F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 15/TFN-SVE del 6 Marzo 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 10/TFN-SVE del 18 Dicembre 2018 (dispositivo) RECLAMO N°. 50 DELLA SOCIETÀ ASD NOCERINA 1910 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE BARCELLONA DANIELE, PUBBLICATA NEL C.U. 114/CAE-LND del 1.10.2018.

RECLAMO N°. 50 DELLA SOCIETÀ ASD NOCERINA 1910 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE BARCELLONA DANIELE, PUBBLICATA NEL C.U. 114/CAE-LND del 1.10.2018.

Con ricorso del 2 Luglio 2018 l’atleta tesserato Daniele Barcellona adiva la Commissione Accordi Economici L.N.D per ivi sentir condannare la ASD Nocerina 1910 al pagamento dell’importo di € 4.640,00 quale residua somma rispetto a quella pattuita per la stagione 2017/2018 in virtù di accordo economico con caratteristiche regolate dall’art. 94 ter delle NOIF.

La società resistente non controdeduceva e la Commissione Accordi Economici, ritenuta la domanda fondata, con delibera prot. 5 CAE 2018/2019 del 1.10.2018, pubblicata con C.U. n. 114 in pari data, condannava la Società ASD Nocerina 1910 al pagamento della somma di € 4.640,00 in favore dell’atleta ricorrente.

Tale decisione, comunicata alla ASD Nocerina 1910 in data 1.10.2017, è stata da questa impugnata con atto del 6 Ottobre 2018, deducendo in primis la violazione dell’art. 6 dell’accordo economico in quanto – a detta della Società- il calciatore, vittima il 14.12.2017 di un infortunio al ginocchio destro durante una gara di allenamento, non sarebbe più tornato a disposizione decorso il periodo di convalescenza post operatoria.

Viene, di poi, dedotta la violazione del principio del contraddittorio e la lesione del diritto di difesa sul presupposto che la nuova compagine sociale,  subentrata  il  5.7.2018  con  mutamento dell’indirizzo di posta certificata della società, non avrebbe avuto conoscenza, per cause ad essa non imputabili, del reclamo inviato all’indirizzo pec della società nocerina1910@legalmail.it. La reclamante ha dedotto, infine, l’erroneità della somma rivendicata dal calciatore  che  dovrebbe essere – a suo dire - liquidata al netto di ritenute e rimborsi spese corrisposti, e non al lordo.

Il calciatore Daniele Barcellona ha controdedotto contestando le avverse deduzioni in quanto infondate in fatto ed in diritto, eccependo altresì l’inammissibilità della documentazione prodotta per la prima volta solo in sede di gravame.

La vertenza è stata quindi decisa nella riunione del 18.12.2018.

Il reclamo deve essere rigettato.

Il primo motivo di gravame è infondato atteso che la Società non ha esercitato il diritto di rescissione previsto contrattualmente per l’ipotesi di infortunio del calciatore che - come nel caso di specie- sia dipeso dall’attività sportiva.

L’art. 6, comma 2 dell’accordo economico sottoscritto dalle parti prevede, infatti, che laddove l’infortunio dipenda dall’attività sportiva, la Società ha la facoltà di rescindere dall’accordo, fermo l’obbligo di corrispondere le mensilità maturate. Con l’ovvia conseguenza che nel caso in cui non venga esercitata la facoltà di rescissione resta fermo l’obbligo di pagamento di tutte le mensilità di pagamento previste dal contratto.

Relativamente al secondo motivo di gravame, rileva questo Tribunale che il ricorso promosso dal calciatore dinanzi la Commissione Accordi Economici è stato correttamente notificato all’indirizzo di posta elettronica certificata all’epoca comunicato dalla Società reclamante alla Federcalcio e dalla stessa riconosciuto essere all’epoca l’unico indirizzo pec ufficiale della società. Non può negarsi, pertanto, che la Società sia venuta a conoscenza del reclamo e che non vi sia stata alcuna lesione del principio del contraddittorio, atteso che le successive vicende societarie, che avrebbero portato al mutamento della compagine sociale ed alla modifica dell’indirizzo pec, non possono avere alcuna rilevanza in quanto attinenti ad un momento successivo rispetto a quello della proposizione del reclamo e, comunque, a meri aspetti interni alla Società di nessuna rilevanza esterna. Il richiamo ad un precedente di codesto Tribunale si rivela, quindi, del tutto inappropriato trattandosi in quel caso di fattispecie completamente diversa.

Quanto al riconoscimento da parte della CAE dell’importo lordo dovuto al calciatore, la decisione risulta corretta; questo Tribunale ha infatti già precisato come le somme spettanti ai calciatori debbano sempre liquidarsi al lordo delle eventuali ritenute di legge (fiscali o previdenziali cfr. Tribunale Federale Nazionale sezione Vertenze Economiche reclamo n. 218 del 15.7.2016; C.U. N. 6/TFN – Sezione Vertenze Economiche 2016/2017).

In tali sensi è la univoca giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione la quale ha costantemente affermato il principio secondo cui sia l’accertamento che la liquidazione dei crediti pecuniari devono sempre essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali (ex plurimis: Cass. Lav. 18044/2015; Cass. Lav. 21010/2013; Cass. Lav. 3525/2013; Cass Civ. III, 19790/2011), ciò in quanto, tra l’altro, l’obbligo di versamento della ritenuta fiscale all’Erario, da parte del soggetto che vi è tenuto sorge solo al momento del pagamento delle somme su cui la ritenuta deve essere operata, tanto che nel caso in cui tale versamento venga omesso o ritardato, l’obbligazione fiscale afferente all’importo effettivamente corrisposto finisce per trasferirsi sul soggetto che lo ha percepito.

Rilevato, altresì, che l’asserito versamento della ritenuta non è stato in alcun modo comprovato, e che la documentazione prodotta solo in questa sede non può essere presa in considerazione, trattandosi di produzione inammissibile in quanto non tempestivamente prodotta innanzi alla Commissione Accordi Economici, la decisone da quest’ ultima assunta risulta, quindi, immune da vizi e và, pertanto, confermata.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Nocerina 1910 e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della CAE – LND.

Condanna la Società ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del calciatore Barcellona Daniele, quantificate in € 200,00 (euro duecento/00) oltre accessori se dovuti.

Dispone addebitarsi la tassa.

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