F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 15/TFN-SVE del 6 Marzo 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 10/TFN-SVE del 18 Dicembre 2018 (dispositivo) RECLAMO N°. 36 DELLA SOCIETÀ SSD VIAREGGIO 2014 ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE ANDREANI FEDERICO, PUBBLICATA NEL C.U. 114/CAE-LND del 1.10.2018.

RECLAMO N°. 36 DELLA SOCIETÀ SSD VIAREGGIO 2014 ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE ANDREANI FEDERICO, PUBBLICATA NEL C.U. 114/CAE-LND del 1.10.2018.

Con reclamo del 2 Ottobre 2018, la SSD Viareggio 2014 a rl ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici, emessa l’1 Ottobre 2018 e comunicata in pari data, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Federico Andreani, del complessivo importo di euro 1.000,00, a titolo di residuo saldo dovuto per l’accordo economico sottoscritto inter partes per la stagione sportiva 2017/2018.

La reclamante eccepisce che il calciatore avrebbe percepito somme per complessivi € 500,00 e che quindi sarebbe creditrice della minor somma di € 500,00. A sostegno di ciò deposita schermata del sito della propria Banca dalla quale risulta l’emissione di assegni circolari, ed un elenco di bonifici eseguiti in favore del calciatore Guidi redatto su foglio non intestato alla Banca. Il calciatore Andreani, ritualmente notiziato del reclamo, ha inviato tempestive controdeduzioni affermando che i pagamenti richiamati dalla SSD Viareggio 2014 non sono imputabili alla stagione sportiva 2017/2018, bensì alla precedente stagione sportiva e che, comunque, la società non avrebbe depositato le quietanze di pagamento sottoscritte dal calciatore, così come previsto dall’art. 25, comma 6, del Regolamento LND.

Ha chiesto pertanto il rigetto del gravame con la conferma della decisione della CAE e la condanna della Società SSD Viareggio 2014 a rl alle spese processuali, nonché ai sensi dell’art. 16, comma 5 CGS per la temerarietà del reclamo.

La vertenza è stata quindi discussa e decisa alla riunione del 18/12/2018. Il reclamo deve essere rigettato.

L’art. 25, comma 6 del Regolamento LND prescrive che: “i pagamenti da chiunque, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma effettuati devono essere provati in giudizio, mediante apposita quietanza, firmata e datata”.

Si rileva che non risultano prodotte quietanze di pagamento a firma del calciatore come espressamente impone la norma richiamata sopra.

L’eccezione della società, pertanto, risulta del tutto sprovvista di elementi probatori a sostegno. Non  possono,  infatti,  considerarsi  tali  gli  estratti  conto  e  le  schermate  internet  della  banca depositate in atti.

Tutto ciò premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società SSD Viareggio 2014 arl e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della CAE – LND.

Dispone addebitarsi la tassa.

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