F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 15/TFN-SVE del 6 Marzo 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 10/TFN-SVE del 18 Dicembre 2018 (dispositivo) RECLAMO N°. 40 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI GELA ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE CUOMO MARCO, PUBBLICATA NEL C.U. 114/CAE-LND del 1.10.2018.

RECLAMO N°. 40 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI GELA ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE CUOMO MARCO, PUBBLICATA NEL C.U. 114/CAE-LND del 1.10.2018.

Con reclamo del 6 Ottobre 2018 la SSD Città di Gela impugnava la decisione della Commissione Accordi Economici, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 114 del 1° Ottobre 2018, con la quale era stata condannata al pagamento, in favore del calciatore Marco Cuomo, dell’importo di € 5.940,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo per la stagione sportiva 2017/2018.

A sostegno del proprio reclamo SSD Città di Gela esponeva che non vi fosse chiarezza nel provvedimento di condanna – ed in particolare nel dispositivo – sull’importo dovuto al calciatore, ossia se al netto o al lordo delle eventuali ritenute di legge.

Il calciatore presentava proprie controdeduzioni in cui precisava - tra l’altro – che, per consolidata giurisprudenza di questo stesso organo, le somme spettanti ai calciatori devono sempre liquidarsi al lordo degli eventuali oneri fiscali o previdenziali.

La vertenza è stata discussa e decisa nella riunione del 18 Dicembre 2018. Il reclamo è infondato e deve respingersi.

Quanto al riconoscimento da parte della CAE dell’importo dovuto al calciatore, la decisione risulta corretta; in primo luogo dalla decisione in esame risulta chiaro che il compenso richiesto dal calciatore, e poi liquidato, sia il “residuo del compenso globale lordo” dovuto in forza dell’accordo economico sottoscritto. Inoltre sul punto questo Tribunale ha già precisato come le somme spettanti ai calciatori debbano sempre liquidarsi al lordo delle eventuali ritenute di legge (fiscali o previdenziali cfr. Tribunale Federale Nazionale sezione Vertenze Economiche reclamo n. 218 del 15.7.2016; C.U. N. 6/TFN – Sezione Vertenze Economiche 2016/2017).

In tali sensi è la univoca giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione la quale ha costantemente affermato il principio secondo cui sia l’accertamento che la liquidazione dei crediti pecuniari devono sempre essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali (ex plurimis: Cass. Lav. 18044/2015; Cass. Lav. 21010/2013; Cass. Lav. 3525/2013; Cass Civ. III, 19790/2011), ciò in quanto, tra l’altro, l’obbligo di versamento della ritenuta fiscale all’Erario, da parte del soggetto che vi è tenuto sorge solo al momento del pagamento delle somme su cui la ritenuta deve essere operata, tanto che nel caso in cui tale versamento venga omesso o ritardato, l’obbligazione fiscale afferente all’importo effettivamente corrisposto finisce per trasferirsi sul soggetto che lo ha percepito.

Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società SSD Città Di Gela arl e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della CAE – LND.

Condanna la Società ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del calciatore Cuomo Marco, quantificate in € 300,00 (euro trecento/00) oltre accessori se dovuti.

Dispone addebitarsi la tassa.

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