F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 13/TFN-SVE del 6 Marzo 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 8/TFN-SVE del 22 Novembre 2018 (dispositivo) RECLAMO N°. 220 DELLA SOCIETÀ CSC RONCADELLE CALCIO CONTRO LA SOCIETÀ ASD SPORTING CLUB BRESCIA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 723 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE AUGUGLIARO LUCA), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E DEL 24.05.2018.
RECLAMO N°. 220 DELLA SOCIETÀ CSC RONCADELLE CALCIO CONTRO LA SOCIETÀ ASD SPORTING CLUB BRESCIA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 723 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE AUGUGLIARO LUCA), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E DEL 24.05.2018.
Con atto datato 21 giugno 2018, inoltrato in data 22 giugno 2018, la CSC Roncadelle Calcio ha adito questo Tribunale Federale Nazionale impugnando la decisione della Commissione Premi, emessa in data 24.05.2018, con la quale è stata condannata al pagamento della penale in favore della ASD Sporting Club Brescia, oltre al premio di preparazione ex art. 96 NOIF, in seguito al tesseramento del calciatore Augugliaro Luca.
Assume la reclamante Società, di essere stata ingiustamente condannata in quanto la ASD Sporting Club Brescia doveva essere ritenuta penultima società avente diritto e inoltre, le tabelle dei premi sarebbero state erroneamente applicate dalla Commissione.
In seguito ad ordinanza del 16 Ottobre 2018 di questo Tribunale, volta alla verifica della ritualità del contraddittorio, la ASD Sporting Club Brescia ha inviato controdeduzioni contrastando nel merito le avverse deduzioni, ed eccependo comunque, in via preliminare, la irritualità del ricorso per essere stato alla stessa inviato solo in data 11 Luglio 2018 e quindi oltre il termine di sette giorni dal ricevimento della decisione.
Il ricorso, inoltre, sarebbe irritualmente riferito alla decisione 10/E impugnata non riguarderebbe il calciatore Augugliaro Luca ma il calciatore Delle Donne Daniel.
Alla riunione del 22 Novembre il ricorso è stato quindi discusso e deciso.
Il ricorso è inammissibile.
Si osserva, infatti, che la decisione impugnata relativa al calciatore Augugliaro, come indicato dalla stessa ricorrente è stato ricevuto da quest’ultima in data 14 giugno 2018 e quindi il ricorso, inviato alla controparte ASD Sporting Club Brescia solo il giorno 11 Luglio 2018, è inammissibile in quanto tardivo e non contestuale rispetto alla previsione di cui all’art.30, comma 31, CGS.
Emerge inoltre agli atti che la ricorrente Società ha confuso le decisioni 10/E ed 11/E relative ai calciatori Delle Donne e Augugliaro, ma la rilevata inammissibilità preclude l’esame di ogni altra questione di merito.
Tanto premesso.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società CSC Roncadelle e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi.
Dispone addebitarsi la tassa.
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