F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 9/TFN-SVE del 17 Dicembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 5/TFN-SVE del 16 Ottobre 2018 (dispositivo) RECLAMO N°. 3 DELLA SOCIETÀ ASD POLISPORTIVA GIOIOSA CONTRO LA SOCIETÀ ASD TYRRENIUM CLUB AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 863 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE RAFFAELE LORENZO), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E DEL 13.06.2018.

RECLAMO N°. 3 DELLA SOCIETÀ ASD POLISPORTIVA GIOIOSA CONTRO LA SOCIETÀ ASD TYRRENIUM CLUB AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 863 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE RAFFAELE LORENZO), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E DEL 13.06.2018.

Con reclamo notificato in data 03.07.2018, la Società ASD Polisportiva Gioiosa ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze economiche la delibera della Commissione Premi, pubblicata sul C.U. n. 11/E del 13.06.2018, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento, in favore della Società ASD Tyrrenium Club, degli importi dovuti a titolo di premio di preparazione relativi al calciatore Raffaele Lorenzo, pari ad € 1.569,75, di cui € 1.255,80 a titolo di premio, ed € 313,95 a titolo di penale.

La ASD Polisportiva Gioiosa, a fondamento del proprio gravame, rilevava che il calciatore Raffaele era stato in precedenza tesserato con vincolo annuale dalla Società resistente nella stagione sportiva 2016/17 e che, successivamente, prima di essere tesserato con vincolo pluriennale, era stato svincolato in forza di accordo ai sensi dell’art. 108 NOIF.

In assenza di controdeduzioni, la vertenza è stata quindi decisa nella riunione del 16.10.2018. L’appello è infondato e deve essere rigettato.

Tutto quanto dedotto dalla ASD Polisportiva Gioiosa nel suo atto di appello non ha alcuna attinenza circa il diritto della ASD Tyrrenium Club al percepimento del premio di preparazione oggetto di causa.

Infatti, tale importo è dovuto in quanto il calciatore in questione ha svolto l’attività sportiva nella stagione sportiva 2016/17 in favore della Società resistente in forza del tesseramento annuale intervenuto in data 11.11.2016. A nulla rileva la circostanza secondo cui lo stesso sarebbe risultato svincolato all’esito di accordo ex art. 108 NOIF.

Come noto, la ratio sottesa all’istituto in esame consiste nello sviluppare ed incentivare la formazione di giovani calciatori e "premiare" le Società di puro settore giovanile mediante un sistema solidaristico, che vede le Società "Maggiori" pagare un contributo alle Società "inferiori", laddove si verifichi quanto previsto dalla normativa in analisi.

In tal senso, è evidente che le circostanze dedotte dall’appellante non possano avere alcuna attinenza in merito alla debenza del premio.

Tanto considerato.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Polisportiva Gioiosa e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi.

Dispone addebitarsi la tassa.

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