F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 18/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 14/TFN-SVE del 12 Febbraio 2019 (dispositivo) RECLAMO N°. 74 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI ACIREALE 1946 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE ALOIA ALESSANDRO, PUBBLICATA NEL C.U. 142/CAE-LND del 8.11.2018.

RECLAMO N°. 74 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI ACIREALE 1946 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE ALOIA ALESSANDRO, PUBBLICATA NEL C.U. 142/CAE-LND del 8.11.2018.

Con atto del 15.11.2018, la ASD Città di Acireale 1946 ha adito questo Tribunale Federale nazionale, Sezione Vertenze Economiche impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici, emessa l’08.11.2018 e comunicata in pari data, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Alessandro Aloia, del complessivo importo di euro 5.585,04, a titolo di residuo saldo dovuto per l’accordo economico sottoscritto tra ASD Acireale (dalla cui scissione, veniva costituita la ASD Città di Acireale 1946) e il calciatore per la stagione sportiva 2017/2018.

La reclamante eccepisce che l’atleta Alessandro Aloia sarebbe stato inadempiente agli obblighi contrattualmente assunti, in quanto lo stesso avrebbe arbitrariamente e ingiustificatamente interrotto qualsiasi prestazione sportiva a far data da l 10.05.2018, a seguito della partita disputata contro la società Città di Gela.

Il calciatore Aloia, ritualmente notiziato del reclamo, ha inviato tempestive controdeduzioni contestando quanto ex adverso dedotto ed eccependo, nel merito, la mancata proposizione di idoneo ricorso ex art. 92, comma 4, NOIF.

Ha chiesto pertanto il rigetto del gravame con la conferma della decisione della CAE, e la condanna della ASD Città di Acireale 1946, anche in solido con la ASD Acireale, alle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 33, comma 14, CGS, delle spese legali.

La vertenza è stata quindi discussa e decisa alla riunione dell’11.02.2019. Il reclamo è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.

Invero si rileva che le censure avanzate dal reclamante sodalizio sportivo attengano alla materia disciplinare e non a quella economica di competenza di questo Tribunale e come  tali  non possono inferire sul contenuto degli accordi economici tra Società e calciatori.

La decisione della C.A.E. risulta, pertanto, correttamente adottata.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla società ASD Città Di Acireale 1946 e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della CAE – LND.

Dispone addebitarsi la tassa.

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