F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 9/TFN-SVE del 17 Dicembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 5/TFN-SVE del 16 Ottobre 2018 (dispositivo RECLAMO N°. 210 DELLA SOCIETÀ ASD PESCARA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE CAPUTO RICARDO FELICIANO, PUBBLICATA NEL C.U. 330/CAE-LND del 12.6.2018.

RECLAMO N°. 210 DELLA SOCIETÀ ASD PESCARA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE CAPUTO RICARDO FELICIANO, PUBBLICATA NEL C.U. 330/CAE-LND del 12.6.2018.

Con reclamo trasmesso a mezzo raccomandata a.r. del 30 Marzo 2018, il calciatore Caputo Ricardo Feliciano si rivolgeva alla Commissione Accordi Economici esponendo di avere concluso, con la Società ASD Pescara, un accordo economico di durata pluriennale prevedente la corresponsione lorda annua di € 27.885,00 per la stagione sportiva 2016/2017 e di € 62.800,00 per la stagione sportiva 2017/2018.

Successivamente l’istante, in data 12 Dicembre 2017, sottoscriveva un nuovo accordo economico che prevedeva un compenso lordo annuo di € 47.840,00 per la stagione sportiva 2017/2018. Precisato di aver percepito per la stagione sportiva 2017/2018 la minore somma di € 14.806,00, chiedeva, quindi, la condanna della Società al pagamento della residua somma di € 69.774,00. La Società si costituiva in giudizio eccependo: l’inammissibilità del reclamo per asserita difformità delle sottoscrizioni del calciatore tra ricorso e mandato conferito al procuratore; l’insussistenza dell’inadempimento stante (a suo dire) il termine di pagamento alla scadenza della stagione di riferimento; l’impossibilità di pretendere un adempimento futuro per rate non ancora scadute; la violazione dell’obbligo di messa in mora; l’incompetenza della Commissione Accordi Economici a valutare le controversie eccedenti il limite di € 28.158,00; l’illogica sommatoria fra gli accordi economici relativi alla medesima stagione sportiva; l’obbligo di liquidazione delle somme al netto e non al lordo di ritenute di legge.

All’udienza del 31 Maggio 2018 il calciatore dava atto dell’intervenuto pagamento parziale dell’importo di € 47.840,00 e chiedeva la condanna del sodalizio per la differenza.

Con decisione del 12 giugno 2018, in C.U. 330/CAE in pari data, la Commissione Accordi Economici, rigettate tutte le eccezioni della Società, in accoglimento del reclamo condannava la Società ASD Pescara al pagamento della somma di € 21.904,00 a titolo di saldo del compenso annuo previsto nell’accordo economico sottoscritto per la stagione sportiva 2017/2018.

Con ricorso del 19 giugno 2018 la Società ASD Pescara adiva questo Tribunale Federale per impugnare la decisione della Commissione Accordi Economici.

A fondamento del gravame il sodalizio eccepiva l’inesistenza di verifiche di sottoscrizione fra ricorso di prime cure e mandato conferito al procuratore, che avrebbe dovuto indurre il Collegio di prime cure a richiedere, da un lato, la produzione degli originali per dimostrare la genuinità delle sottoscrizioni del tesserato, dall’altro l’intervento della Procura Federale per la verifica della sottoscrizione, anche a mezzo di perizia calligrafica.

L’odierna appellante censurava poi l’illogica interpretazione (a suo dire) operata dalla Commissione Accordi Economici in relazione al pagamento del compenso annuo da ripartire in dieci rate, tenuto conto del termine del 30 giugno (di estinzione dell’obbligazione) indicato nell’accordo economico. Eccepiva inoltre l’illogica richiesta di somme fondata su un adempimento futuro poiché comprensiva di ratei non ancora maturati. A dire del sodalizio, infatti, il calciatore avrebbe dovuto notificare, prima del reclamo, una messa in mora come previsto dall’art. 1219 c.c.

Lamentava ancora la Società ASD Pescara il limite di operatività della Commissione Accordi Economici per importi economici eccedenti gli € 28.158,00, come previsto dal combinato disposto dell’art. 25 bis, comma 2, del Regolamento della LND con l’art. 94 ter, comma 6, delle NOIF.

Il sodalizio appellante censurava anche la decisione di prime cure nella parte in cui, per la stagione sportiva 2017/2018, sommava l’ammontare del secondo accordo economico con il primo, tanto da creare una sorta di duplicazione di importi da erogare in favore del calciatore.

L’appellante censurava infine l’erronea quantificazione delle somme operate dalla Commissione Accordi Economici, per essere state calcolate al lordo e non al netto degli oneri fiscali.

Su tali premesse il sodalizio chiedeva la riforma della decisione assunta dalla Commissione Accordi Economici.

Si costituiva in giudizio il tesserato Caputo Ricardo Feliciano, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del gravame per inesistenza della notifica, per essere stata eseguita da posta elettronica certificata appartenente a soggetto privo di mandato.

Nel merito impugnava estensivamente le avverse pretese precisando che: la firma apocrifa, benché eccepita per la prima volta in appello (e quindi inammissibile), potrrebbe essere contestata solo dal presunto autore della sottoscrizione e non anche dal sodalizio sportivo; l’ammontare delle somme da erogare al tesserato, come previsto dall’accordo economico, andrebbe ripartito in dieci rate mensili da liquidarsi entro il termine residuale della stagione sportiva di riferimento; l’eccepito inadempimento futuro sarebbe infondato; l’obbligo di messa in mora non sarebbe applicabile al Regolamento della LND, alla luce dell’iter da seguire per ottenere l’accertamento del credito maturato in capo al calciatore dilettante; la Commissione Accordi Economici sarebbe competente a valutare questioni afferenti gli accordi pluriennali stabiliti dall’art. 94, comma 7, delle NOIF; l’importo dell’accordo economico troverebbe origine nell’incentivo al calciatore a rimanere in Società alla luce di un progetto pluriennale; la quantificazione delle somme andrebbe sempre eseguita al lordo di ritenute di legge, così come previsto nell’accordo economico sottoscritto fra le parti.

Alla riunione del 16 Ottobre 2018, sentiti i legali delle parti, il ricorso è stato discusso e deciso.

Il ricorso, ritualmente e tempestivamente inoltrato, deve essere rigettato per i seguenti motivi.

Preliminarmente va disattesa l’eccezione dell’inesistenza della notifica dell’appello sollevata dalla difesa del calciatore, sul presupposto che la stessa sarebbe stata svolta da soggetto diverso dalla parte in causa.

Invero il reclamo risulta regolarmente sottoscritto dal Presidente del Sodalizio, ed il fatto che la notifica sia stata effettuata attraverso indirizzo di posta elettronica certificata appartenente a soggetto diverso dalla parte interessata (alias un delegato della ASD Pescara), è del  tutto irrilevante, atteso il raggiungimento dello scopo dell’atto attraverso la regolare consegna della pec (mero strumento di notifica) al destinatario.

Passando ai motivi di gravame prospettati dalla ASD Pescara, si rileva che l’impugnazione risulta fondata su  parte  delle medesime  argomentazioni  dedotte  innanzi alla  Commissione  Accordi Economici e da questa disattese con pronuncia immune da vizi.

Ed invero, il primo motivo di gravame, con il quale è stata dedotta l’inesistenza di verifiche di sottoscrizione fra ricorso e mandato, è da ritenersi inammissibile in quanto, oltre ad essere stata proposta per la prima volta in appello (stante l’inesistenza della pagina 2 della memoria difensiva presentata dinanzi alla Commissione Accordi Economici), non lascia intendere il fumus dell’eccezione. L’appellante, infatti, non fa comprendere se intenda eccepire la falsificazione della firma del soggetto che conferisce la procura, o la contraffazione della sottoscrizione apposta in calce al reclamo. Ci troviamo, quindi, di fronte ad un’eccezione generica ed infondata, poiché sfornita di prove tese a supportare la doglianza. Del resto, anche a volere, per mera ipotesi, dar credito alla tesi dell’apocrifia della firma, è il caso di evidenziare che solo l’autore della sottoscrizione possa mettere in dubbio l’autenticità della firma e non anche il terzo. Nel nostro Ordinamento, anche generale, è, infatti, consentito di disconoscere la propria sottoscrizione, ma non già di mettere in dubbio la firma di controparte. Secondo l’orientamento consolidato (Cass. 23669/2015) solo il presunto autore della firma ne potrebbe contestare l’autenticità, dichiarando che non sia la propria; non spetta, invece, all’altra parte impugnare tale sottoscrizione, anche se consapevole che ad apporla sia stato un altro soggetto. Peraltro è assorbente rilevare, sul punto, che la normativa di riferimento preveda che il procedimento sia instaurato su reclamo sottoscritto dal calciatore, così facoltizzando la possibilità per il ricorrente di stare in giudizio personalmente. Parimenti infondata, e pertanto va rigettata, è l’eccezione dell’insussistenza dell’inadempimento da parte del sodalizio sportivo, atteso che l’art. 94 ter, comma 2, NOIF testualmente prescriva che gli accordi possono “(…) prevedere, in via alternativa e non concorrente, l’erogazione di una somma lorda annuale da corrispondersi in dieci rate mensili di uguale importo (…)”. Tale evenienza risulta peraltro confermata dall’accordo economico sottoscritto fra le parti, ed in particolare dall’art. 3, ove è stato pattuito che la Società si è impegnata ad erogare, entro la stagione sportiva, l’importo annuo pattuito in dieci rate mensili di uguale importo. A fronte, quindi, della previsione convenzionale in questione che contempla il pagamento in rate mensile, ne consegue che l’omesso pagamento, entro tale lasso temporale mensile, configuri l’inadempimento.

Anche l’eccezione sull’adempimento futuro per rate non ancora scadute è infondata e va rigettata. Come correttamente motivato dalla Commissione Accordi Economici, il sodalizio sportivo, nel rinunciare a proseguire il campionato di competenza (C.U. 754/FIGC del 6 Aprile 2018), si è reso inadempiente al punto da ingenerare lo svincolo di autorità di tutti i calciatori tesserati (C.U. 835/FIGC del 6 Maggio 2018).

Tale svincolo ha determinato la cessazione del rapporto per effetto del comportamento unilaterale della Società e quindi l’immediata scadenza dell’obbligazione di pagamento, tanto da rendere legittima la richiesta di tutta l’obbligazione contrattuale.

Parimenti infondata è anche l’eccezione dell’obbligo di messa in mora, posto che alcuna norma federale imponga tale prescrizione, quale requisito di procedibilità della domanda.

Va peraltro evidenziato che il procedimento endofederale di competenza della Commissione Accordi Economici è disciplinato dall’art. 25 bis del Regolamento della L.N.D. e non soggiace alle previsioni codicistiche ordinarie.

Destituita di fondamento è inoltre l’eccezione di carenza di “potestas judicandi” in capo alla Commissione vertendosi in una ipotesi di compenso eccedente il limite di cui all’art. 94 ter NOIF, posto che dal tenore letterale del combinato disposto del comma 7 con il comma 2 del medesimo articolo viene in evidenza la ratio del legislatore nella parte in cui ha previsto che in caso di accordi economici pluriennali sia possibile eccedere i limiti imposti per gli accordi economici annuali, con ciò derogando il limite posto dal 6° comma.

Parimenti infondata è anche l’eccezione sulla quantificazione delle somme operata dalla Commissione Accordi Economici sia in ordine all’ammontare, che in ordine al lordo e non al netto delle ritenute di legge.

Relativamente al primo profilo si evidenzia che la Commissione abbia correttamente considerato che la misura del pagamento è indicata in entrambi gli accordi economici, e, in assenza di validi elementi, non sarebbe stato possibile rimodulare l’importo azionato dal calciatore.

Per quel che concerne, invece, la problematica del riconoscimento dell’importo al lordo o al netto delle ritenute di legge, si rammenta che in sede di accertamento contabile delle spettanze maturate in favore del tesserato, il sodalizio sportivo debba detrarre dalle somme lorde quelle corrisposte a titolo di oneri fiscali. In assenza però di prova non solo del pagamento degli importi dovuti, ma anche dei relativi oneri fiscali, l’accertamento e la liquidazione deve essere eseguita al lordo e non al netto degli oneri fiscali in quanto il sodalizio è considerato debitore esclusivo.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Pescara e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della CAE-LND.

Condanna la Società ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del calciatore Caputo Ricardo Feliciano, quantificate in € 500,00 (Euro cinquecento/00).

Dispone addebitarsi la tassa.

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