F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 18/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 14/TFN-SVE del 12 Febbraio 2019 (dispositivo) RECLAMO N°. 69 DELLA SOCIETÀ SSC D. GRANATA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE CAPONE GIUSEPPE ADELCHI, PUBBLICATA NEL C.U. 142/CAE-LND del 8.11.2018.

RECLAMO N°. 69 DELLA SOCIETÀ SSC D. GRANATA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE CAPONE GIUSEPPE ADELCHI, PUBBLICATA NEL C.U. 142/CAE-LND del 8.11.2018.

Con reclamo 13 Novembre 2018 la SSC D. Granata 1924 Srl ha impugnato la decisione della Commissione Accordi Economici, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 142/CAE dell’8.11.2018, con la quale, in accoglimento del ricorso del calciatore Adelchi Giuseppe essa Società è stata condannata al pagamento della somma di € 4.000,00, quale importo integrale dovuto al calciatore in virtù dell’accordo economico sottoscritto inter partes per la stagione sportiva 2017/2018.

Assume la reclamante SSC D. Granata 1924 Srl che la somma residua effettivamente dovuta al calciatore Adelchi, sarebbe pari alla minor somma di euro 2.000,00, come da ricevute in suo possesso della quali non ha avuto prima la disponibilità a causa del cambio di amministrazione della Società e che avrebbe depositato innanzi a questo Tribunale in sede di discussione. Ritualmente notiziato del reclamo, il calciatore Adelchi ha inviato tempestive controdeduzioni eccependo la inammissibilità dell’appello per genericità dello stesso nonché l’infondatezza e, in ogni caso, la tardività dei motivi di gravame.

La vertenza è stata quindi discussa e decisa nella riunione del 12 Febbraio 2019 alla quale ha partecipato peraltro il solo difensore del calciatore.

Verificato il tempestivo e rituale deposito dell’accordo economico in questione, il ricorso della SSC D. Granata 1924 Srl è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.

A prescindere dalla evidente tardività dei motivi del gravame, attesa la mancata partecipazione al procedimento innanzi alla CAE, anche in questa sede la reclamante non ha prodotto i presunti documenti giustificativi attestanti il pagamento di somme in favore del calciatore.

I motivi del reclamo sono quindi rimasti allo stato di semplici illazioni.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla società SSC D. Granata e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della CAE – LND.

Dispone addebitarsi la tassa.

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