F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 13/TFN-SVE del 6 Marzo 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 8/TFN-SVE del 22 Novembre 2018 (dispositivo) RECLAMO N°. 20 DELLA SOCIETÀ ASD CGC CAPEZZANO PIANORE 1959 CONTRO LA SOCIETÀ US MASSESE 1919 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 45 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE MANFREDI LEONARDO), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E DEL 11.07.2018.

 

RECLAMO N°. 20 DELLA SOCIETÀ ASD CGC CAPEZZANO PIANORE 1959 CONTRO LA SOCIETÀ US MASSESE 1919 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 45 – PREMIO DI PREPARAZIONE  PER  IL  CALCIATORE  MANFREDI  LEONARDO),  PUBBLICATA  NEL  C.U.  1/E  DEL 11.07.2018.

Con ricorso n. 45 del 30.04.2018 la Società US Massese 1919 Srl adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna della Società ASD CGC Capezzano Pianore 1959 al pagamento del premio di preparazione previsto dall’art. 96 delle NOIF, per avere quest’ultima tesserato con vincolo “giovane dilettante”, per la stagione sportiva 2015/2015, il calciatore Manfredi Leonardo, nato il 13/10/2002.

Con delibera in C.U. n. 1/E dell’11.07.2018 la Commissione Premi, accertata l’attendibilità della richiesta, accoglieva il ricorso e condannava la Società ASD CGC Capezzano Pianore 1959 al pagamento della somma di € 1.863,00, di cui € 1.620,00 a favore della US Massese 1919 Srl a titolo di premio di preparazione quale unica titolare del vincolo annuale e € 243,00 a favore della F.I.G.C. a titolo di penale.

Avverso tale delibera, con atto del 07.08.2018, la Società ASD CGC Capezzano Pianore 1959 proponeva tempestiva impugnazione dinnanzi a questo Tribunale Federale.

A sostegno la società reclamante deduceva la mancata richiesta bonaria di pagamento del premio (prima della presentazione del ricorso), nonché la mancata comunicazione del titolo (ultima, penultima,  unica  società),  sulla  base  del  quale  veniva  effettuata  la  richiesta,  e  l’omessa quantificazione dell’importo del premio, cui era conseguito il mancato pagamento dello stesso.  In assenza di controdeduzioni, il reclamo veniva deciso all’udienza del 22.11.2018.

Il reclamo deve essere rigettato in quanto infondato.

Il premio di preparazione è disciplinato dall’art. 96 delle Norme Organizzative Interne della Federazione Italiana Giuoco Calcio il quale, al comma 3, prevede espressamente che “se la corresponsione del premio non viene regolata tra le parti, la società o le società che ne hanno diritto possono ricorrere in primo grado alla Commissione Premi…”

Rilevato che tale norma non prevede alcun ulteriore adempimento e/o alcuna ulteriore specificazione a carico della società richiedente da esperire preventivamente alla proposizione del ricorso innanzi alla Commissione Premi, né tantomeno, che il ricorso diretto a conseguire il pagamento del premio di preparazione debba essere preceduto da preliminare richiesta di pagamento, sicché il mancato esperimento di un tentativo di composizione bonaria non rappresenta condizione di procedibilità del ricorso, prive di pregio, pertanto, appaiono le doglianze formulate dalla ASD CGC Capezzano Pianore 1959.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD CGC Capezzano Pianore 1959 e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi.

Dispone addebitarsi la tassa.

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