F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 15/TFN-SVE del 6 Marzo 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 10/TFN-SVE del 18 Dicembre 2018 (dispositivo) RECLAMO N°. 42 DELLA SOCIETÀ ASD S. GREGORIO CONTRO LA SOCIETÀ SPD AMITERNINA SCOPPITO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 177 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE PEZZUTI SIMONE), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 20.09.2018.

RECLAMO N°. 42 DELLA SOCIETÀ ASD S. GREGORIO CONTRO LA SOCIETÀ SPD AMITERNINA SCOPPITO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 177 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE PEZZUTI SIMONE), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 20.09.2018.

Con ricorso n. 177 pervenuto il 14 giugno 2018, la SPD Amiternina Scoppito adiva la Commissione Premi di Preparazione chiedendo la condanna della ASD S. Gregorio al pagamento del premio di preparazione previsto dall’art. 96 delle NOIF per avere quest’ultima tesserato con vincolo “giovane dilettante”, per la stagione sportiva 2015/2016 il giocatore Pezzuti Simone nato il 23/09/2000. Con delibera in C.U. 2/E del 20.09.2018 la Commissione Premi accoglieva il ricorso e condannava la ASD S. Gregorio al pagamento della somma di € 1.569,75, di cui € 1.255,80 in favore della SPD Amiternina Scoppito a titolo di premio di preparazione quale ultima titolare del vincolo annuale ed € 313,95 in favore della F.I.G.C. a titolo di penale.

Avverso tale delibera, con atto del 04.10.2018, la ASD S. Gregorio ha proposto rituale e tempestiva impugnazione dinnanzi a questo Tribunale, asserendo la conclusione di un accordo tra le parti e di essere in possesso della dichiarazione, rilasciata dalla SPD Amiternina Scoppito del 07.09.2018, attestante l’avvenuto pagamento della somma concordata in relazione alla richiesta per il tesseramento con vincolo “giovane dilettante” del calciatore Pezzuti Simone, producendo, all’uopo, documentazione, sottoscritta anche dalla F.I.G.C. Delegazione Provinciale L’Aquila in data 25.09.2018, attestante quanto affermato.

Sia Commissione Premi di Preparazione che il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche apprendevano del predetto pagamento solo successivamente alla delibera in C.U. n. 2/E del 20.09.2018.

L’art. 96 delle NOIF recita:

2. Agli effetti del “premio di preparazione” vengono prese in considerazione le ultime due Società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni. Nel caso di unica società titolare del vincolo, alla stessa compete il premio per l’intero.

Omissis….

3. Se la corresponsione del premio non viene direttamente regolata tra le parti, la società o le società che ne hanno diritto possono ricorrere in primo grado alla Commissione Premi, …omissis… Contro le decisioni della  Commissione è ammessa impugnazione  in ultima  istanza avanti il Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche. L'accoglimento del ricorso comporta a carico della società inadempiente una penale, fino alla metà del premio non corrisposto, da devolversi alla F.I.G.C..

omissis…

Le eventuali memorie e la documentazione della controparte dovranno pervenire alla Commissione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla spedizione del ricorso.

Alla suddetta memoria andranno allegate le ricevute comprovanti la spedizione alla società ricorrente, nonché l’eventuale lettera liberatoria attestante l’intervenuta transazione tra le parti, che dovrà avere il visto di autenticità apposto dal Comitato competente presso il quale dovrà essere depositato l'originale. Se mancante del detto requisito la liberatoria non potrà essere presa in considerazione dall’organo deliberante.

Dall’esame della documentazione della normativa sopra richiamata e considerato l’avvenuto pagamento dell’obbligazione pecuniaria così come concordata tra le parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.

È importante rilevare che gli Organi di Giustizia Sportiva, hanno avuto notizia della dichiarazione, rilasciata dalla SPD Amiternina Scoppito, attestante l’avvenuto pagamento della somma concordata, solo successivamente alla delibera in C.U. n. 2/E del 20.09.2018, ovvero solo con la presentazione del ricorso del 04.10.2018.

La Società  ASD  S. Gregorio, condannata  al  pagamento della penale,  era  il primo soggetto interessato al deposito tempestivo della liberatoria nel corso del procedimento avanti la Commissione Premi di Preparazione, ma ciò non è avvenuto, di talché deve essere confermata la condanna al pagamento della penale.

Aggiungasi che l’accordo è stato depositato presso la F.I.G.C. Delegazione Provinciale L’Aquila solo in data 25.09.2018 e, pertanto, successivamente alla pubblicazione della decisione della Commissione Premi avvenuta in data 20.09.2018.

Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al pagamento del premio. Conferma il pagamento della penale.

Dispone addebitarsi la tassa.

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