F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 17/TFN-SVE del 8 Aprile 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 12/TFN-SVE del 29 Gennaio 2019 (dispositivo) RECLAMO N°. 7 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI TORREGROTTA CONTRO LA SOCIETÀ ASD TIRRENIA CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 831 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE GAMBINO GIOVANNI), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E DEL 13.06.2018.
RECLAMO N°. 7 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI TORREGROTTA CONTRO LA SOCIETÀ ASD TIRRENIA CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 831 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE GAMBINO GIOVANNI), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E DEL 13.06.2018.
In data 6.3.2018 la società ASD Tirrenia Calcio adiva la Commissione Premi per ivi sentir dichiarare creditrice della ASD Città di Torregrotta del premio di preparazione relativo al calciatore Giovanni Gambino con lei tesserato con vincolo annuale nelle stagioni 2014/2015, e tesserato con vincolo pluriennale dalla convenuta dalla stagione 2016/2017.
La Commissione Premi con CU n. 11/E del 13.6.2018 riconosceva la ASD Tirrenia Calcio titolare del diritto a ottenere dalla ASD Città di Torregrotta il premio di preparazione relativamente all’atleta Giovanni Gambino, quale unica società, premio pari a € 2.184,00 oltre € 546,00 a titolo di penale in favore della FIGC.
La decisione veniva comunicata in data 2.7.2018, ed impugnata in data 4.7.2018 dalla ASD Città di Torregrotta con ricorso comunicato alla controparte ASD Tirrenia Calcio presso la sede legale in Via Olimpia Giammoro Pace del Mela.
La ASD Città di Torregrotta assumeva che la ASD Tirrenia Calcio avrebbe richiesto erroneamente il premio per il calciatore Giovanni Gambino, ritenendo di essere stata l’unica società ad averlo tesserato con tesseramento annuale, prima che lo stesso venisse tesserato con vincolo pluriennale, e omettendo di riferire che nella stagione 2015/2016 l’atleta non risultava tesserato per nessuna società. Posto che condizione alla percezione al premio, sarebbe la sussistenza del tesseramento per tutti i 3 anni precedenti, richiedeva la riforma della decisione e l’accertamento di nulla dovere alla ricorrente in I grado. Richiedeva altresì la espressa condanna della ASD Tirrenia Calcio al risarcimento dei danni determinati dal suo comportamento antisportivo, con il quale avrebbe tratto in inganno gli organi di giustizia federale, con ulteriore trasmissione degli atti alla Procura Federale.
Nelle more della fissazione della udienza, il 13.11.2018 perveniva comunicazione della ASD Tirrenia Calcio, la quale, precisando di aver saputo dal competente comitato regionale della intervenuta impugnazione della decisione, asseriva di non aver ricevuto nessuna notifica del gravame all’indirizzo indicato presso la FIGC in Giammoro via Nazionale 362 presso AutoIberia Srl.
La vertenza veniva chiamata alla udienza del 22.11.2018.
Lo scrivente Tribunale accertato che il gravame risultava inviato per posta all’indirizzo della sede legale in Via Olimpia Giammoro Pace del Mela, e rilevata la mancanza di riscontro della raccomandata di invio, invitava la società appellante a documentare l’esito della notifica stessa. Per la udienza del 18.12.2018, la società ASD Città di Torregrotta ottemperava alla richiesta, rimettendo il plico raccomandato, rientrato al mittente per compiuta giacenza, e dichiarandosi comunque disposta a ripetere la notifica anche presso la sede indicata quale indirizzo di corrispondenza.
Il Tribunale, rilevata la sussistenza di una notifica comunque valida presso la sede legale, e preso atto della espressa disponibilità della ASD Città di Torregrotta a ripetere la notifica anche presso la sede di corrispondenza, invitava la stessa appellante a notificare nuovamente il gravame anche alla sede di destinazione indicata quale sede di corrispondenza.
Alla udienza del 29.1.2019 effettuata la verifica della ripetizione della notifica, la vertenza veniva discussa.
Il Gravame è fondato e come tale va accolto.
Preliminarmente lo scrivente Tribunale deve rimarcare il fatto che il gravame sia stato comunque tempestivamente notificato presso la sede legale, e che il plico sia stato restituito per compiuta giacenza. L’eccezione dell’appellata relativamente alla mancata notifica presso l’indirizzo di corrispondenza, peraltro formulata al di fuori del contraddittorio processuale, non merita rilevanza sia per le forme con cui è stata formulata, sia nel merito della sua sostanza.
Invero la notifica è avvenuta comunque presso la sede legale della società, e tale circostanza assorbe ogni altra eccezione; inoltre l’ufficiale postale nel porre in giacenza il plico presso l’ufficio postale di destinazione, ha accertato la sussistenza in loco della ASD Tirrenia Calcio, e la mancanza al momento di qualcuno disponibile al ritiro, di talché ha aperto la procedura della giacenza, compiutasi senza esito al termine del decimo giorno, e con successivo invio del plico al mittente.
Questo Tribunale non rileva quindi vizi nella fase di instaurazione del gravame e ha disposto la nuova notifica anche all’indirizzo di corrispondenza, in ragione della disponibilità ad eseguire l’incombente formulata dalla società appellante.
Superata la questione preliminare, è opportuno affrontare la vertenza nel merito, e rilevare che effettivamente nella stagione 2015/2016 l’atleta Giovanni Gambino non è stato tesserato per nessuna società. Dall’esame dello storico presso la Federazione l’atleta Gambino risulta tesserato sino al 2013 presso la società Torregrotta; nella successiva stagione 2014/2015 lo stesso calciatore veniva tesserato con vincolo annuale per la ASD Tirrenia Calcio (all’epoca ASD Comprensorio del Tirreno); la stagione successiva non veniva tesserato per nessuna società. Nella stagione del 16/2017 veniva tesserato nuovamente e con vincolo pluriennale per la ASD Città di Torregrotta.
Ciò posto, l’art 96 comma 2 NOIF così recita: 2. Agli effetti del “premio di preparazione” vengono prese in considerazione le ultime due Società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni…. Il vincolo del calciatore per almeno una intera stagione sportiva è condizione essenziale per il diritto al premio.
Questo Tribunale ha più volte ribadito che, affinché tale diritto sussista, occorre che l’atleta sia tesserato per tutti i 3 anni precedenti, e per l’intera stagione, e che il mancato tesseramento per una stagione interrompa il presupposto temporale, rappresentato dalla continuità dell’addestramento del giovane calciatore per le 3 stagioni antecedenti al tesseramento pluriennale, condizione imprescindibile per ritenere esistente il diritto al contributo incentivante.
L’assenza di tesseramento per la stagione 2015/2016 rende il contributo inesigibile e il premio non dovuto.
Ciò posto la Commissione Premi ha pertanto errato nel non prendere in considerazione il mancato tesseramento dell’atleta Gambino Giovanni per la stagione 2015/2016, e conseguentemente, omettendo tale valutazione, ha errato nel riconoscere il premio a favore della ASD Tirrenia Calcio, quale unica società. In assenza di continuità di tesseramento, il premio è inesigibile e quindi non dovuto.
Lo scrivente Tribunale di contro, e sollecitato sul punto dalla appellante ASD Torregrotta, non ravvisa nel comportamento della ASD Tirrenia Calcio nessuna mala fede, né nessun tentativo di trarre in inganno la federazione o i suoi organi, né alcun comportamento antisportivo. Nella realtà il ricorso depositato è frutto di una errata rappresentazione delle norme in materia, che ha indotto la società ricorrente in I grado a formulare una domanda, infondata, erroneamente accolta dalla Commissione Premi, e come tale rigettata dallo scrivente Tribunale, attraverso la riforma della erronea decisione della Commissione Premi. Da ciò consegue che nessuna richiesta condanna della società ricorrente è ritenuta fondata e ammissibile per le ragioni poste dalla ASD Torregrotta, né si ravvisano gli estremi per la trasmissione degli atti alla Procura Federale.
Per questi motivi.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
accoglie il reclamo presentato dalla Società ASD Città Di Torregrotta e, per l’effetto annulla l’impugnata decisione della Commissione Premi.
Nulla per la tassa.
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