F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 15/TFN-SVE del 6 Marzo 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 10/TFN-SVE del 18 Dicembre 2018 (dispositivo) RECLAMO N°. 5 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI GRAGNANO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE KONATE AMARA, PUBBLICATA NEL C.U. 348/CAE-LND del 26.6.2018.

RECLAMO N°. 5 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI GRAGNANO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE KONATE AMARA, PUBBLICATA NEL C.U. 348/CAE-LND del 26.6.2018.

Con reclamo trasmesso a mezzo pec in data 3 Luglio Aprile 2018, la ASD Città di Gragnano ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici del 26 giugno 2018, con la quale era stata condannata al pagamento in favore del calciatore Konate Amara della somma di € 2.300,00, a saldo della somma allo stesso ancora dovuta, in forza dell’accordo economico inter partes per la stagione sportiva 2016/2017.

A sostegno la Società reclamante eccepiva la assoluta inesistenza ed infondatezza delle richieste del giocatore, attesa l’esistenza di n. 3 assegni e di quietanze, consegnate dalla vecchia alla nuova compagine societaria, e da quest’ultima prodotte innanzi la CAE delle quali, però, il calciatore aveva disconosciuto alcune firme.

Deduceva, quindi, la carenza della perizia disposta dalla CAE a seguito dell’avvenuto disconoscimento ed, in particolare, degli strumenti utilizzati dalla Procura Federale per analizzare le firme del calciatore apposte sulle quietanze di pagamento, e ritenute apocrife e l’erroneità delle conclusioni in essa perizia rassegnate.

Chiedeva, pertanto, in via principale l’annullamento della delibera impugnata, ed in via istruttoria disporsi perizia per accettare la veridicità delle firme del calciatore.

Il calciatore Konate Amara, ritualmente notiziato del reclamo, faceva pervenire tempestive controdeduzioni, nelle quali deduceva l’infondatezza dei motivi di reclamo, contestando gli eccepiti asseriti vizi della perizia.

Riguardo alla stessa, invero, affermava che la Procura aveva verificato la falsità delle liberatorie anche nelle firme, a seguito di indagini e accertamenti in forza dei quali era stato accertato che il calciatore non avrebbe giammai potuto sottoscrivere la liberatoria del 28.6.2017, dal momento che aveva lasciato l'Italia in data 3.6.17 e vi aveva fatto ritorno soltanto il 19.7.2017; a supporto, faceva presente di aver depositato nel giudizio dinanzi al CAE copia del passaporto con timbro di uscita e di ritorno in Italia.

Affermava che negli atti depositati e prodotti da controparte "Atto di Liberatoria del 24.1.2017 e 28.6.2017", la falsità delle sottoscrizioni era, peraltro, grossolana ed evidente, se solo si operava un confronto ictu ocuIi con la firma vera apposta nella liberatoria del 22.12.2016, unico documento, peraltro, redatto su carta intestata del Club.

Asseriva ancora che la consapevolezza della ASD Città di Gragnano del mancato pagamento sarebbe emersa anche dai messaggi whatsapp provenienti dal figlio dell'attuale presidente e capitano della squadra ASD Gragnano, utenza 3925388642, stesso inviati nel periodo 12/14.10.2017 e, quindi, successivamente al periodo di riferimento datato nelle liberatorie, nei quali era contenuto l’invito a non ''fare vertenza" e che la società, anzi il padre, era intenzionato a pagarlo.

Concludeva, infine, il calciatore Konate che, in ogni caso, le liberatorie prodotte non erano supportate da riscontri bancari, né vi era prova dell'effettivo pagamento e incasso da parte dello stesso, ed, anche in questa sede, confermava l’entità delle somme effettivamente percepite dall'ASD Gragnano, e l’ulteriore debenza di euro 2.300,00 a saldo, insistendo, pertanto, per il rigetto del gravame e la conferma della decisione impugnata.

Alla riunione del 16 Ottobre 2018 questo Tribunale, ritenuta la necessità ai fini del decidere, emetteva ordinanza con la quale invitava le parti a comparire per la successiva data del 22/11/2018.

Prima tale udienza, il legale del calciatore chiedeva un differimento per consentire allo stesso, che al momento si trovava nel suo paese di origine per un lutto, di essere presente.

A tale richiesta aderiva anche la società reclamante, per cui la vertenza veniva rinviata alla seduta del 18/12/2018 nella quale, dopo la discussione, veniva trattenuta in decisione.

Il reclamo proposto dalla ASD Città di Gragnano è infondato e deve essere rigettato.

Invero, dall’analisi degli atti della controversia, diversamente da quanto sostenuto dalla società reclamante, non emerge in alcun modo la prova dell’asserito effettivo pagamento del giocatore né da parte dell’attuale né della vecchia dirigenza.

Anzi tutti gli elementi, prodotti ed analizzati nel corso della CTU disposta innanzi la CAE (passaporto, firme apposte sulle quietanze disconosciute dal calciatore e comparazione di queste con la firma apposta in sede di perizia, messaggi whatsapp), portano esattamente a ritenere il contrario, e cioè il mancato totale adempimento contrattuale da parte della società nei confronti del calciatore.

Del pari infondato risulta, pertanto, l’asserito vizio procedimentale invocato dalla reclamante inerente la suddetta perizia, laddove nella stessa espressamente si fa riferimento alla circostanza di avere fatto apporre al calciatore “più volte la propria firma la fine di poterla comparare con quelle disconosciute in calce alle quietanze contestate”, e vengono espressamente indicati tutti gli atti presi ad esame, utili ai fini del decidere, e le motivazioni delle conclusioni cui è pervenuto il Ctu.

I motivi di reclamo proposti dalla Società ASD Città Di Gragnano non possono, quindi, che essere disattesi e come tali rigettati, a nulla rilevando ai fini della responsabilità che le quietanze siano state consegnate dalla vecchia alla nuova compagine.

La decisione della Commissione Accordi Economici deve essere, pertanto, confermata, con le consequenziali statuizioni in ordine alle spese in forza della soccombenza.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Città Di Gragnano e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della CAE – LND.

Condanna la Società ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del calciatore Konate Amara, quantificate in € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) oltre accessori se dovuti.

Dispone addebitarsi la tassa.

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