F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 13/TFN-SVE del 6 Marzo 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 8/TFN-SVE del 22 Novembre 2018 (dispositivo) RECLAMO N°. 10 DELLA SOCIETÀ USD CANALETTO SEPOR CONTRO LA SOCIETÀ GS ARCI PIANAZZE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 843 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE MASINI MATTEO), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E DEL 13.06.2018.

RECLAMO N°. 10 DELLA SOCIETÀ USD CANALETTO SEPOR CONTRO LA SOCIETÀ GS ARCI PIANAZZE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 843 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE MASINI MATTEO), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E DEL 13.06.2018.

La società GS Arci Pianazze adiva la Commissione premi per ivi sentir dichiarare creditrice della USD Canaletto del premio di preparazione relativo al calciatore Matteo Masini, con lei tesserato con vincolo annuale nelle stagioni 2013-2014 e 2014-2015, e tesserato con vincolo pluriennale dalla convenuta dalla stagione 2017-2018.

La Commissione Premi con decisione n/ cu 11/E riconosceva la GS Arci Pianazze titolare del diritto a ottenere dalla USD Canaletto il premo di preparazione relativamente all’atleta Matteo Masini, quale unica società, pari a € 1.638,00 oltre € 245,70 a titolo di penale in favore della FIGC.

La decisione veniva comunicata in data 5.7.2018, e impugnata dalla USD Canaletto con ricorso comunicato alla controparte in data 9.7.2028.

Ha sostenuto la società ricorrente che la società reclamante non sarebbe stata unica società ad aver tesserato l’atleta prima del tesseramento pluriennale, ma penultima; invero l’atleta Masini fu tesserato per la Appellante USD Canaletto con tesseramento annuale nelle stagioni 2015-2016 e 2016-2017, immediatamente precedenti a quella - 2017-2018- in cui l’atleta Masini ha sottoscritto con la stessa USD Canaletto tesseramento pluriennale.

Non ha controdedotto la GS Arci Pianazze.

Il reclamo veniva deciso all’udienza del 22.11.2018.

Il reclamo deve essere rigettato in quanto infondato.

Questo Tribunale ribadisce, infatti, che, per propria costante giurisprudenza, laddove la società tenuta al pagamento del premio sia stata anche titolare del tesseramento annuale del calciatore nella stagione o nelle stagioni sportive immediatamente precedenti, tali tesseramenti non rilevino ai fini dell’individuazione delle società aventi diritto al premio di preparazione.

Tale orientamento, dal quale non vi è motivo di discostarsi, è correttamente ispirato all’esigenza della più ampia realizzazione dello spirito di solidarietà che informa l’istituto del premio di preparazione senza alcun pregiudizio per le Società, le quali devono comunque pagare il premio per intero (salva l’individuazione delle Società aventi diritto nel triennio precedente) e che, “usufruendo” del precedente tesseramento annuale del giovane calciatore (e della formazione direttamente impartitagli), quasi naturalmente e senza soluzione di continuità, si assicurano il vincolo pluriennale.

Nel caso di specie, il calciatore Matteo Masini è stato tesserato per la USD Canaletto con vincolo annuale nella stagione 2015/2016 e 2016/2017 e con vincolo pluriennale nella successiva stagione 2017/2018, mentre la GS Arci Pianazze ha tesserato il calciatore con vincolo annuale nella stagione 2014/2015.

Pertanto, ai fini della quantificazione del premio di preparazione, non  rilevando a  tal fine  il tesseramento annuale con la USD Canaletto Sepor, la GS Arci Pianazze deve essere considerata quale unica titolare del vincolo annuale del calciatore, così come correttamente indicato dalla Commissione Premi nella decisione impugnata.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società USD Canaletto Sepor e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi.

Dispone addebitarsi la tassa.

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