F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 13/TFN-SVE del 6 Marzo 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 8/TFN-SVE del 22 Novembre 2018 (dispositivo) RECLAMO N°. 21 DELLA SOCIETÀ ASD TOR SAPIENZA SRL CONTRO LA SOCIETÀ POL. REAL TOR SAPIENZA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 5 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE ANTONINI ANDREA), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E DEL 11.7.2018.

RECLAMO N°. 21 DELLA SOCIETÀ ASD TOR SAPIENZA SRL CONTRO LA SOCIETÀ POL. REAL TOR SAPIENZA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 5 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE ANTONINI ANDREA), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E DEL 11.7.2018.

Con ricorso del 15 Maggio 2018, la Società Polisportiva Real Tor Sapienza ricorreva innanzi alla Commissione Premi contro la Società ASD Tor Sapienza Srl, avverso il mancato pagamento del premio di preparazione dovuto ai sensi dell’art. 96 delle NOIF, conseguente al tesseramento effettuato in data 18 Ottobre 2017 per il calciatore Antonini Andrea.

La Commissione Premi, esaminata la documentazione pervenuta e ritenuta attendibile la richiesta, accoglieva la domanda della Polisportiva Real Tor Sapienza dichiarando la Società ASD Tor Sapienza Srl inadempiente e condannandola a corrispondere la somma di € 627,90 a titolo di premio di preparazione per il giocatore Antonini Andrea, di cui € 546,00 da corrispondersi alla Società Polisportiva Real Tor Sapienza quale unica titolare del vincolo annuale, ed € 81,90 da corrispondersi alla F.I.G.C. a titolo di penale.

Tale decisione, comunicata alla ASD Tor Sapienza Srl in data 3.8.2018, è stata da questa impugnata con atto del 7.08.2018, trasmesso alla controparte in data 24.8.2018.

Con il reclamo la società ASD Tor Sapienza Srl chiede l’annullamento della decisione della Commissione Premi, ritenendo incongruente il calcolo della quota dovuta a titolo di premio di preparazione, in quanto la società Polisportiva Real Tor Sapienza non sarebbe da considerare ultima società titolare del tesseramento; sostiene infatti la ricorrente, che il calciatore Antonini Andrea è stato un proprio tesserato per le stagioni sportive 2016-17 e 2017-18, mentre nella stagione sportiva 2015-16 è stato tesserato con la società Polisportiva Real Tor Sapienza. Conclude pertanto ritenendo che l’importo dovuto a titolo di premio di preparazione vada ricalcolato alla luce delle suddette considerazioni.

La Polisportiva Real Tor Sapienza non ha controdedotto.

La vertenza è stata quindi decisa nella riunione del 22.11.2018.

In via preliminare va rilevato che l’impugnazione della decisione della Commissione Premi non è stata contestualmente inviata alla Società Polisportiva Real Tor Sapienza.

Ai sensi dell’art. 33, comma 5 del Codice di Giustizia sportiva della FIGC, “i reclami ed i ricorsi, sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori, devono essere motivati e trasmessi, a cura degli interessati, agli Organi competenti con le modalità e nei termini fissati dall’art. 38. Copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo o del ricorso deve essere inviata, contestualmente, all’eventuale controparte”.

La norma è chiara nel prevedere la contestualità dell’invio del reclamo all’Organo competente ed alla controparte.

Nel caso di specie, la ASD Tor Sapienza Srl ha impugnato innanzi a questo Tribunale la decisione della  Commissione  Premi  in  data  7.8.2018,  mentre  ha  inviato  il  reclamo  alla  controparte, Polisportiva Real Tor Sapienza solo in data 24.8.2018, come da cedolino postale della Raccomandata A/R che ha prodotto in allegato al reclamo.

Difettando la contestualità dell’impugnazione il reclamo, per consolidato orientamento di questo Tribunale, deve dichiararsi inammissibile con conferma della decisione della Commissione Premi, ricorso n. 5, premio di preparazione del calciatore Antonini Andrea pubblicata nel Com. Uff. n. 1/E del 11.7.2018.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

preso atto che la Società ASD Tor Sapienza Srl non ha inviato ritualmente il reclamo alla controparte, violando così il disposto dell’art. 33, comma 5 CGS;

dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società ASD Tor Sapienza Srl.

Dispone incamerarsi la tassa.

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