F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 13/TFN-SVE del 6 Marzo 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 8/TFN-SVE del 22 Novembre 2018 (dispositivo) RECLAMO N°. 32 DEL CALCIATORE FERRI MICHELE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON LA SOCIETÀ SSD VARESE CALCIO SRL, PUBBLICATA NEL C.U. 104/CAE-LND del 18.9.2018.

RECLAMO N°. 32 DEL CALCIATORE FERRI MICHELE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON LA SOCIETÀ SSD VARESE CALCIO SRL, PUBBLICATA NEL C.U. 104/CAE-LND del 18.9.2018.

Con reclamo trasmesso tramite Raccomandata A.R. in data 30.06.2018, il calciatore Michele Ferri adiva la Commissione Accordi Economici L.N.D. per chiedere la condanna della società SSD Varese Calcio Srl al pagamento della somma di € 3.370,00, a saldo della somma allo stesso dovuta in forza dell’accordo economico inter partes per la stagione sportiva 2016/2017.

La Commissione Accordi Economici, ritenuto che al ricorso non risultava allegata l'attestazione del pagamento della prevista tassa reclamo, la copia dell'accordo economico depositato e la ricevuta comprovante l'invio dello stesso alla Società controparte, giusto quanto previsto dall’art.25 bis del Regolamento Lega Nazionale, con delibera Prot. 209/Cae/2017-18 C.U. 104 del 18.9.2018, dichiarava inammissibile il ricorso presentato dal calciatore, precisando, altresì, che il ricorso non poteva essere ripresentato, in quanto i termini per la stagione sportiva 2016/17 erano scaduti improrogabilmente il 30 Giugno 2018.

Tale decisione veniva comunicata a mezzo pec il 18.09.2017 al calciatore soccombente e da questi impugnata con reclamo innanzi a Questo Tribunale in data 25.09.2017.

Nell’appello il calciatore, in punto di fatto, asseriva di avere trasmesso alla CAE, unitamente al reclamo anche l'accordo economico, riservandosi di integrare la documentazione mancante prima della data prevista per la discussione ma che la CAE "preliminarmente d'ufficio” aveva dichiarato inammissibile il ricorso, senza averne dato avviso alle parti e neppure averle convocate, nonostante la convocazione fosse stata espressamente richiesta nel ricorso.

Aggiungeva che la Società resistente non si era costituita né aveva fatto pervenire memorie e documenti.

In punto di diritto, in via preliminare, eccepiva la violazione delle norme sul contraddittorio e sul diritto di difesa nel giudizio innanzi alla CAE, atteso che la stessa si era pronunciata in difetto di convocazione delle parti in pubblica udienza, peraltro appositamente richiesta, ed invocava prassi consolidata della CAE, secondo la quale la stessa era solita, dopo la ricezione del ricorso, inviare apposita comunicazione alle parti della data fissata per l'udienza di discussione, invitando le stesse ad integrare, entro tale data, la documentazione eventualmente mancante.

Nel merito il calciatore ribadiva di essere ancora creditore nei confronti della società Varese Calcio Srl della somma di Euro 3.370,00, in virtù dell’accordo economico sottoscritto tra le parti in data 16.9.2016, e di avere reso regolarmente le proprie prestazioni in favore della società per l'intera stagione sportiva 2016/2017, aggiungendo a riguardo che la società, dopo la ricezione del reclamo innanzi la CAE, non aveva fatto pervenire alcuna difesa nei termine, né aveva contestato le somme richieste dal calciatore, per cui in alcun modo era stato leso il diritto di difesa della società resistente.

Concludeva, pertanto, in via preliminare per l’annullamento della impugnata decisione per violazione del diritto del contradittorio e del proprio diritto di difesa, con la rimessione degli atti innanzi la CAE-LND per la fissazione dell'udienza per la decisione e, nel merito, per l’annullamento della stessa e la condanna della società convenuta al pagamento in suo favore della somma di Euro 3.370,00, per i motivi esposti.

Si costituiva nei termini la Società reclamante con propria memoria, contestando la prospettazione del calciatore e confermando la correttezza della decisione della CAE –LND impugnata, sia in merito alla pronuncia di inammissibilità per il mancato deposito della documentazione richiesta dalla normativa federale, sia in ordine all’intervenuta decadenza del diritto del calciatore ad aver riconosciuto somme eventualmente ulteriormente dovute per la stagione sportiva 2016/2017.

A sostegno richiamava il contenuto dell’art. 25 bis, commi 3 e 4, specificando che la inammissibilità era scaturita dalla mancata allegazione dell'attestazione di pagamento della prevista tassa reclamo, della copia dell'accordo economico depositato e della ricevuta comprovante l'invio dello stesso alla società avversaria.

Deduceva a riguardo la mancata lesione del diritto di difesa e del contraddittorio, atteso che, trattandosi di documenti da allegare contestualmente al ricorso, all'Organo giudicante competeva preliminarmente accertare se gli stessi fossero o meno presenti ed, in caso negativo, attesa la formulazione della norma, dichiarare come sanzione l’inammissibilità, senza essere tenuta a concedere termine per eventuali integrazioni ovvero a fissare udienza pubblica.

Precisava, ancora, che il calciatore non si era mai neppure riservato nel reclamo di primo grado di produrre successivamente tali documenti, bensì aveva riportato nel ricorso l'allegazione della documentazione, che, tuttavia non aveva prodotto, aggiungendo, altresì, che il reclamo in appello non risultava neppure sottoscritto personalmente dal ricorrente, ma esclusivamente dal proprio difensore, non munito del potere specifico indicato in procura di sottoscrivere gli atti. Concludeva, pertanto, in via preliminare affinché anche il reclamo in appello presentato dal calciatore fosse dichiarato inammissibile o improcedibile, in quanto non sottoscritto dallo stesso, né dal difensore munito di poteri specifici indicati in procura, ed in via principale per il rigetto del reclamo, con conseguente conferma della impugnata decisione della CAE-LND e condanna del calciatore alle spese del procedimento.

La vertenza è stata decisa nella riunione del 22.11.2018.

L’appello del calciatore Michele Ferri è infondato e deve conseguentemente essere respinto. Dalla documentazione acquisita in atti, invero, risulta inequivocabilmente che i documenti, seppur indicati dal calciatore nel reclamo trasmesso alla CAE-LND,   risultano essere stati inoltrati alla stessa soltanto con pec del 18/09/2018 ore 12.43 e cioè solo successivamente alla ricezione, avvenuta con pec del 18/09/2018 ore 10.04, della comunicazione della sentenza della CAE-LND impugnata,  per cui il calciatore non ha regolarmente assolto al proprio onere di allegazione dei documenti,  nella  specie,  il  contratto  depositato,  la  ricevuta  di  ritorno  in  originale  della raccomandata  contenente  il  ricorso  inviata  alla  Società  controparte  e  l’attestazione  del versamento della prescritta tassa reclamo.

Invero l’art. 25 bis, comma 3 e 4, Regolamento L.N.D., che disciplina il procedimento dinanzi alla Commissione Accordi Economici, prevede che al comma 3. “Il procedimento è instaurato su reclamo sottoscritto del calciatore/calciatrice ovvero del Collaboratore della Gestione Sportiva, contenente la quantificazione delle somme di cui si chiede l’accertamento e l’indicazione dei titoli su cui si fondano le ragioni. Allo stesso devono essere allegati copia dell’accordo economico ritualmente depositato, nonché ogni altra documentazione rilevante ai fini della decisione”.

Ed al comma 4. “Il reclamo deve essere avanzato alla C.A.E. entro il termine della stagione sportiva successiva a quella cui si riferiscono le pretese mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e deve essere in contraddittorio inviato alla controparte. Al reclamo diretto alla C.A.E. dovrà essere allegato l’avviso di ricevimento in originale, nonché la prova dell’avvenuto versamento della prescritta tassa di euro 100,00.

L’inosservanza di tutte le modalità di cui sopra comporta l’inammissibilità del reclamo rilevabile d’ufficio.”

Non avendo in tale sede il calciatore depositato alcun documento, correttamente e preliminarmente la Commissione Accordi Economici ha provveduto a dichiarare il ricorso inammissibile, facendo corretta applicazione del citato art. 25 bis.

É del pari evidente che le inammissibilità già radicatesi in primo grado non possano certo essere sanate con la formulazione di eccezioni e/o il richiamo a prassi (strettamente di parte) e con la produzione di documenti per la prima volta in sede di gravame.

A ciò si aggiunga, altresì, l’intervenuta dichiarata decadenza ai sensi del comma 4 del citato art. 25.

Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dal calciatore Ferri Michele e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della CAE - LND.

Dispone incamerarsi la tassa.

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