stata discussa e decisa nella riunione del 16 Ottobre 2018. Il giudizio è improcedibile.

L’art. 16, comma 6 delle NOIF prevede che: “il presidente federale delibera la revoca dell’affiliazione della Società in caso di dichiarazione e/o accertamento giudiziale dello stato di insolvenza gli effetti della revoca siano intervenuti nel corso del Campionato e comunque prima della scadenza fissata per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato di competenza successivo, decorrono da tale data nel solo caso in cui l’esercizio dell’impresa prosegua”.

Con  comunicato  Ufficiale  n.  85  del  29/06/2018,  acquisito  d’ufficio  da  questo  Tribunale,  il Commissario Straordinario della FIGC ha deliberato la revoca dell’affiliazione della U.S. Arezzo Srl La Società pertanto, non è più un soggetto dell’ordinamento sportivo.

Da ciò deriva l’improcedibilità del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, dichiara improcedibile il reclamo presentato dalla Società US Arezzo Srl. Nulla per la tassa.

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