F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 13/TFN-SVE del 6 Marzo 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 8/TFN-SVE del 22 Novembre 2018 (dispositivo) RECLAMO N°. 8 DELLA SOCIETÀ USD PONTDONNAZ-HONEARNAD CONTRO LA SOCIETÀ ACD ACADEMY LEGNANO CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 842 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE LUPU COSTANTIN DENN), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E DEL 13.06.2018.

RECLAMO N°. 8 DELLA SOCIETÀ USD PONTDONNAZ-HONEARNAD CONTRO LA SOCIETÀ ACD ACADEMY LEGNANO CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 842 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE LUPU COSTANTIN DENN), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E DEL 13.06.2018.

Con atto pervenuto il 06 Luglio 2018, la Società Pontdonnaz-Honearnad ha inviato controdeduzioni a questo Tribunale Federale, in merito al gravame proposto dalla Academy Legnano Calcio nei confronti della decisione della Commissione Premi, emessa in data 13.06.2018, e relativa al riconoscimento del premio di preparazione in favore di quest’ultima per il calciatore Lupu Constantin Denn.

La Società deduce la illegittimità e pretestuosità del premio di preparazione ex art. 96 NOIF richiesto dalla Academy Legnano Calcio per la stagione 2014-2015, quale unica società, in seguito al tesseramento da parte della stessa del calciatore Lupu per la stagione 2017-2018.

Afferma, quindi, che la Commissione Premi sarebbe incorsa in errore nel considerare la Academy Legnano Calcio come unica società avente diritto al premio, mentre avrebbe dovuto considerarla come penultima posto che, nella stagione sportiva 2016-2017, il calciatore sarebbe stato tesserato con altra società, l’Aurora Pro Patria.

A sostegno produce rinuncia al premio da parte della Aurora Pro Patria, in uno alla copia delle ricevute postali di inoltro alla controparte, e conclude per il rigetto del reclamo, con integrale conferma della decisione della Commissione Premi impugnata.

In assenza di atti da parte della Academy Legnano Calcio, la vertenza è stata decisa nella riunione del 22 Novembre 2018.

Preliminarmente deve rilevarsi che alcun reclamo risulta proposto dalla Academy Legnano Calcio né, comunque, la stessa avrebbe avuto interesse a proporlo, attesa la decisione a suo favore della Commissione Premi di Preparazione, per cui inammissibili risultano “le controdeduzioni” inoltrate a Questo Tribunale dalla Pontdonnaz-Honearnad.

Ma anche a voler intendere “le controdeduzioni” della Pontdonnaz-Honearnad come gravame e/o reclamo alla decisione emessa in data 13.06.2018 dalla Commissione Premi di Preparazione, lo stesso sarebbe del pari inammissibile, attesa la sua assoluta genericità dello stesso, non raggiungendo l’atto quella autosufficienza minima, idonea ad escludere la sanzione di cui all’art. 33 comma 6 CGS.

In ogni caso, il reclamo sarebbe ancora inammissibile, avuto riguardo alle conclusioni rassegnate dalla Pontdonnaz-Honearnad volte a richiedere all’Adito Tribunale di “rigettare il reclamo proposto dalla Academy Legnano Calcio ……, con conferma della gravata certificazione della commissione premi”.

A ciò si aggiunga ancora che l’asserita liberatoria prodotta, risultando priva del visto di autenticità del competente Comitato, non potrebbe essere presa in considerazione da parte dell’organo giudicante (art. 96, 3° comma, NOIF).

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società USD Pontdonnaz-Honearnad. Dispone incamerarsi la tassa.

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