F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 15/TFN-SVE del 6 Marzo 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 10/TFN-SVE del 18 Dicembre 2018 (dispositivo) RECLAMO N°. 29 DELLA SOCIETÀ LUPA ROMA FC SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE ESPOSITO ANTONIO, PUBBLICATA NEL C.U. 104/CAE-LND del 18.9.2018.

RECLAMO N°. 29 DELLA SOCIETÀ LUPA ROMA FC SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE ESPOSITO ANTONIO, PUBBLICATA NEL C.U. 104/CAE-LND del 18.9.2018.

Con ricorso del 24.04.2018, il calciatore Antonio Esposito conveniva la società Lupa Roma FC Srl dinanzi la Commissione Accordi Economici LND al fine di ottenere la condanna di quest’ultima al pagamento dell’importo di € 6.640,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, quale saldo del corrispettivo dovuto in forza dell’accordo economico intercorso tra le parti ed avente ad oggetto la prestazione dell’attività sportiva del calciatore in favore della società nella stagione sportiva 2017/18.

L’Esposito, a fondamento della domanda, sosteneva di essere creditore della società del predetto importo, deducendo che – a fronte di un credito maturato di complessivi € 10.840,00 (€ 10.000,00 del compenso prestabilito, oltre € 840,00 per convocazioni ricevute) – la Società aveva provveduto a versargli il minore importo € 4.200,00.

La società Lupa Roma FC Srl, in data 29 Agosto 2018, trasmetteva le controdeduzioni nelle quali, preliminarmente, eccepiva di non aver mai ricevuto il ricorso introduttivo e, nel merito, denunciava delle inadempienze del calciatore, già messe al vaglio della Procura Federale.

Con sentenza del 18.09.2018, pubblicata nel C.U. n. 104/CAE-LND, la Commissione Accordi Economici, rilevata la tardività delle controdeduzioni della società, accoglieva il ricorso del calciatore e condannava la Lupa Roma FC Srl al pagamento - in favore di quest’ultimo - dell’importo richiesto di € 6.640,00.

Con reclamo del 18.09.2018, la Lupa Roma FC Srl impugnava la predetta decisione, chiedendone la riforma/annullamento, eccependo – preliminarmente – un vizio del contraddittorio nel giudizio di prime cure, stante la mancata ricezione del ricorso introduttivo da parte della società. In subordine, nel merito, l’appellante eccepiva la non debenza delle somme richieste, stanti i reiterati inadempimenti del giocatore, il quale non aveva comunicato di essersi infortunato, e successivamente diveniva irreperibile.

In data 27.09.2018 il calciatore Esposito trasmetteva le controdeduzioni con le quali allegava la documentazione attestante l’avvenuta notifica del ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla CAE in data 24.04.2018 alla sede della società per compiuta giacenza e, nel merito, documentava l’infortunio intercorso ed eccepiva la mancata ricezione delle note di contestazione.

La vertenza è stata discussa e decisa nella riunione del 18 Dicembre 2018. L’appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.

In via preliminare, infatti, rileva questo Tribunale come non sia intercorsa alcuna violazione del principio del contraddittorio nel giudizio di primo grado, in quanto il ricorso promosso dal calciatore dinanzi la CAE è stato correttamente notificato alla società, come dimostrato dall’Esposito mediante la produzione della relativa attestazione.

Tanto premesso, stante il valido svolgimento del giudizio dinanzi alla CAE, tutte le altre eccezioni spiegate nel reclamo devono ritenersi tardive e quindi inammissibili, in quanto proposte per la prima volta in questa sede di gravame.

Tutto ciò premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società Lupa Roma FC Srl e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della CAE – LND.

Dispone incamerarsi la tassa.

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