F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 9/TFN-SVE del 17 Dicembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 5/TFN-SVE del 16 Ottobre 2018 (dispositivo) RECLAMO N°. 17 DELLA SOCIETÀ ASD PESCARA FEMMINILE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON LA CALCIATRICE DEBIASI CROCETA TATIANE, PUBBLICATA NEL C.U. 46/CAE-LND del 25.7.2018.

RECLAMO N°. 17 DELLA SOCIETÀ ASD PESCARA FEMMINILE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON LA CALCIATRICE DEBIASI CROCETA TATIANE, PUBBLICATA NEL C.U. 46/CAE-LND del 25.7.2018.

Con reclamo trasmesso a mezzo raccomandata a.r. del 30 Marzo 2018, la calciatrice Tatiane Debiase Croceta si rivolgeva alla Commissione Accordi Economici, esponendo di avere concluso con la Società ASD Pescara Femminile un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 27.000,00, a mezzo ratei mensili, per la stagione sportiva 2017/18. Precisato di avere percepito la minore somma di € 12.750,00, chiedeva, quindi, la condanna della Società al pagamento della somma di € 14.250,00, di cui € 3.450,00 per mensilità scadute ed € 10.800,00 per mensilità a scadere.

La Società si costituiva in giudizio, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del reclamo per asserita difformità delle sottoscrizioni della calciatrice tra ricorso e mandato conferito al procuratore. Nel merito contestava la pretesa deducendo: l’insussistenza dell’inadempimento, stante – a suo dire – il termine di pagamento alla scadenza della stagione di riferimento; l’impossibilità di pretendere un adempimento futuro per rate non ancora scadute; la violazione dell’obbligo di messa in mora; obbligo di liquidazione delle somme al lordo delle ritenute.

Con decisione del 25 Luglio 2018, C.U. 46/CAE in pari data, la Commissione Accordi Economici, rigettate tutte le eccezioni della Società, in accoglimento del reclamo condannava la Società ASD Pescara Femminile al pagamento della somma di € 14.250,00 a titolo di saldo del compenso annuo previsto nell’accordo economico sottoscritto per la stagione sportiva 2017/2018.

Con ricorso del 1 Agosto 2018 la Società ASD Pescara Femminile adiva questo Tribunale Federale per impugnare la decisione della Commissione Accordi Economici.

A fondamento del gravame il sodalizio eccepiva la carenza di motivazione della decisione assunta dalla  Commissione  Accordi  Economici,  per  non  aver  tenuto  conto  della  difformità  delle sottoscrizioni fra ricorso di prime cure e mandato conferito al procuratore. Tale divergenza avrebbe dovuto indurre il Collegio a richiedere, da una parte, la prova della sottoscrizione da parte del tesserato, dall’altra l’intervento della Procura Federale per le opportune operazioni di verifica. L’odierna appellante censurava poi l’inesistenza di una messa in mora, poiché il tesserato aveva notificato il ricorso (a suo dire in violazione dell’art. 1219 c.c.) già dal mese di Marzo 2018, così reclamando anche somme su ratei non ancora scaduti.

Eccepiva infine la Società ASD Pescara Femminile l’erronea quantificazione delle somme operate dalla Commissione Accordi Economici, per essere state calcolate al lordo e non al netto degli oneri fiscali.

Su tali premesse il sodalizio sportivo chiedeva la riforma della decisione assunta dalla Commissione Accordi Economici.

Si costituiva in giudizio la tesserata calciatrice Debiasi Crocetta Tatiane, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del gravame per  inesistenza della notifica per essere stata eseguita da posta elettronica certificata appartenente a soggetto privo di mandato.

Nel merito impugnava estensivamente le avverse pretese precisando che: la Commissione Accordi Economici (art. 25 bis Regolamento LND), non avendo natura giuridica di organo di giustizia sportiva, non sarebbe obbligata all’emissione di un’articolata motivazione delle proprie delibere; la firma apocrifa potrebbe essere contestata solo dal presunto autore della sottoscrizione e non anche dal sodalizio sportivo; l’obbligo di messa in mora non sarebbe applicabile al Regolamento della LND, alla luce dell’iter da seguire per ottenere l’accertamento del credito maturato in capo al calciatore dilettante; la quantificazione delle somme dovrebbe avvenire al lordo di ritenute di legge, così come previsto nell’accordo economico sottoscritto fra le parti.

Alla riunione del 16 Ottobre 2018, sentiti i legali delle parti, il ricorso è stato discusso e deciso. Il ricorso, ritualmente e tempestivamente inoltrato, deve essere rigettato per i seguenti motivi.

Preliminarmente va disattesa l’eccezione dell’inesistenza della notifica dell’appello, sollevata dalla difesa della calciatrice, sul presupposto che la stessa sarebbe stata svolta da soggetto diverso dalla parte in causa.

Invero il reclamo risulta regolarmente sottoscritto dal Presidente del Sodalizio, ed il fatto che la notifica sia stata effettuata attraverso indirizzo di posta elettronica certificata, appartenente a soggetto diverso dalla parte interessata (alias un delegato della ASD Pescara Femminile), è del tutto irrilevante, atteso il raggiungimento dello scopo dell’atto attraverso la regolare consegna della pec (mero strumento di notifica) al destinatario.

Passando ai motivi di gravame prospettati dalla ASD Pescara Femminile, si rileva che l’impugnazione risulta fondata su parte delle medesime argomentazioni dedotte innanzi alla Commissione Accordi Economici e da questa disattese con pronuncia immune da vizi.

Ed invero, il primo motivo di gravame, con il quale si è dedotta una presunta carenza di motivazione della decisione della Commissione Premi, è palesemente infondato atteso che l’art. 96, comma 3, NOIF non impone alcuno specifico obbligo di motivazione alle decisioni della CAE.

Dalla lettura dell’art. 25 del Regolamento della LND si evince con chiarezza che la Commissione Accordi Economici non ha la natura di organo di giustizia sportiva; di conseguenza, è sufficiente che nelle delibere venga redatta una motivazione del dispositivo sintetica, anche senza dover argomentare su tutte le eccezioni dedotte dalle parti. Del resto, anche a volere, per mera ipotesi, dar credito alla tesi dell’apocrifia della firma (aspetto su cui secondo l’appellante vi sarebbe il vizio di motivazione), è il caso di evidenziare che solo l’autore della sottoscrizione può mettere in dubbio l’autenticità della firma, e non anche il terzo. Nel nostro Ordinamento, anche generale, è, infatti, consentito di disconoscere la propria sottoscrizione, ma non già di mettere in dubbio la firma di controparte. Secondo l’orientamento consolidato (Cass. 23669/2015) solo  il  presunto  autore della firma ne può contestare l’autenticità, dichiarando che non è la propria; non spetta, invece, all’altra parte impugnare tale sottoscrizione, anche se consapevole che ad apporla sia stato un altro soggetto. Peraltro è assorbente rilevare, sul punto, che la normativa di riferimento preveda che il procedimento sia instaurato su reclamo sottoscritto dal calciatore, così facoltizzando la possibilità per il ricorrente di stare in giudizio personalmente.

Parimenti infondata, e pertanto va rigettata, è l’eccezione dell’obbligo di messa in mora, posto che alcuna norma federale impone tale prescrizione, quale requisito di procedibilità della domanda.   Va peraltro evidenziato che il procedimento endofederale di competenza della Commissione Accordi Economici è disciplinato dall’art. 25 bis del Regolamento della L.N.D. e non soggiace alle previsioni codicistiche ordinarie.

Destituita di fondamento giuridico inoltre è l’eccezione sulla quantificazione delle somme (al lordo e non al netto delle ritenute di legge) operata dalla Commissione Accordi Economici.

All’uopo giova ricordare che in sede di accertamento contabile delle spettanze maturate in favore del tesserato, il sodalizio sportivo deve detrarre dalle somme lorde quelle corrisposte a titolo di oneri fiscali. In assenza di prova non solo del pagamento degli importi dovuti, ma anche dei relativi oneri fiscali, l’accertamento e la liquidazione deve essere eseguita al lordo e non al netto degli oneri fiscali in quanto il sodalizio è considerato debitore esclusivo.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Pescara Femminile e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della CAE-LND.

Condanna la Società ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della calciatrice Debiasi Croceta Tatiane, quantificate in € 500,00 (Euro cinquecento/00).

Dispone addebitarsi la tassa.

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