F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 15/TFN-SVE del 6 Marzo 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 10/TFN-SVE del 18 Dicembre 2018 (dispositivo) RECLAMO N°. 88 DELLA SOCIETÀ ACF FIORENTINA SPA CONTRO LE SOCIETÀ AC PERUGIA CALCIO SRL E ATALANTA BC SPA PER LA RICHIESTA DI PAGAMENTO DELL’IMPORTO RESIDUO – PREMIO RENDIMENTO – CALCIATORE MANCINI GIANLUCA – DERIVANTE DA ACCORDO DEL 1.8.2016.

RECLAMO N°. 88 DELLA SOCIETÀ ACF FIORENTINA SPA CONTRO LE SOCIETÀ AC PERUGIA CALCIO SRL E ATALANTA BC SPA PER LA RICHIESTA DI PAGAMENTO DELL’IMPORTO RESIDUO – PREMIO RENDIMENTO – CALCIATORE MANCINI GIANLUCA – DERIVANTE DA ACCORDO DEL 1.8.2016.

Con atto 18 Dicembre 2017, l’ACF Fiorentina Spa ha presentato ricorso ai sensi dell’art. 30, comma 28, del Codice di Giustizia Sportiva, chiedendo a questo Tribunale la condanna dell’AC Perugia Calcio Srl al versamento in suo favore del premio di rendimento effettivamente dovuto in ordine alle vicende di mercato tra le Società ACF Fiorentina, AC Perugia Calcio ed Atalanta Bergamasca Calcio che hanno riguardato il calciatore Gianluca Mancini, nato il 17 Aprile 1996.

Assume la ricorrente ACF Fiorentina che, dopo avere raggiunto un accordo con l’AC Perugia Calcio per la cessione del calciatore Mancini, quest’ultima Società, d’intesa con la Società Atalanta Bergamasca Calcio avrebbe messo in atto un accordo simulatorio volto a sottrarre ad essa reclamante un importo quantificato, nel corso del giudizio, in euro 475.000,00.

In particolare, dopo il trasferimento temporaneo del calciatore Mancini dall’ACF Fiorentina all’AC Perugia Calcio in data 10 Luglio 2015 e l’esercizio del diritto di opzione e contro-opzione da parte delle due Società, l’ACF Fiorentina ha trasferito il calciatore Mancini a titolo definitivo all’AC Perugia Calcio in data 1 Agosto 2016.

Contestualmente al trasferimento le Società hanno sottoscritto un accordo per eventuali premi di rendimento da riconoscersi alla società cedente con il quale l’AC Perugia Calcio si è impegnata a corrispondere all’ACF Fiorentina il 50% del valore delle somme che essa AC Perugia Calcio avrebbe incassato effettivamente a qualunque titolo per la futura cessione del contratto del Mancini ad altra Società.

In data 12 Gennaio 2017 l’AC Perugia Calcio ha quindi trasferito all’Atalanta Bergamasca Calcio a titolo definitivo il calciatore Mancini per l’importo di euro 200.000,00, versando all’ACF Fiorentina il pattuito importo di rendimento di euro 100.000,00.

Ebbene, l’ACF Fiorentina sostiene che detto importo sia stato simulato tra l’AC Perugia Calcio e l’Atalanta Bergamasca Calcio in suo danno, giungendo in corso di giudizio a quantificare l’effettivo importo dovutole pari ad euro 475.000,00.

La ricorrente ACF Fiorentina assume che l’accordo simulatorio si sarebbe concretizzato a mezzo di due operazioni di mercato tra le medesime società AC Perugia Calcio ed Atalanta Bergamasca Calcio riferite, nella medesima sessione di mercato, ai calciatori Gianluca Mancini e Alessandro Santopadre, entrambi acquistati dall’Atalanta Bergamasca Calcio e ritrasferiti a titolo temporaneo all’AC Perugia Calcio, il primo fino al 30.6.2017 e il secondo fino al 30.6.2018.

In particolare, deduce la ricorrente Società che il reale prezzo di mercato del calciatore Mancini si sarebbe dovuto attestare intorno ad euro 1,5 mln e quello del calciatore Santopadre intorno agli euro  75.000,00.

Ne sarebbe prova anche l’intervista resa dal Presidente dell’AC Perugia Calcio Massimiliano Santopadre, rilasciata nel Gennaio 2017, nella quale lo stesso ha dichiarato che quanto ricavato dalla cessione del calciatore Mancini era stato già rinvestito sui calciatori Terrani, Forte e Mustacchio.

Addirittura, al momento del ricorso, la stima di mercato del calciatore Mancini, ad avviso della ricorrente Società, avrebbe toccato la somma di euro 4,8 mln.

A fronte quindi dell’asserito pregiudizio subito, l’ACF Fiorentina ha richiesto disporsi l’esibizione e l’acquisizione agli atti di tutta la documentazione federale relativa ai trasferimenti e agli accordi economici sottoscritti tra le Società AC Perugia Calcio e Atalanta Bergamasca Calcio e tra queste e i calciatori Mancini, Santopadre, Terrani, Forte e Mustacchio.

Si sono quindi costituite in giudizio le Società AC Perugia Calcio e Atalanta Bergamasca Calcio contestando integralmente gli assunti della ricorrente ACF Fiorentina.

L’AC Perugia Calcio ha ribadito la piena genuinità delle operazioni di mercato contestate dall’ACF Fiorentina, denunciando la condotta pretestuosa e di carattere meramente esplorativo di quest’ultima.

Nessuna prova esisterebbe, infatti, del denunciato accordo simulatorio a fronte di trasferimenti di calciatori muniti del visto di esecutività da parte della Federazione.

Inoltre, sarebbero semplicemente persuasive le stime di mercato indicate dalla ricorrente ACF Fiorentina e non condivise dall’AC Perugia Calcio che indica quotazioni diverse.

Sostanzialmente sulla stessa linea argomentativa la difesa della Atalanta Bergamasca Calcio la quale, peraltro, deduce anche che da un attento esame dell’accordo di trasferimento del calciatore Mancini tra Atalanta Bergamasca Calcio e AC Perugia Calcio, quest’ultima, e quindi per l’effetto anche la ACF Fiorentina, potrebbero introitare ulteriori somme rispetto a quella già corrisposta di euro   200.000,00.

In particolare, nell’accordo in questione viene concordato un ulteriore importo a titolo di rendimento, fino ad euro 300.00,00, in base alle presenze del Mancini con la prima squadra dell’Atalanta Bergamasca Calcio, ed un importo aggiuntivo pari al 10 per cento sulla successiva rivendita del calciatore, da calcolarsi sul delta tra quanto fino a quel momento incassato dall’AC Perugia Calcio e l’importo di euro 2.000.000,00.

Per l’ACF Fiorentina quest’ultima circostanza rappresenterebbe, invece, ulteriore riprova che l’effettivo prezzo del calciatore Mancini concordato tra l’AC Perugia Calcio e l’Atalanta Bergamasca Calcio, sarebbe molto vicino ad euro 2 mln.

All’esito della riunione del 5 Marzo 2018, nel corso della quale i Difensori delle parti hanno insistito sostanzialmente nelle loro deduzioni e reciproche eccezioni, questo Tribunale ha assegnato termine al 26 Marzo 2018 per memorie illustrative, termine fino al 6 Aprile 2018 per la indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali e ulteriore termine sino al 23 Aprile 2018 per le sola indicazioni di prova contraria.

Depositate le suddette memorie autorizzate, alla riunione del 14 Maggio 2018, fissata per l’ammissione dei mezzi di prova, il Presidente dell’AC Perugia Calcio, Massimiliano Santopadre, ha rilasciato dichiarazioni spontanee e questo Collegio, riservato ogni provvedimento, ha ritenuto opportuno esperire il tentativo di conciliazione tra le parti.

Alla successiva riunione dell’11 Settembre 2018, verificata la mancata conciliazione, le parti hanno dato atto che nelle more, con pronuncia delle Sezioni Riunite della Corte Federale di Appello del 27 Agosto 2018, si era definito il procedimento disciplinare per i medesimi fatti apertosi nei confronti delle Società AC Perugia Calcio e Atalanta Bergamasca Calcio su denuncia dell’ACF Fiorentina. Procedimento disciplinare del quale, fino a tale data, le parti hanno ritenuto di non comunicare a questo Tribunale.

Con tale pronuncia è stato confermato il proscioglimento dei deferiti pronunciato dal TFN Sezione disciplinare in data 12 Luglio 2018.

Su richiesta delle Società Atalanta Bergamasca Calcio e ACF Fiorentina, il Tribunale ha disposto quindi l’acquisizione dell’intero fascicolo del procedimento disciplinare e si è riservato in ordine alla ammissibilità della perizia di stima del valore dei calciatori Mancini e Santopadre al Gennaio 2017, prodotta dalla ricorrente Società.

Con ordinanze 23 Ottobre e 22 Novembre 2018, i difensori sono stati autorizzati ad acquisire copia integrale del fascicolo della fase disciplinare ed è stata fissata la data del 18 Dicembre 2018 per la discussione, con medesimo termine per il deposito di eventuali note conclusive nelle quali l’ACF Fiorentina ha quantificato il proprio petitum in complessivi euro 475.000,00.

In data 18 Dicembre 2018 il ricorso è stato quindi discusso e rigettato con compensazione integrale delle spese del procedimento.

In via preliminare, deve ritenersi ammissibile la perizia di stima del valore dei calciatori Mancini e Santopadre al Gennaio 2017 prodotta dalla ricorrente ACF Fiorentina in quanto quest’ultima, avendo appreso del deposito di analogo documento da parte dell’Atalanta Bergamasca Calcio nel corso del procedimento disciplinare, nel rispetto del contraddittorio ha diritto a tale produzione. Contrariamente a quanto eccepito sul punto dalle Società resistenti, infatti, la ricorrente non poteva partecipare al procedimento disciplinare che ai sensi dell’art. 41, comma 7 e dell’art. 33, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, ammette l’intervento di terzi solo in ipotesi di illecito sportivo.

In ordine poi alle istanze istruttorie della ricorrente Società, costituite esclusivamente da richieste di esibizione e/o acquisizione della documentazione relativa ai trasferimenti dei calciatori Mancini, Santopadre, Terrani, Mustacchio e Forte e ai loro accordi economici con le Società AC Perugia Calcio e Atalanta Bergamasca Calcio, si osserva che dette istanze risultano tutte superate dalla integrale acquisizione dei documenti del procedimento disciplinare dei quali le parti hanno acquisito integrale copia, come confermato dai difensori in sede di discussione.

L’ACF Fiorentina insiste nelle proprie deduzioni contestando l’assoluta incongruità dei trasferimenti dei calciatori Mancini e Santopadre dall’AC Perugia Calcio all’Atalanta Bergamasca Calcio ai rispettivi importi di euro 200.000,00 ed euro 1.000.000,00.

Tali importi, raffrontati ai discordanti accordi economici dei due calciatori rispetto al prezzo di trasferimento, unitamente alle altre risultanze, dimostrerebbero un unico accordo simulatorio tra le società Atalanta Bergamasca Calcio e AC Perugia Calcio volto a dissimulare il Maggior prezzo effettivamente attribuito al calciatore Mancini.

Ebbene, allo stato della documentazione in atti, rileva questo Tribunale che non è stata fornita alcuna prova in ordine alla dedotta circostanza che i due contratti in contestazione riferiti ai calciatori Mancini e Santopadre, rappresentino un’operazione negoziale singola posta in essere in danno dell’ACF Fiorentina.

In tal senso, anche se la decisione assunta in sede disciplinare non vincola in alcun modo questo Collegio, si deve condividere con le Sezioni Riunite della Corte Federale di Appello, che, pur in presenza di elementi di fatto che possono ritenersi come anomalie, non si può obiettivamente andare oltre alla presenza di meri indizi.

Indizi, peraltro, che non possono ritenersi gravi e concordanti.

Unico dato certo è la mera coincidenza temporale delle due operazioni.

In questa sede, peraltro, tali indizi avrebbero, al limite, consentito alla ricorrente ACF Fiorentina di richiedere di provare aliunde il dedotto accordo simulatorio.

Come detto invece, le prove articolate dall’ACF Fiorentina si sono limitate alla richiesta di esibizione documenti che, pur presenti oggi in atti in seguito all’acquisizione del fascicolo della fase disciplinare, non assurgono a prova della denunciata simulazione.

In aggiunta alle rilevate carenze probatorie in atti, si deve inoltre considerare la sostanziale impossibilità di accertare il valore di mercato di un calciatore.

Tale valore, infatti, non può essere che quello che le parti attribuiscono al calciatore nella loro autonomia negoziale.

Valore questo, inoltre, estremamente variabile in base alle esigenze del momento delle Società sul mercato e dipendente in buona parte anche dalle capacità previsionali sulle qualità del calciatore in questione.

Per tale motivo, tutti i documenti al riguardo versati in atti dalle parti, comprese le perizie di stima, relativi al valore di mercato dei calciatori Mancini e Santopadre non possono che essere valutate come semplici indicazioni.

È indubbio che tali quotazioni, inserendosi in una contrattazione di libero mercato, non sono infatti ancorate a fattori valutativi normativamente predeterminati o predeterminabili.

Difettano, in sostanza, uniformi e oggettivi criteri di valutazione dell’effettivo valore dei calciatori: non vi sono dei parametri certi di riferimento o unanimemente condivisi in ordine all’oggettivo valore di cessione di un calciatore.

Anche sotto tale profilo è quindi impossibile ravvisare un collegamento negoziale di  natura simulata tra le cessioni dei calciatori Mancini e Santopadre.

Proprio la sostanziale impossibilità di attribuire valori certi ai calciatori, rende estremamente complicata l’analisi della devoluta controversia e quindi impone una compensazione integrale delle spese del procedimento.

Tanto premesso e considerato.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

ammette il deposito della perizia prodotta dalla Società ACF Fiorentina Spa a firma del Prof. Buttignon e, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso presentato dalla Società ACF Fiorentina Spa.

Compensa integralmente le spese di giudizio.

Dispone incamerarsi la tassa.

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