F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 15/TFN-SVE del 6 Marzo 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 10/TFN-SVE del 18 Dicembre 2018 (dispositivo RECLAMO N°. 39 DELLA SOCIETÀ ACR MESSINA SSD ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MANETTA MARCO, PUBBLICATA NEL C.U. 114/CAE-LND del 1.10.2018.

RECLAMO N°. 39 DELLA SOCIETÀ ACR MESSINA SSD ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MANETTA MARCO, PUBBLICATA NEL C.U. 114/CAE-LND del 1.10.2018.

Con reclamo del 24.07.2018 il calciatore Marco Manetta adiva la Commissione Accordi Economici chiedendo la condanna della ACR Messina SSD ARL al pagamento dell’importo di € 4.200,00 a titolo di somma residua del compenso totale dovutogli dalla medesima ACR Messina SSD ARL in virtù dell’accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2017/2018.

Con decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 114/CAE del 1.10.2018, la Commissione Accordi Economici accoglieva il reclamo dell’atleta e condannava la ACR Messina SSD ARL al pagamento di € 4.200,00, quale importo residuo della Maggior somma dovuta in virtù del suddetto accordo economico intercorso tra le parti.

Con reclamo del 5.10.2018, la ACR Messina SSD ARL impugna la suddetta decisione della Commissione Accordi Economici, chiedendone la riforma.

La società reclamante, a sostegno dell’impugnazione promossa, rileva che, in merito all’importo di € 4.200,00 di cui alla suddetta decisione, la somma pari ad € 2.000,00 non sarebbe dovuta in quanto nel corso della stagione 2017/2018 la ACR Messina SSD ARL avrebbe inflitto all’atleta due ammende, l’una dell’importo di € 1.400,00 per essersi rifiutato di effettuare senza alcuna giustificazione gli allenamenti nei giorni 20.04.2017 e 21.04.2017 e l’altra dell’importo di € 600,00 per non aver restituito il materiale sportivo concessogli dalla società in dotazione per la durata della stagione sportiva.

Sostiene, dunque, la ACR Messina SSD ARL che la somma complessiva pari ad € 2.000,00, dovuta dal calciatore in virtù delle suddette sanzioni, sia da detrarsi dall’importo dovuto dalla società medesima in virtù della decisione impugnata.

In merito, poi, alla restante  somma  di  €  2.200,00 al  netto della suddetta eventuale compensazione, la società reclamante rappresenta di aver provveduto in data 5.10.2018 a corrispondere al calciatore Marco Manetta l’importo di € 2.200,00 tramite bonifico bancario, adempiendo, dunque, a tutti i propri obblighi economici.

Ritualmente notiziato del reclamo, l’atleta Marco Manetta controdeduce, rilevando, in via preliminare, l’inammissibilità e/o l’irricevibilità del reclamo della ACR Messina SSD ARL in quanto, nonostante la regolare notifica presso la sede della società del ricorso presentato dinanzi alla CAE, la medesima ACR Messina SSD ARL non si sarebbe costituita nel giudizio introdotto dinanzi alla CAE, con conseguente inammissibilità per violazione dell’art. 25 bis, comma 5, del Regolamento della LND delle deduzioni e della relativa documentazione depositata per la prima volta dalla ACR Messina SSD ARL nel secondo grado di giudizio.

Nel merito, poi, il calciatore eccepisce la strumentalità delle sanzioni economiche applicate nei suoi confronti dalla società reclamante, rilevandone non solo la loro infondatezza ed illegittimità, ma contestandone altresì – trattandosi di materia disciplinare - la loro eventuale rilevanza dinanzi a questo Tribunale.

In relazione, poi, all’importo pari ad € 2.200,00 che la società reclamante sostiene di  aver corrisposto con bonifico del 5.10.2018, il calciatore conferma detta circostanza, rappresentando, dunque, di essere ancora creditore della somma residua pari ad € 2.000,00.

Stante quanto sopra, con atto del 15.10.2018, controdeduce a sua volta la ACR Messina SSD ARL, rilevando che la medesima società non si sarebbe costituita dinanzi alla CAE in quanto il ricorso del calciatore sarebbe stato consegnato presso la sede della società ad un soggetto non autorizzato nonché insistendo nella regolarità delle sanzioni applicate dalla società stessa nei confronti del calciatore.

La vertenza veniva quindi decisa nella riunione del 18.12.2018.

In merito all’importo pari ad € 2.200,00, il Tribunale Federale Nazionale prende atto dell’avvenuto pagamento da parte della ACR Messina SSD ARL della suddetta somma con bonifico bancario effettuato in data 5.10.2018 in favore del calciatore Marco Manetta, il quale ha confermato espressamente la suddetta circostanza, con conseguente cessazione della materia del contendere in relazione al suddetto importo.

Relativamente, invece, alla contestazione da parte della società reclamante della restante somma pari ad € 2.000,00, si rileva, così come eccepito dal calciatore, la pacifica inammissibilità delle deduzioni e della documentazione prodotta dalla reclamante per la prima volta nella presente sede di gravame, in quanto la ACR Messina SSD ARL, seppur ritualmente notiziata del ricorso del calciatore, non ha presentato controdeduzioni dinanzi alla Commissione Accordi Economici L.N.D., precludendosi così la possibilità di formulare eccezioni e produrre in appello documenti, che ben avrebbe potuto e dovuto depositare in primo grado (salvo la motivata allegazione di circostanze impeditive).

Si osserva, infatti, come le esigenze di speditezza e celerità del procedimento sportivo impongono che il perimetro della controversia, nonché il relativo quadro probatorio, risulti già perfettamente delineato sin dalla prima fase del giudizio.

Stante quanto sopra, ne deriva la tardività della domanda di compensazione formulata dalla ACR Messina SSD ARL.

Per ulteriore completezza, in ogni caso, rileva altresì questo Tribunale Federale che i documenti prodotti dalla ACR Messina SSD ARL, qualora fossero stati ammissibili, sarebbero risultati in ogni caso irrilevanti ai fini della decisione, in quanto le doglianze sul presunto scorretto comportamento del calciatore attengono ad un profilo eventualmente disciplinare e, pertanto, non incidono sull’obbligazione di corrispondere il residuo di cui all’accordo economico.

Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

dichiara cessata la materia del contendere per l’importo di € 2.200,00 (euro duemiladuecento/00) corrisposti con bonifico del 5.10.2018.

Conferma per il resto l’impugnata decisione. Dispone addebitarsi la tassa.

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