F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 17/TFN-SVE del 8 Aprile 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 12/TFN-SVE del 29 Gennaio 2019 (dispositivo) RECLAMO N°. 54 DELLA SOCIETÀ ASD PONTE CREPALDO ERACLEA CONTRO LA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI CAORLE – LA SALUTE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 161 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE MARINELLO MARCO), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 20.9.2018.

 

RECLAMO N°. 54 DELLA SOCIETÀ ASD PONTE CREPALDO ERACLEA CONTRO LA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI CAORLE – LA SALUTE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 161 - PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE MARINELLO MARCO), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL   20.9.2018.

Con atto 29 Ottobre 2018, l’ASD Ponte Crepaldo Eraclea ha adito questo Tribunale Federale chiedendo l’annullamento della decisione della Commissione Premi con la quale è stato accolto il ricorso presentato dall’ ASD Città di Caorle La Salute e la odierna ricorrente è stata condannata al pagamento del premio di preparazione ex art. 96 delle NOIF, in riferimento al tesseramento del calciatore Marco Marinello.

Assume la ricorrente l’ASD Ponte Crepaldo Eraclea: il difetto di legittimazione dell’ASD Città di Caorle La Salute, risultando il calciatore tesserato con l’ASD La Salute; la errata quantificazione del premio in favore della richiedente quale ultima società avente diritto, essendo stato il calciatore Marinello tesserato anche con l’ASD Calcio San Donà nelle ultime tre stagioni sportive rilevanti ai sensi dell’art. 96 NOIF.

La Società controparte, ritualmente e tempestivamente notiziata del presente ricorso, ha inviato tempestive controdeduzioni, ribadendo la propria legittimazione e precisando di avere esclusivamente mutato la propria denominazione da “ASD La Salute” in “ASD Città di Caorle La Salute”.

La vertenza è stata quindi discussa e decisa nella riunione del 29 Gennaio 2019. Il ricorso non merita accoglimento.

Deve essere in primo luogo dichiarata la legittimazione attiva dell’ASD Città di Caorle La Salute a richiedere il premio di preparazione in questione, essendo stato acquisito in atti il comunicato ufficiale del Comitato Regionale Veneto n. 25 del 20.9.2017 con il quale è stato attestato il cambio di denominazione della Società da ASD La Salute in ASD Città di Caorle La Salute, con la medesima matricola federale.

Allo stato degli atti, risulta inoltre che la Commissione Premi ha correttamente riconosciuto l’ASD Città di Caorle La Salute quale ultima società avente diritto al premio, proprio perché - come dedotto dalla ricorrente - nel triennio precedente al tesseramento in favore dell’ASD Ponte Crepaldo Eraclea, risultano tesseramenti in favore di altre Società.

Anche questo motivo di ricorso è quindi privo di pregio.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Ponte Crepaldo Eraclea e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi.

Dispone incamerarsi la tassa.

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