F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 15/TFN-SVE del 6 Marzo 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 10/TFN-SVE del 18 Dicembre 2018 (dispositivo) RECLAMO N°. 47 DELLA SOCIETÀ GS ARCONATESE 1926 SSD ARL CONTRO LA SOCIETÀ AC GOZZANO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 133 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE FINOTTI FRANCESCO), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 20.09.2018.

RECLAMO N°. 47 DELLA SOCIETÀ GS ARCONATESE 1926 SSD ARL CONTRO LA SOCIETÀ AC GOZZANO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 133 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE FINOTTI FRANCESCO), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 20.09.2018.

In data 20.6.2018 la società ASDC Gozzano ssdrl adiva la Commissione premi per ivi sentir dichiarare creditrice della GS Arconatese del premio di preparazione relativo al calciatore Francesco Finotti con lei tesserato con vincolo annuale nelle stagioni 2016-2017 e tesserato con vincolo pluriennale dalla convenuta dalla stagione 2017-2018.

La Commissione Premi con decisione n/ cu 11/E riconosceva la ASDC Gozzano ssdrl titolare del diritto a ottenere dalla GS Arconatese il premo di preparazione relativamente all’atleta Francesco Finotti quale ultima società, pari a € 1.911,00 oltre € 477,75 a titolo di penale in favore della FIGC. La decisione veniva comunicata in data 4.10.2018 e impugnata dalla GS Arconatese con ricorso comunicato alla controparte in data 4.10.18.

La Arconatese assumeva che la Gozzano avrebbe richiesto il premio per il calciatore Finotti nato il 7.15.2000. Assumeva di non aver mai tesserato un atleta nato in quella data, e pertanto chiedeva la riforma della decisione impugnata, pur ammettendo di avere tra i propri tesserati un atleta di nome Francesco Finotti nato il 15.7.2000.

Il reclamo veniva deciso all’udienza del 18.12.2018.

Il reclamo deve essere rigettato in quanto infondato.

L’unico motivo di reclamo è rappresentato dalla diversità della data di nascita dell’atleta effettivamente tesserato per la società appellante con vincolo pluriennale (15.7.2000), e la data indicata dalla società ricorrente nel proprio atto introduttivo (7.15.2000).

L’assunto invocato nel reclamo in appello è di fatto rivolto a sostenere che si tratterebbe di atleti diversi, sicché quello asseritamente tesserato con vincolo pluriennale dalla società Arconatese, non sarebbe quello a suo tempo tesserato dalla Gozzano.

L’assunto è infondato. La società Gozzano in I grado ha allegato il tesserino federale dell’atleta Finotti nel quale si legge con chiarezza la sua data di nascita avvenuta il 15.7.2000.

È pertanto indubbio che l’atleta, tesserato con vincolo annuale dalla Gozzano, sia lo stesso tesserato con vincolo pluriennale dalla Arconatese, e che la data del 7.15.2000 sia evidente frutto di errore materiale di battitura, che è irrilevante e non inficia la fondatezza della richiesta stessa. La decisione della Commissione Premi è pertanto stata correttamente assunta.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società GS Arconatese 1926 SSD arl e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi.

Dispone addebitarsi la tassa.

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