F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 15/TFN-SVE del 6 Marzo 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 10/TFN-SVE del 18 Dicembre 2018 (dispositivo) RECLAMO N°. 151 DELLA SOCIETÀ ASD ACIREALE CONTRO LA SOCIETÀ SSD ACR MESSINA ARL – RICHIESTA INDENNIZZO PER MANCATO INCASSO A SEGUITO DI RINUNCIA ALLA GARA DI COPPA ITALIA SERIE D – ACIREALE – MESSINA DEL 20.8.2017.

RECLAMO N°. 151 DELLA SOCIETÀ ASD ACIREALE CONTRO LA SOCIETÀ SSD ACR MESSINA ARL - RICHIESTA INDENNIZZO PER MANCATO INCASSO A SEGUITO DI RINUNCIA ALLA GARA DI COPPA ITALIA SERIE D – ACIREALE – MESSINA DEL 20.8.2017.

Con ricorso notificato in data 17.04.2018, la società ASD Acireale conveniva la società SSD ACR Messina ARL dinanzi codesto Tribunale al fine di ottenere la condanna di quest’ultima al pagamento dell’importo di € 9.562,00, a titolo di indennizzo per il mancato incasso a seguito della rinuncia della società resistente a disputare la gara “Acireale – Messina” in programma il 20.08.2017 e valida per il turno preliminare di Coppa Italia Dilettanti, s.s. 2017/18.

La società appellante chiariva che l’importo richiesto era stato da lei determinato sulla base della media degli incassi, documentati dai borderaux relativi alle ultime tre gare ufficiali interne da lei disputate.

La società SSD ACR Messina ARL trasmetteva, in data 23 Maggio 2018, le controdeduzioni con le quali, in via preliminare, sosteneva di non dover corrispondere alcunché alla controparte e, in via subordinata, contestava l’importo oggetto della domanda avversaria e, chiedendone la riduzione. La società resistente infatti rilevava come, ai fini del computo dell’indennizzo, si sarebbe dovuto far riferimento ai borderaux relativi alle precedenti gare di Coppa Italia, e non a quelle dei Play-Off; e che, trattandosi di gara unica, l’indennizzo dovrebbe essere pari al 50% dell’importo risultante dalla media degli incassi.

La vertenza veniva discussa una prima volta nel corso della riunione del 18 giugno 2018 e, in quella sede, veniva emessa l’ordinanza con la quale si chiedeva ai competenti uffici federali l’indicazione degli  importi  effettivamente  ripartiti  ed  incassati  dalla  società  ospitante  nelle  gare  Acireale- Milazzo del 29.04.2017; Acireale-San Pio X del 07.05.2017 e Acireale-Altamura del 21.05.2017. Acquisite agli atti le copie dei borderaux delle gare in questione, la vertenza veniva discussa nuovamente  alla  riunione  del  22  Novembre  2018  ed  anche  in  quella  sede  veniva  emessa un’ordinanza con la quale, questa volta, si onerava la Società ASD Acireale al deposito della documentazione comprovante gli incassi netti derivanti dalle gare Acireale – Milazzo del 29.4.2017; Acireale - San Pio Decimo del 7.5.2017; Acireale – Altamura del 21.5.2017; tutte valevoli per i play- off - s.s. 2016-17, detratte le somme riversate alla Società ospitata, entro il 10.12.2018.

All’esito dell’ordinanza in questione, in data 10.10.2018, l’ASD Città Di Acireale 1946 trasmetteva la memoria di costituzione, con la quale dichiarava di succedere per scissione all’ASD Acireale nel ramo dell’azienda relativo al calcio a 11 maschile e trasmetteva nuovamente i borderaux relativi alle tre gare indicate nell’ordinanza, precisando che gli importi indicati devono ritenersi netti in quanto nessuna somma doveva riversarsi in quelle occasioni alla società ospitata.

Da ultimo, la vertenza veniva discussa e decisa alla riunione del 18 Dicembre 2018. Il ricorso dell’ASD ACIREALE è parzialmente fondato.

La fattispecie in esame rientra, infatti, nel dettato di cui all’art. P/1 del C.U. n. 1 del 01.07.2017 LND Dipartimento Interregionale, il quale sancisce testualmente che “l'indennizzo per mancato incasso, dovuto alle Società ospitanti, in conseguenza alla rinuncia a disputare gare di Campionato e Coppa Italia delle Società ospitate, viene determinato in base alla media degli incassi, documentati tramite i borderaux relativi alle ultime tre gare ufficiali interne, fino ad un massimo di € 20.000,00”.

La norma qui riportata, oltre a prevedere il diritto al percepimento dell’indennizzo, indica il criterio generale per la quantificazione dello stesso.

Nel caso specifico, tuttavia, ci troviamo in una fattispecie particolare, quella della gara unica di Coppa Italia.

Pertanto, data la ratio sottesa all’indennizzo, il quale ha come obiettivo quello di evitare che la squadra non rinunciante subisca un danno patrimoniale a seguito della rinuncia a disputare una gara da parte della squadra avversaria, ai fini del computo dello stesso occorre far riferimento alla normativa disciplinante gli incassi e la relativa ripartizione tra le società.

A riguardo, il Regolamento Coppa Italia Dilettanti Serie D 2018/2018 (C.U. n. 1 LND Dipartimento Interregionale del 11.08.2017) dedica l’art. 6 ai “Criteri di ripartizione degli incassi per gare di sola andata”, disponendo al primo comma testualmente come segue: “in riferimento alla effettuazione delle gare di sola andata, si ritiene opportuno riportare le modalità riguardanti la ripartizione degli incassi: l’incasso lordo, detratti gli oneri fiscali, nonché le spese di organizzazione complessivamente quantificate a titolo forfettario nella misura massima del 10%, sarà suddiviso al 50% tra le due società al termine della gara ed immediatamente liquidato”.  Conseguentemente, applicando tale norma speciale al principio generale sancito del C.U. n. 1 del 01.07.2017 LND Dipartimento Interregionale, al fine di quantificare l’indennizzo dovuto dalla SSD ACR Messina ARL all’ASD Acireale, si dovrà far riferimento alla media degli incassi delle precedenti n. 3 gare ufficiali (Acireale – Milazzo del 29.4.2017; Acireale - San Pio Decimo del 7.5.2017; Acireale – Altamura del 21.5.2017), e l’importo risultante (€ 9.562,00), dovrà essere diviso per due, trattandosi – per l’appunto – di una gara di sola andata (€ 4.781,00).

Da ultimo, dovendosi altresì dare un valore alle spese di organizzazione che avrebbe dovuto sostenere la squadra ospitante nel caso di svolgimento della gara, si conviene di quantificare le stesse in via equitativa nel 5% dell’importo dovuto (su un massimo sancito dalla norma del 10%). Alla luce di quanto sopra, l’importo dovuto dalla società resistente è pari a complessivi € 4.541,95.

Tutto ciò premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

accoglie parzialmente il ricorso presentato dalla Società ASD Acireale, e per l’effetto, condanna la Società SSD ACR Messina ARL al pagamento in favore della ricorrente dell’importo di € 4.541,95 (euro   quattromilacinquecentoquarantuno/95).

Nulla per la tassa.

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