F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 17/TFN-SVE del 8 Aprile 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 12/TFN-SVE del 29 Gennaio 2019 (dispositivo) RECLAMO N°. 52 DELLA SOCIETÀ US TRIESTINA CALCIO 1918 SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD SAN LUIGI CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 170 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE MURANO ANTONIO LINO), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 20.9.2018.

RECLAMO N°. 52 DELLA SOCIETÀ US TRIESTINA CALCIO 1918 SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD SAN LUIGI CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 170 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE MURANO ANTONIO LINO), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 20.9.2018.

Con ricorso notificato in data 23.10.2018, la società US Triestina Calcio 1918 Srl ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale la delibera della Commissione Premi, pubblicata sul C.U. n. 2/E del 20.09.2018, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento, in favore della società ASD San Luigi Calcio, degli importi dovuti a titolo di premio di preparazione relativi al calciatore Antonio Lino Murano, pari ad € 16.216,20, di cui € 12.012,00 a titolo di premio, ed € 4.204,20 a titolo di penale.

La società appellante sostiene che la Commissione Premi abbia errato nella quantificazione del premio di preparazione in questione, in quanto lo stesso risulterebbe calcolato sulla base dei parametri relativi alla Lega Pro. La società US Triestina Calcio 1918 Srl deduceva di essere iscritta, alla data del tesseramento (03 Agosto 2017) alla Serie D – LND, e solo successivamente – in data 07 Agosto 2017 – di essere passata alla Lega Pro in virtù di ripescaggio.

A riguardo, sostiene l’appellante che la disciplina del premio di preparazione dispone che lo stesso si concretizzi al momento della perfezionarsi del tesseramento. In tal senso, la stessa società dichiarava di aver provveduto a corrispondere alla società ASD San Luigi Calcio l’importo equivalente al premio di preparazione, parametrato alla Serie D – LND.

Per questi motivi, la US Triestina Calcio 1918 Srl concludeva richiedendo l’annullamento della sentenza impugnata, avendo la stessa corrisposto l’intero importo dovuto dalla parte appellata. In  subordine,  la  società  reclamante  chiedeva  –  nell’ipotesi  di  conferma  del  premio  di preparazione così come computato dalla Commissione Premi – la riforma della sentenza gravata limitatamente alla cancellazione della penale.

La società ASD San Luigi Calcio non presentava controdeduzioni e la vertenza veniva discussa nel corso della riunione del 29 Gennaio 2019.

Il ricorso della US Triestina Calcio 1918 Srl è parzialmente fondato.

Dall’analisi della ricostruzione in fatto fornita dall’appellante, nonchè della documentazione prodotta in atti, risulta appurato che al momento del tesseramento, avvenuto in data 03 Agosto 2017, la US Triestina Calcio 1918 Srl risultava regolarmente iscritta al campionato di serie D – LND. Solo a distanza di quattro giorni, e precisamente in data 07 Agosto 2017, la stessa – in virtù di ripescaggio – veniva promossa in Lega Pro.

In tale contesto, al fine di scegliere il criterio di determinazione dell’importo del premio di preparazione nella particolare fattispecie che ci occupa, occorre esaminare la ratio sottesa all’istituto.

Il legislatore federale, introducendo il premio di preparazione nell’ordinamento, si era posto l’obiettivo di sviluppare ed incentivare la formazione di giovani calciatori e "premiare" le società di puro settore giovanile.

Questa impostazione si esprime attraverso un sistema solidaristico, che vede le società "Maggiori" pagare un contributo alle società "inferiori", laddove si verifichi quanto previsto dalla normativa in analisi.

In tale ottica, è evidente come - nella vicenda che ci occupa - si debba certamente far riferimento al parametro relativo alla Lega Pro, serie nella quale la US Triestina Calcio 1918 Srl ha militato durante la stagione del tesseramento pluriennale in favore del calciatore Murano, a prescindere dal fatto che il tesseramento sia intercorso antecedentemente al ripescaggio.

Tale decisione non risulta peraltro penalizzante nei confronti dell’appellante la quale, nella stagione  sportiva  in  questione,  ha  avuto  introiti  parametrati  alla  serie  di  appartenenza, circostanza anch’essa che porta a giustificare l’applicazione del premio di preparazione liquidato dalla Commissione Premi.

Fermo tale criterio, volto a salvaguardare i principi cardine sottesi all’istituto del premio di preparazione, non può non rilevarsi l’eccezionalità della fattispecie in esame.

In tale contesto, codesto Tribunale, dando atto dell’avvenuto pagamento del premio di preparazione nella misura parametrata alla Serie D, presumendo la buona fede in capo all’appellante al momento del tesseramento del calciatore (avvenuto n. 4 giorni prima del ripescaggio in Lega Pro), secondo equità non ritiene di gravare detta società del pagamento dell’importo liquidato a titolo di penale.

Per tale motivo, accogliendo parzialmente l’appello promosso dalla US Triestina Calcio 1918 Srl, dispone la riforma del provvedimento impugnato limitatamente alla condanna al pagamento della penale, che viene annullata.

Tutto ciò premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

accoglie parzialmente il reclamo presentato dalla US Triestina Calcio 1918 Srl limitatamente al pagamento della penale, che annulla. Ferma per il resto la decisione della Commissione Premi. Dispone restituirsi la tassa.

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