F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 13/TFN-SVE del 6 Marzo 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 8/TFN-SVE del 22 Novembre 2018 (dispositivo) RECLAMO N°. 27 DELLA SOCIETÀ ASD SAN SISTO CONTRO LA SOCIETÀ CSD GIOVANILI TODI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 65 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE PELLEGRINI DANIELE), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E DEL 11.07.2018.

RECLAMO N°. 27 DELLA SOCIETÀ ASD SAN SISTO CONTRO LA SOCIETÀ CSD GIOVANILI TODI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 65 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE PELLEGRINI DANIELE), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E DEL 11.07.2018.

Con reclamo in data 17.08.2018 la società ASD San Sisto ha adito Questo Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - avverso la decisione della Commissione premi di cui al C.U. n. 1/E dell’11.07.2018, con cui veniva riconosciuto alla CSD Giovanili Todi, a seguito di accoglimento del ricorso n. 65 del 18.05.2018, il premio di preparazione in quanto unica titolare del vincolo annuale, ex art. 96 N.O.I.F., relativamente al calciatore Pellegrini Gabriele, per un importo pari ad euro 2.730,00 oltre a euro 682,50 a titolo di penale in favore della F.I.G.C.

La ASD San Sisto si duole che la CSD Giovanili Todi sia stata considerata quale unica società, ai fini del calcolo del pagamento del premio di preparazione, pur essendo stato il calciatore Pellegrini negli ultimi 3 anni tesserato con la suddetta società solo per la stagione 2014-2015, mentre lo stesso era stato tesserato con la ricorrente per le due stagioni sportive successive (2015-2016, 2016-2017).

La società convenuta, sebbene ritualmente interpellata, non faceva pervenire alcuna osservazione.

La vertenza veniva, pertanto, decisa all’udienza del 22.11.2018.

Il reclamo è infondato e deve, pertanto, essere respinto.

Questo Tribunale ribadisce, infatti, che, per propria costante giurisprudenza, laddove la società tenuta al pagamento del premio sia stata anche titolare del tesseramento annuale del calciatore nella stagione o nelle stagioni sportive immediatamente precedenti, tali tesseramenti non rilevino ai fini dell’individuazione delle società aventi diritto al premio di preparazione.

Tale orientamento, dal quale non vi è motivo di discostarsi, è correttamente ispirato all’esigenza della più ampia realizzazione dello spirito di solidarietà che informa l’istituto del premio di preparazione senza alcun pregiudizio per le Società, le quali devono comunque pagare il premio per intero (salva l’individuazione delle Società aventi diritto nel triennio precedente) e che, “usufruendo” del precedente tesseramento annuale del giovane calciatore (e della formazione direttamente impartitagli), quasi naturalmente e senza soluzione di continuità, si assicurano il vincolo pluriennale.

Nel caso di specie, il calciatore Pellegrini Daniele è stato tesserato per la ASD San Sisto con vincolo annuale nella stagione 2015/2016 e 2016/2017 e con vincolo pluriennale nella successiva stagione 2017/2018, mentre la CSD Giovanili Todi ha tesserato il calciatore con vincolo annuale nella stagione 2014/2015.

Pertanto, ai fini della quantificazione del premio di preparazione, non  rilevando a  tal fine  il tesseramento annuale con la ASD San Sisto, la CSD Giovanili Todi deve essere considerata quale unica titolare del vincolo annuale del calciatore, così come correttamente indicato dalla Commissione Premi nella decisione impugnata.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD San Sisto e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi.

Dispone incamerarsi la tassa.

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