F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 18/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 14/TFN-SVE del 12 Febbraio 2019 (dispositivo) RECLAMO N°. 97 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING CALCIO VODICE CONTRO LA SOCIETÀ ASD AURORA VODICE SABAUDIA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 270 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE NARDI MATTEO), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 25.10.2018.

RECLAMO N°. 97 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING CALCIO VODICE CONTRO LA SOCIETÀ ASD AURORA VODICE SABAUDIA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 270 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE NARDI MATTEO), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 25.10.2018.

Con reclamo trasmesso a mezzo pec il 6 Dicembre 2018, la ASD Sporting Calcio Vodice adiva questo Tribunale per  ottenere l’annullamento della decisione della  Commissione Premi pubblicata nel C.U. 3/E con la quale era stata condannata al pagamento del premio di preparazione previsto dall’art. 96 delle NOIF e richiesto dalla ASD Aurora Vodice Sabaudia, per avere essa ricorrente tesseramento per la stagione sportiva 2016/2017 il calciatore  Nardi Matteo.

A  sostegno  la  società  reclamante  deduceva  di  avere  tesserato  il  giocatore  solo  in  data 23/11/2017 per cui, a suo dire, difettava nella fattispecie de qua il requisito previsto dalla normativa vigente ossia “Il vincolo del calciatore/calciatrice per almeno una intera stagione sportiva è condizione essenziale per il diritto al premio”.

Affermava, pertanto, che la Commissione Premi non avrebbe potuto riconoscere il premio alla società richiedente per assenza del vincolo per l’intera stagione sportiva, anche perché, una volta tesserato, il calciatore non aveva preso parte all’attività della società, per cui difettava anche un ulteriore elemento del diritto al premio consistente nel non aver fruito essa reclamante di alcuna prestazione.

Concludeva, pertanto, chiedendo l’annullamento della decisione impugnata.

In assenza di controdeduzioni, la vertenza veniva discussa e decisa all’udienza del 12 Febbraio 2019.

Il reclamo proposto dalla ASD Sporting Calcio Vodice è inammissibile.

È di fatto sufficiente rilevare che il reclamo della ASD Sporting Calcio Vodice è tardivo per essere stato proposto dopo lo scadere del termine d'impugnazione di giorni sette dalla ricezione della delibera della Commissione Premi, previsto dalla normativa federale come termine perentorio dall'art. 38, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, richiamato dall'art. 30, comma 33, dello stesso Codice.

Risulta, invero, documentalmente provato che la società ricorrente ha avuto notizia della decisione impugnata in data 10/11/2018, come si può evincere dall'avviso di ricevimento della raccomandata inviata dalla Commissione Premi, mentre il reclamo a questo Tribunale risulta trasmesso, a mezzo pec, solo in data 06/12/2018 e, quindi, ben oltre il suddetto termine perentorio previsto dal richiamato art. 30, comma 33, del CGS.

 Inoltre sebbene il reclamo sia formalmente intestato, oltre che a questo Tribunale, anche alla controparte ASD SPORTING CALCIO VODICE, non v’è prova agli atti della contestualità dell’invio del reclamo alla medesima, per cui lo stesso sarebbe del pari inammissibile per violazione delle norme sul contraddittorio ex art. 30, comma 33, CGS.

Ciò preclude, pertanto, l’esame nel merito.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla società ASD Sporting Calcio Vodice. Dispone addebitarsi la tassa.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it